domenica 18 marzo 2012

Riconoscimento a livello UE delle patenti di guida rilasciate dagli stati membri: la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-467/10 del 1 marzo, ha fornito un importante chiarimento in materia di mancato riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri stati membri. Ha infatti stabilito che il diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato riconoscimento della patente ottenuta successivamente dallo stesso soggetto a cui era stata negata in un altro Stato membro. La Corte ha precisato che la normativa comunitaria prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. E’ lo Stato che rilascia il titolo per la guida che deve verificare che tutti i requisiti, in particolare quelli relativi alla alla idoneità ed alla residenza siano rispettati e che il rilascio stesso sia giustificato. Quando le autorità di uno Stato hanno rilasciato una patente di guida, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio. Il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato quale prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data del suo rilascio, a tutti i requisiti necessari. Uno Stato membro può negare il riconoscimento della patente qualora risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare non era in possesso del requisito di residenza.