mercoledì 7 marzo 2012

Vendere giocattoli privi della marcatura CE non è reato. Si applica la sanzione amministrativa (art. 31, comma 7 d.lgs. n. 54 del 11 aprile 2011)


Violazione:
art. 31, comma 7 -DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011 , n. 54
Mettere a disposizione sul mercato (o anche vendere, regalare ecc),un giocattolo privo di marcatura CE o  delle avvertenze di cui all'art. 10 (come per es. l'età minima per utilizzare il giocattolo ecc) *
Limite edittale
Pag. in misura ridotta
Autorità competente:
Atti da regigere
da € uro 1.500,00          a €uro 10.000,00
€uro 3.000,00
Camera di Commercio,artigianato e agricoltura territorialmente competente
Sequestro amministrativo  della merce -Trasmissione del verbale e del rapporto alla Camera di Commercio che irroga la sanzione
 * Salvo che il fatto  costituisca reato

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 02.03.2012, n. 8144
Presidente Mannino - Relatore Amoroso

Svolgimento del processo

1. - A seguito di decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, veniva disposto il giudizio nei confronti di Z.X.D. nata in Zhejiang (RPC) il 20.01.1979, imputata del reato p e p. dagli artt. 81, 4 e 11 D. Lgs. 313/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, immetteva in commercio 2111 giocattoli per bambini privi di marchio CE, analiticamente elencati nel verbale di sequestro redatto dalla G.d.F. (reato commesso in Napoli il 15.01.2007).
Con sentenza del 20-23 maggio 2011 il giudice di pace di Napoli dichiarava l’imputata colpevole e la condannava alla pena di euro 10.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
2. - Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Ha anche depositato memoria

Motivi della decisione

1. - Il ricorso è fondato.
L’art. 33 del d.lgs. n. 54 del 2011 ha espressamente abrogato il d.lgs. n. 313 del 1991 e quindi attualmente la condotta contestata l’imputata - ossia aver immesso in commercio giocattoli privi della marcatura CE - è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 54 del 2011.
Pertanto il fatto non costituisce più reato e quindi l’impugnata sentenza va annullata con conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’applicazione della sanzione amministrativa (l’art. 31, comma 10, citato prevede che le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente).

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il tatto non e previsto come reato; ordine che copia della sentenza venga trasmessa alla Camera di commercio di Napoli.



Depositata in Cancelleria il 02.03.2012