giovedì 29 marzo 2012

Reintegro Carabinieri Ausiliari

In data 04-01-2012 il vice capo della Polizia Dott. Cirillo ha dichiarato una carenza in organico di ben 26.000 unità nelle forze dell'ordine, solo 7.027 unità sono nell'Arma dei Carabinieri, col passare degli anni anno dopo anno si è andato a perdere il fondamentale equilibrio che è alla base della sicurezza in uno stato e cioè in base ad un aumento demografico debbono aumentare i presidi fissi delle forze dell'ordine nel territorio.Visto e considerato che : l'Arma dei Carabinieri ha ben 4.700 stazioni di cui il 50 % ad orario ridotto (citofoniche), 
che la stessa Arma è in carenza di ben 7.027 unità,
che si è andato a perdere l'equilibrio fra crescita demografica e crescita dei presidi fissi delle forze dell'ordine,
che vi sono ben 7.000 giovani formati direttamente nelle Scuole Allievi dell'Arma.
Dò il mio assenso-consenso scritto in qualità di cittadino Italiano affinché :
In base ai dati forniti dal vice Capo della Polizia di Stato dott. Francesco Cirillo in data 04 gennaio 2012  durante la sua audizione alla Commissione Giustizia in Senato, viene messo a verbale e dichiarata una carenza in organico di 26939 unità nelle Forze dell'Ordine e ben 7027 unità nell'Arma dei Carabinieri. Oltre a ciò l’Arma dei Carabinieri è presente in tutto il territorio con circa 4700 Comandi Stazione di essi solo il 50% opera ad orario continuo, il rimanente 50% adotta un orario ridotto chiudendo al pubblico alle 20:00 tutto ciò anche dovuto alla carenza di personale, per far fronte a questa carenza di personale visto il dilagare costante degli atti di criminalità ( solo nella capitale 34 omicidi nel 2011 e nel 2012  già 9)  e per riportare  in gergo tecnico la “Polizia di Prevenzione” in quei territori non più soggetti a tale dicitura il Governo può adottare l’Articolo 77 della Costituzione che poniamo di seguito in esame :
1)  DESCRIZIONE ART. 77 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione riconosce al Governo la possibilità di emanare atti che si collocano sullo stesso livello delle leggi nelle gerarchia delle fonti. Per fonti s'intende tutti quei sistemi
giuridici che appartengono all'ordinamento giuridico italiano. In questo contesto si inseriscono I DECRETI LEGGE  che sono degli atti normativi aventi Forza di legge e che vengono adottati in situazioni eccezionali dal Governo senza l'autorizzazione preventiva delle Camere.
2) I PRESUPPOSTI DEL DECRETO LEGGE, DI CUI ALL'ART.77 DELLA COSTITUZIONE.
L'art.77 comma 2 della Costituzione prevede la possibilità che, in caso straordinario di necessità ed urgenza, il Governo emani decreti legge. Più in dettaglio, sono proprio la necessità e l'urgenza che legittimano l'avocazione al potere esecutivo della
funzione legislativa. Il potere di emanare decreti legge compete soltanto al Consiglio dei Ministri come organo collegiale e non anche ai singoli Ministri.
La legge n.400/1998 all'art.15 ha posto una serie di limitazioni all'adozione
dei decreti legge. Infatti, i decreti legge devono necessariamente indicare le
circostanze straordinarie di necessità' e di urgenza che ne giustificano
l'adozione, nonché  dell'avvenuta delibera del Consiglio dei Ministri.
3) PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE  DEL DECRETO LEGGE. Con i presupposti DI NECESSITA' ED URGENZA, IL Consiglio dei Ministri delibera il decreto legge con invio immediato al Parlamento. L’Approvazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione, successivamente tale decreto viene convertito in legge. Segue la promulgazione pubblicazione  e l’entrata in vigore. Se il decreto viene approvato entro 60 giorni esso decade le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
In base a quanto sopra citato chiedo alle istituzioni preposte di intervenire con un decreto legge immediato in base all'Art. 77  della costituzione Italiana, per un reintegro straordinario del Personale proveniente dall'Arma dei Carabinieri col grado di Carabiniere Ausiliario selezionandoli fra i congedati senza demerito.

http://www.firmiamo.it/reintegro-carabinieri-ausiliari

 
Carabinieri Ausiliari in Congedo, interrogazione e proposta di legge

(ASI) Lettere in Redazione. La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità. L’Italia è l’unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L’Arma dei carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.700 comandi di stazione, presenti in quasi tutti i Comuni, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano con orario ridotto.

Gentili Direttori testate giornalistiche Di poter prestare! Attenzione ! anche se non di competenza al fine di portare avanti sulla incresciosa condizione che versano i Carabinieri Ausiliari con entrata in vigore di una legge n.226/2004 discriminatoria mirata ha colpire sudetto organico pur essendo Vincitore "Idoneo" del governo Berlusconi di cui posti in congedo ancora tutt’ oggi con carenza di Pubblica Sicurezza del nostro paese e' anche nell' attuale Forza Armata stessa .non siamo politici ma siamo servitori dello Stato , pur avendo prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrovano tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;
la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto negato
accesso sia agli appartenenti alle Forze Armata sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993.

Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»; le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri a partire dal 1998 per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate. nel tempo siano state emanate (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004)dove vi e’ impedito tale personale di poter aver visto soddisfatte le proprie aspettative riservando agli stessi , riserva di posti a loro vantaggio preparazione professionale ottenuta essendo esperto dopo aver prestato servizio ambito Reparti Comando Territoriali con ferma volontaria ordinaria di uno a tre anni di servizio .Si invita da parte vostra quali iniziative da intraprendere con il Ministero della Difesa di cui giungano per l'attuazione di un piano di ricollocazione al fine dare nuovamente questi giovani l’ utilizzo non riuscito fronte di un carenza organica dell’Arma stessa e’ che preveda la loro conseguente ammissione nei ruoli del servizio continuo della Forze Armata, a scapito di notevole spesa e di spreco delle risorse finanziarie a carico dell’erario per la frequentazione di ulteriori corsi d’addestramento tenuti alle nuove figure di volontariato,

I Carabinieri Ausiliari sono una risorsa indispensabile per lo Stato a beneficio dei cittadini,poiché Rappresentano maggior risparmio a fronte oggi limitate spese per le assunzioni a causa ridotti fondi finanziari risultando Costo Ridotto concretizzando netto risparmio che incida positivamente sul Bilancio dello Stato . Risorse umane già formate addestrate tali compiti ,i quali con un Corso di aggiornamento di tre massimo 6 mesi,preparati ad essere impiegati al servizio dei Cittadini , ma ora sono mestamente in attesa che il Parlamento si pronunci una buona volta sulla fine della loro precarietà. Del resto, proprio in conformità agli obiettivi della Fase2 dell’attuale governo quale occasione migliore per la creazione di nuovi posti di lavoro, .La Benemerita, da sempre legata alla Sicurezza del Paese sin dalla sua fondazione e che attualmente costituisce i due terzi delle intere Forze Armate, in un momento delicato come questo , merita più attenzione, non deve essere indebolita bensì rafforzata. Con la presente istanza possa prenderne osservazione ed assumere le proposte che si ritengano opportune. Le porgo i miei Saluti in attesa di un vostro Riscontro
Rappresentante Carabinieri Ausiliari in Congedo

Michele Fuoco

PROPOSTA LEGGE

Richiamo in servizio Carabinieri Ausiliari in Congedo

Signor Presidente, onorevoli Colleghi!

La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità.

L’Italia è l’unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L’Arma dei carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.700 comandi di stazione, presenti in quasi tutti i Comuni, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano con orario ridotto.

Per cui, pur sostenendosi spese considerevoli per il pagamento del canone di affitto, della luce, del gas, del riscaldamento e della manutenzione degli immobili, questi preziosi presidi territoriali, che hanno fatto la storia d’Italia, non espletano il loro insostituibile compito di vigilare sistematicamente il territorio. Si è preferito di recente ricorrere a soluzioni suppletive, come l’affidamento a cittadini di compiti di sicurezza pubblica, che invece debbono rimanere di esclusiva pertinenza delle forze di polizia dello Stato. In questo senso sarebbe doveroso utile modificare (Codice dell’Ordinamento Militare ) per la riammissione in servizio dell'Arma dei Carabinieri che, a differenza degli altri corpi dello Stato, presenta un'anomalia della nostra legislazione, per la quale l'Arma non accetta domande di riammissione in servizio da parte di personale cessato dal servizio della ferma volontaria ausiliario a seguito della disposizione della attuale normativa vigente ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010n.66,(Codice Ordinamento Militare )conclusi il servizio nella Forza Armata stessa , i reclutamenti ruoli iniziali impediscono loro immissione spogliati qualsiasi sviluppo carriera secondo le modalità dell’art.2199 del citato DLgs Con la conseguente sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio il quadro normativo che ha disciplinato strumento militare in senso interamente professionale, che i posti annualmente messi a Concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VPF1).
negli ultimi anni il personale in questione si è fatto ricorso al loro reclutamento di tempo determinato per cui, gradualmente, sono stati arruolati e posti in congedo un numero rilevante giovani Carabinieri Ausiliari, che, pur avendo acquisito notevoli esperienze e capacità professionali, per aver operato in diversi situazioni di impiego, anche all’estero, si trovano oggi in una forma di sottoccupazione se non di disoccupazione.

Per restituire alle stazioni Carabinieri il funzionamento a orario pieno, occorre richiamare in servizio personale, che ha operato nelle forze armate e di polizia,con successive modifiche attuale normative vigenti ,per un periodo minimo di quattro anni, senza demerito. Al fine di coordinare le attività di reclutamento appare altresì opportuno istituire il "Comando Interforze delle Forze di Riserva".

Articolo 1

1. Per restituire piena funzionalità operativa alle stazioni carabinieri, si procede al richiamo straordinario di personale che ha prestato servizio, senza demerito, nelle forze armate e di polizia, con qualsiasi grado.

2. Il richiamo ha una durata di anni quattro.

3. Il personale richiamato, se ha svolto il suo servizio con capacità e professionalità, riconosciute con la massima classifica nelle valutazioni caratteristiche, è trattenuto in servizio transitando nel ruolo degli effettivi.

4. Il richiamo può avvenire solo su accettazione degli interessati.

5. Il personale richiamato non deve aver superato i limiti di età fissati per gli ufficiali dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e, per i militari degli altri gradi, dalle norme previste per la rispettiva forza armata o di polizia, al momento del richiamo.

6. Il personale richiamato può chiedere di mantenere il grado rivestito nella posizione in congedo. In questo caso, sarà ammesso ad un corso-concorso della durata di almeno sei mesi, al termine del quale sarà immesso nel proprio ruolo, sempre che sussistano vacanze organiche.

Articolo 2

Al fine di coordinare le esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze armate e di polizia, da alimentare con personale in ausiliaria o in congedo limitato, è istituito un "Comando Interforze delle Forze di Riserva",. I compiti e le funzioni di questo Comando sono fissati con specifico regolamento da attuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Interrogazione a risposta scritta


Al Ministro della difesa


.- Per sapere:

 Premesso che

la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate;

 considerato che 

ritenuto che 

tenuto conto che 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire l'istituzione di quote di riserva, a vantaggio dei carabinieri ausiliari in congedo, nei concorsi banditi dall'Arma, nonché per l'adozione di un piano di reintegro degli stessi che preveda la loro conseguente immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. inoltre , nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha visto soddisfatte le proprie aspettative, le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate;:l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti alle Forze armate sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993. Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;:un numero rilevante di carabinieri ausiliari in congedo, pur avendo prestato servizio nell'Arma con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrova ad oggi tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;

Fonte: http://www.agenziastampaitalia.it