venerdì 16 marzo 2012

Sicurezza, serve il patentino. Necessaria l’abilitazione per gru, carrelli e trattori

In G.U. l'accordo Stato-Regioni che disciplina l'abilitazione per l'utilizzo di gru, carrelli e macchine movimento terra
È richiesta una specifica abilitazione degli operatori che utilizzano attrezzature quali piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, autoribaltabile a cingoli), pompe per calcestruzzo.
Ad individuare le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori è l'allegato A contenuto in un accordo, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporto tra Stato, Regioni e Province autonome nella riunione del 22 febbraio 2012, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
L'accordo concerne “l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”.
Nell'allegato A sono individuati anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.
Patentino
Per operare con le suddette attrezzature, i lavoratori dovranno munirsi di specifica abilitazione attraverso specifici corsi di formazione da tenersi durante l'orario di lavoro e a carico delle imprese. Una volta conseguita, l'abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio, previa partecipazione a un corso di aggiornamento della durata di quattro ore.
I soggetti che possono tenere i corsi
I soggetti che possono tenere i corsi di formazione e di aggiornamento sono anzitutto le Regioni e le Province autonome, il Ministero del lavoro e l'Inail; poi anche le associazioni sindacali, gli ordini e collegi professionali, le aziende produttrici o noleggiatrici delle attrezzature, i soggetti con esperienza documentata.
Accordo in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione in GU
L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Alla data di entrata in vigore sono riconosciuti i corsi già effettuati che, in base alla tipologia di attrezzatura, soddisfino determinati requisiti. Tra questi, la possibilità di validare i corsi di qualunque durata non completati da verifica finale di apprendimento, purché entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo vengano integrati del previsto modulo di aggiornamento (4 ore) e della verifica finale dell'apprendimento.
Infine, l'accordo prevede che i lavoratori che alla data di entrata in vigore sono incaricati dell'uso delle attrezzature soggette all'abilitazione, dovranno effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell'accordo.
Fonte: http://www.casaeclima.com