CASSAZIONE CIVILE: Il camion con la “vela” per la pubblicità paga l’imposta al Comune come se fosse un cartellone. "È un espediente elusivo piazzare il veicolo attrezzato per la réclame nei punti strategici della città per risparmiare sul tributo".


 Come vi avevo preannunciato giorno 13 aprile, nel precedente post, con  la sentenza n. 5858 della Quinta Sezione Civile della Cassazione (depositata in pari data), ha regolamentato "fiscalmente" l'attività pubblicitaria, a mezzo dei c.d. ”camion -vela”.
Gli ermellini , ai fini dell'imposta della pubblicità, hanno statuito,  che i c.d. camion-vela, ovvero quei veicoli stabilmente predisposti per l'espletamento dell'attività pubblicitaria (assimilabili agli impianti pubblicitari fissi), all'uopo espressamente adibiti ed immatricolati, devono essere soggetti alla tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e non all'art. 13 dello stesso decreto (pubblicità su veicoli), come avrebbe preteso il ricorrente.
L'art. 12 si applica, infatti,  a tutta la pubblicità ordinaria di qualsiasi tipo mentre la pubblicità su veicoli si applica solo su quei veicoli che non sono realizzati e/o trasformati per l'esercizio esclusivo della pubblicità.


Mario Serio
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