La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-467/10 del 1
marzo, ha fornito un importante chiarimento in materia di mancato
riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri stati membri.
Ha infatti stabilito che il diniego, da parte di uno Stato membro, del
rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato
riconoscimento della patente ottenuta successivamente dallo stesso
soggetto a cui era stata negata in un altro Stato membro. La Corte ha
precisato che la normativa comunitaria prevede il reciproco
riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida
rilasciate dagli Stati membri. E’ lo Stato che rilascia il titolo per la
guida che deve verificare che tutti i requisiti, in particolare quelli
relativi alla alla idoneità ed alla residenza siano rispettati e che il
rilascio stesso sia giustificato. Quando le autorità di uno Stato hanno
rilasciato una patente di guida, gli altri Stati membri non sono
legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio. Il
possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve
essere considerato quale prova del fatto che il titolare di tale patente
soddisfaceva, alla data del suo rilascio, a tutti i requisiti
necessari. Uno Stato membro può negare il riconoscimento della patente
qualora risulti provato, in base a informazioni incontestabili,
provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare non era in
possesso del requisito di residenza.