In G.U. l'accordo Stato-Regioni che disciplina l'abilitazione per l'utilizzo di gru, carrelli e macchine movimento terra
È richiesta una specifica abilitazione degli operatori che utilizzano attrezzature quali piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, autoribaltabile a cingoli), pompe per calcestruzzo.
È richiesta una specifica abilitazione degli operatori che utilizzano attrezzature quali piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, autoribaltabile a cingoli), pompe per calcestruzzo.
Ad individuare le attrezzature da lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori è
l'allegato A contenuto in un accordo, approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporto tra Stato, Regioni e Province autonome nella
riunione del 22 febbraio 2012, e pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
L'accordo concerne “l'individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e
successive modifiche e integrazioni”.
Nell'allegato A sono
individuati anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. n.
81/2008.
Patentino
Per operare con le suddette attrezzature,
i lavoratori dovranno munirsi di specifica abilitazione attraverso
specifici corsi di formazione da tenersi durante l'orario di lavoro e a
carico delle imprese. Una volta conseguita, l'abilitazione va rinnovata
entro 5 anni dalla data di rilascio, previa partecipazione a un corso di
aggiornamento della durata di quattro ore.
I soggetti che possono tenere i corsi
I soggetti che possono tenere i corsi di
formazione e di aggiornamento sono anzitutto le Regioni e le Province
autonome, il Ministero del lavoro e l'Inail; poi anche le associazioni
sindacali, gli ordini e collegi professionali, le aziende produttrici o
noleggiatrici delle attrezzature, i soggetti con esperienza documentata.
Accordo in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione in GU
L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Alla data di entrata
in vigore sono riconosciuti i corsi già effettuati che, in base alla
tipologia di attrezzatura, soddisfino determinati requisiti. Tra questi,
la possibilità di validare i corsi di qualunque durata non completati
da verifica finale di apprendimento, purché entro 24 mesi dall'entrata
in vigore dell'accordo vengano integrati del previsto modulo di
aggiornamento (4 ore) e della verifica finale dell'apprendimento.
Infine, l'accordo prevede che i
lavoratori che alla data di entrata in vigore sono incaricati dell'uso
delle attrezzature soggette all'abilitazione, dovranno effettuare i
corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell'accordo.
Fonte: http://www.casaeclima.com