Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta dirilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti perle persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.
(( 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo pareredella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' sututto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui alcomma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successivemodificazioni. ))
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
((4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.))
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione (( di spesa )) di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, (( come integrata, da ultimo, )) dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 20. (Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
" Art. 381. (Strutture e segnaletica per la mobilita'
delle persone invalide)
(Omissis).
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione di copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo 3.
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante : "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".
"Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia)
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
"Art. 7-quinquies. ( Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 33. (Disposizioni diverse)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
(Omissis.:".
"Art. 20. (Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
" Art. 381. (Strutture e segnaletica per la mobilita'
delle persone invalide)
(Omissis).
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione di copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo 3.
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante : "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".
"Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia)
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
"Art. 7-quinquies. ( Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 33. (Disposizioni diverse)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
(Omissis.:".