Il terzo danneggiato non può impugnare il silenzio formatosi dopo
la presentazione di una denuncia di inizio attività ("Dia") ma solo
l'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio dei poteri inibitori
dell'attività oggetto di denuncia.
Lo ha ricordato il Tar del Veneto (sentenza5 marzo 2012, n. 298) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il "silenzio-assenso" formatosi su una "Dia" decorsi i 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, la "Dia" (ora "Scia", segnalazione certificata di inizio attività) è un atto privato non autonomamente impugnabile. Il terzo può solo agire contro l'inerzia dell'Amministrazione facendo accertare il mancato esercizio del potere inibitorio contro l'attività denunciata ("azione di accertamento" ex articolo 31, Dlgs 104/2010).
Inoltre per i Giudici la legge non ammette nemmeno quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego degli atti inibitori della P.a., che il Consiglio di Stato (sentenza adunanza plenaria n. 15/2011) aveva ammesso prima che intervenisse il chiarimento definitivo del Legislatore.
Lo ha ricordato il Tar del Veneto (sentenza5 marzo 2012, n. 298) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il "silenzio-assenso" formatosi su una "Dia" decorsi i 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, la "Dia" (ora "Scia", segnalazione certificata di inizio attività) è un atto privato non autonomamente impugnabile. Il terzo può solo agire contro l'inerzia dell'Amministrazione facendo accertare il mancato esercizio del potere inibitorio contro l'attività denunciata ("azione di accertamento" ex articolo 31, Dlgs 104/2010).
Inoltre per i Giudici la legge non ammette nemmeno quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego degli atti inibitori della P.a., che il Consiglio di Stato (sentenza adunanza plenaria n. 15/2011) aveva ammesso prima che intervenisse il chiarimento definitivo del Legislatore.