lunedì 12 marzo 2012

"Polizia municipale, indennità cumulabili"

Una sentenza del tribunale di verona sconfessa le tesi dell'aran
Polizia municipale, indennità cumulabili
L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio
Indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate. Lo ha stabilito il tribunale di Verona in sede di giudice del lavoro, con sentenza 23 febbraio 2012 di condanna della provincia di Verona, che a seguito delle risultanze dei servizi ispettivi della ragioneria generale dello stato, aveva sospeso ai dipendenti destinatari dell'indennità di vigilanza il pagamento dell'ulteriore indennità di disagio. La decisione del giudice del lavoro veronese è particolarmente rilevante, perché priva di fondamento i pareri che da sempre, sul tema, esprime l'Aran. L'Agenzia nazionale per la contrattazione ha infatti ritenuto, con il parere espresso in sede di orientamenti applicativi Ral145, che «il personale dell'area di vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità e le responsabilità ad esse correlate, con la particolare indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del Ccnl del 6/7/1995. Ci sembra evidente che la stessa indennità e il relativo importo è stato individuato tenendo conto anche degli specifici rischi o disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addetti. Consideriamo, quindi, irragionevole l'attribuzione di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro». Gli effetti di questo parere dell'Aran sono stati dirompenti. Esso, infatti, è stato preso come base dai servizi ispettivi per stigmatizzare l'illegittimità dei contratti collettivi decentrati che avessero previsto il cumulo tra indennità di vigilanza e disagio e delle spese derivanti. Ed è noto che i referti dei servizi ispettivi sono inviati alle procure regionali della Corte dei conti, allo scopo di attivare eventuali azioni per responsabilità amministrativa.C'è da osservare che di recente i servizi ispettivi sembrano aver mutato atteggiamento rispetto al tema. Nel volume «le risultanze delle indagini svolte dai Sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali» relative al 2011 si legge: «Non si può, invero, escludere a priori che taluni degli appartenenti al corpo della polizia municipale possano percepire, accanto alle indennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disagio… Deve, a ogni buon conto, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono essere richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essendo esse, altrimenti, già retribuite attraverso l'indennità di vigilanza. Più in generale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per lo stesso profilo».Il giudice del lavoro di Verona è ancora più netto. La sentenza rileva che il diritto al pagamento dell'indennità di vigilanza e dell'indennità di disagio trova «a propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi». Tali indennità, osserva il giudice del lavoro, «sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti».La sentenza, dunque, smonta totalmente l'impalcatura interpretativa costruita negli anni dall'Aran rilevando che mentre l'indennità di disagio compensa particolari situazioni di lavoro concretamente connesse al modo con cui si svolge la prestazione, l'indennità di vigilanza è un riconoscimento economico discendente dal conseguimento di una particolare funzione.Quanto deciso dal giudice del lavoro veronese acuisce per l'ennesima volta un grave cortocircuito, che caratterizza da troppo tempo il lavoro pubblico e la contrattazione. Infatti, vengono assunti come regole tassative di condotta o come interpretazioni autentiche i pareri dell'Aran, mentre l'interpretazione della legge è funzione rimessa esclusivamente al legislatore o al giudice. Che, spesso, contraddice radicalmente gli orientamenti «di prassi» dell'Aran, come di recente avvenuto in merito all'illegittimità del finanziamento delle retribuzioni dei dirigenti a contratto a valere sul fondo contrattuale della dirigenza.Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte quali legittimi spazi interpretativi siano riservabili all'Aran. Ma, più importante, una volta limitate le relazioni sindacali alla sola destinazione delle risorse contrattuale e alla gestione del rapporto di lavoro, risulterebbe escludere di considerare come dannosa una gestione del fondo contrattuale che decida come destinarne le risorse, senza però violare il limite di spesa e, dunque, utilizzare illegittimamente risorse aggiuntive dei bilanci.

ItaliaOggi
sezione: Enti Locali data: 02/03/2012 - pag: 38
autore: Luigi Oliveri



RIMINI sent. n.2012/122 del 01.03.2012
MOTIVAZIONE
La presente causa verte sulla questione relativa al diritto dei ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia Municipale di Rimini ascritti nel periodo di riferimento nelle categorie C) e D) del sistema di classificazione del personale adottato dall'Ente Pubblico convenuto , a percepire in aggiunta alla indennità di vigilanza prevista dalla contrattazione collettiva azionale , la specifica indennità di disagio contemplata dalla contrattazione decentrata.
In particolare il ccNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" del I aprile 1999 aveva demandato alla contrattazione di secondo livello il compito di regolare "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità di compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie a, b e c, [combinato disposto degli artt. 4, comma l, lett. c) e 17, comma 2,lett. e) CCNL del 1 aprile 1999).
In base a tale previsione normativa l'art. 3.1 del ccDI per il personale dell'Ente comune di Rimini del 1\06\2000 avevariconosciuto il diritto a percepire un'indennità di disagio in caso di esercizio di attività in condizioni particolarmente gravose e, quindi, disagiate rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro". L'art.3.1.3 della contrattazione decentrata attuativa del CCNL confermava espressamente "la disciplina specifica per il personale della polizia municipale che svolge le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo " .
L'accordo sottoscritto in data 8 marzo 1999 stabiliva poi che l'erogazione dell'indennità di disagio fosse riconducibile alle seguenti ipotesi: svolgimento di servizi durante le festività, settimanali ed infrasettimanali, nonché le ore serali e notturne; - assolvimento di servizi obiettivamente disagevoli per le modalità di espletamento, ovvero per particolari situazioni ambientali o sociali; - sottoposizione ad agenti atmosferici avversi od oggettivamente disagevoli per effetto di agenti climatici". L'accordo, inoltre, dopo aver dettagliatamente individuato le ipotesi di erogazione dell'indennità di disagio in caso di servizi esterni , servizi festivi, interni ed esterni, servizi serali, interni ed esterni (ore 19,00- 01'00) e servizi notturni, interni ed esterni (ore 01,00-07,00);, stabiliva poi che l'indennità dovesse essere erogata "in relazione alla fascia di disagio correlata alle attività della posizione di lavoro ricoperta, calcolata attraverso una valutazione media ponderata, secondo il criterio della prevalenza, nonché in relazione all'attività disagiata effettivamente svolta" .
E' peraltro accaduto che gli organi ispettivi della Ragioneria dello stato abbiano o contestato al Comune l'indistinta corresponsione dell'indennità di disagio a tutto il personale dell'area della vigilanza, che avrebbe dovuto formare oggetto, invece, di specifica "corresponsione solo a coloro che svolgevano quelle funzioni che, in sede di contrattazione decentrata, andavano individuate come particolarmente gravose (cfr. combinato disposto art. 17 comma 2 lett. e) et art. 4 commi 2 ccNL sottoscritto 11.4.99- doc.2).
In sede di prima applicazione delle richiamate norme contrattuali nazionali, con il ccDI sottoscritto in data 1\06\2000 e parti procedevano all'art. 3.1.2, a individuare tre tipologie di funzioni particolarmente disagiate senonchè poi, con l'art. 3.1.3 del medesimo accordo veniva, previsto che "rimane confermata, in via transitoria, la disciplina specifica per il personale della polizia municipale della categoria C, che svol§e le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo, fiio al perdurare del servizio specificatamente previsto e/o all'emanazione di nuova disciplina di legge o contrattuale.
Osservavano gli Ispettori che tale specifica disciplina (contenuta in accordo aziendale del 26\5\1998, rivisitato con l'accordo sottoscritto l'8.3.1999), non recava l'individuazione di funzioni ..particolarmente disagiate", per cui l'indennità di disagio finiva pér compensare gli stessi servizi (festivi, serali, estemi) che, a ragione dell'ordinario disagio che comportano, sono già compensati dall'indennità di vigilanza.
In particolare si faceva rilevare come il personale della vigilanza percepisse già una specifica indennità di vigilanza (prevista indistintamente in capo a tutta l'area della vigilanza, diietta a compensare gli specifici disagi (lavoro serale, estivo, esterno) e gli ordinari rischi (con riferimento alle funzioni di ps) che caratteizzano l'attività dei vìgili urbani per cui risulta preclusa l'erogazione di ulteriori compensi correlati alla stessa condizione di lavoro.
Alla luce dei citati rilievi ispettivi il comune rilevava come l'art. 3.1.3 del ccD 1.6.2000 , nella parte che richiama e fa propria. ancorchè in via transitoria la disciplina del precedente accordo aziendale contrastante con le previsioni contenute nell'art. 17, comma 2, lett. e) et 4 comma 2 del successivo ccNL 1.4.1999, dovesse ritenersi per tale motivo affetto da nullità - o quantomeno deve ritenersi inefficace/inapplicabile - con la sola eccezjone delle previsioni concementi il lavoro notturrro, i cui compensi non formano oggetto della richiesta restituzione : dovendo la materià dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello nell,impiego alle dipendenze della p.a. svolgersi nel rispetto del contratto di primo-livello, da considerarsi alla stregua di norma imperativa (cfr. Cass. sez. lav. N. 10099/2007).
sulla base di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, dlgs n. 165/2001 (,.1a contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali....') il comune riteneva come le parti non potessero sottoscrivere, in sede decentrata, un ccDI in contrasto con il limite, risultante espressamente dal contratto collettivo nazionale, dell'attribuzione dell'indennità di disagio solo a fronte dello svolgimento effettivo di funzioni lavorative previamente individuate come particolarmente gravose -tali non potendosi ritenere quelle individuate nei precedenti accordi aziendali perche riconducibili all'ordinario disagio già remunerato - se non violando anche l'art.7, corlma 5 Dlgs 165 cit. (con conseguente accordo contra legem).
sulla base di tali argomentazione il comune ha richiesto pertanto ai ricorrenti la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di disagio percepite fra il mese di novembre 20ò0 e il dicembre 2006.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale - e salvo il buon diritto del comune ad ottenere la restituzione dagli agenti (.....) tutti inquadrati nella categoria D del personale comunale della somme corrisposte dal gennaio del 2000 al mese di maggio 2004 a titolo indennità di disagio riservata al solo personale rientrante nelle categorie A, B , C - la domanda dei ricorrenti appare sostanzialmente fondata.
Va detto infatti che il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di disagio era fondata su uno specifico accordo in tale r"rrro intercorso tra le purti, vale a dire il sopra richiamato contratto integrativo al quale il CCNL aveva demandato lo specifico compito di individuare, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi allefinalità di compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categoriea,"C".
La contrattazione decentrata ha agito dunque nel pieno rispetto dell'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, come noto, per il pubblico impiego "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali".
Va ricordato allora come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di lavoro pubblico privatizzato abbia chiarito come nell'interpretazione del contratto collettivo l'accertamento della comune intenzione dei contraenti debba essere effettuato in base a ciò che risulta obiettivamente voluto delle clausole dello accordo e che gli atti di gestione del rapporto di lavoro debbano essere adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.
Non è chi non veda allora come la condotta tenuta dal comune di Rimini che , dopo che le parti avevano fatto pacifico affidamento sulla piena legittimità dell'accordo relativo alla corresponsione della indenniia ai disagio ai ricorrenti , ha cambiato unilateralmente la sua posizione eccependo la nullità dell'accordo negoziale intervenuto , equivalga alla condotta del contraente che non osseryi pretestuosamente-il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.
Ed allora trattandosi di un comportamento con cui è stato fatto valere l'assenza genetica di un vincolo contrattuale e poiché nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto di laroro sono sempre adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, risulta evidente come I'Amministrazione comunale nel caso in esame non potesse esercitare unilateralmente il proprio potere di autotutela - previsto in generale nel diverso ambito amministrativo - in danno dei predetti lavoratori dipendenti .
Risulta dunque accertato che i ricorrenti abbiano legittimamente percepito negli anni dal 2000 al 2006'indennità di disagio in applicaziòne dègfi accordi contrattuali intercorsi tra le parti Va dichiarata infine la manifesta infondatezzadellaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 cc sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 cost nella parte in cui la norna citata non prevede che la prescrizione quinquennale debba applicarsi , oltre che per i crediti del lavoratore , anche per la ripetizione di somme comunque corrisposte dal datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro di cui si assume l'indebita erogazione stante Ia evidente diversità sostanziale delre situazioni contemplate .
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti .