mercoledì 21 marzo 2012

Non sussiste il reato di danneggiamento prevale la norma speciale del Codice della Strada

Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 13.03.2012, n. 9541
Presidente Fiandanese - Relatore D’Arrigo

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Urbino, con sentenza dell’11 maggio 2007, condannava O.T. per i reati di cui agli artt. 651 e 635 cod. pen., quest’ultimo consistito nel danneggiamento - a seguito di una lite con un altro avventore - della porta di ingresso del (…) e di un lampione ed una fioriera poste all’esterno del predetto esercizio.
In data 21 febbraio 2011 la Corte d’appello di Ancona disponeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevando l’irregolarità della notifica all’imputato contumace del verbale contente la contestazione della recidiva, nonché escludendo - per difetto di querela - la procedibilità per il danneggiamento della sola porta dell’esercizio commerciale, con conseguente rideterminazione della pena finale. In particolare, restava ferma l’affermazione di responsabilità per il danneggiamento del lampione e della fioriera.
Avverso tale sentenza il T. propone ricorso per l’annullamento, indicando a sostegno due motivi.
Innanzitutto, egli deduce - ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. - che il danneggiamento del lampione e della fioriera andrebbero ascritti all’ipotesi contravvenzionale amministrativa di cui all’art. 15 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e, considerata la specialità di quest’ultima norma, il fatto non dovrebbe costituire reato.
In secondo luogo ed in via subordinata, si duole dell’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/1981. Osserva al riguardo che alla concessione del chiesto beneficio non sarebbe ostativo il diniego delle attenuanti generiche, data l’eterogeneità dei due istituti.

Considerato in diritto

Entrambi i motivi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei termini che seguono.
Sulla questione prospettata con il primo motivo di ricorso questa Corte ha avuto modo di confrontarsi solo in una risalente occasione in esito alla quale ha concluso che la disposizione di cui all’art. 15, lett. a), del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all’art. 635, n. 3, cod. pen., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni. (Sez. 2, 20/10/1994 n. 4491 Rv. 202763; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato l’illecito amministrativo de quo nel danneggiamento di lampioni facenti parte dell’impianto di illuminazione di una strada).
Tale principio di diritto, benché risalente, è ancora attuale e deve essere ribadito. Peraltro, non osta all’accertamento dell’esistenza del rapporto di specialità la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni. Infatti, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione.
Nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai suesposti precetti, limitandosi ad osservare che la disposizione del codice della strada richiamata dalla difesa “attiene alla segnaletica stradale”. Si tratta di affermazione errata, in quanto la norma in questione pone il divieto di danneggiare, fra l’altro, “le opere, le piantagioni e gli impianti” che appartengono alle strade e alle loro pertinenze. È evidente che la fioriera è riconducibile al concetto di “piantagioni” ed il lampione a quello di “impianti”.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito - conformandosi ai principi sopra formulati - verifichi il rapporto pertinenziale fra i beni danneggiati (fioriera e lampione) e la sede stradale.
Le superiori conclusioni non hanno effetto assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso, che riguarda un capo autonomo della sentenza di appello.
Anche sotto questo profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, il giudice deve motivare sulla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, qualora vi sia stata una specifica richiesta della difesa dell’imputato e le stesse siano ammissibili (Sez. 3, 23/01/1996 n. 2036 Rv. 205392). In particolare, una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d’appello, a quest’ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva; con la conseguenza che, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell’imputato, l’eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato anche in grado d’appello (Sez. 6, 12/12/2006 n. 786 Rv. 235608).
Nella specie, la corte d’appello ha omesso ogni motivazione sul punto e quindi anche in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

Depositata in Cancelleria il 13.03.2012