Corte
di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 02.02.2012, n. 4691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio Stefano - Presidente - Dott. SERPICO Francesco
- Consigliere - Dott. MILO Nicola - Consigliere - Dott. PAOLONI
Giacomo - Consigliere - Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere
- ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto
da: P.F.; contro la sentenza 25 febbraio 2011 della Corte
d’Appello di Palermo;
Udita
la relazione del Presidente Dott. Antonio Stefano Agrò; Udito
il P.G. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.
P.F., ritento responsabile di resistenza a pubblico ufficiale,
ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2.
Deduce che con vizio di motivazione la sentenza ha ritenuto
che egli si fosse attivato per impedire che venissero messe
le manette alla Pe., laddove il suo intervento, successivo
all’ammanettamento della giovane, era stato semplicemente
verbale e diretto a contestare l'opportunità di una simile
misura del tutto sproporzionata con riferimento alla situazione
della giovane donna. E che tale sproporzione vi fosse e che
il suo intervento avesse questa finalità civica era del resto
dimostrato dal fatto che in primo grado gli era stata riconosciuta
l'attenuante di aver agito per particolari valori morali e
sociali.
3. Il ricorso è fondato. Si legge nella sentenza oggetto dell’impugnazione
che il ricorrente intervenne dopo che gli agenti avevano provveduto
ad ammanettare la giovane donna e va ritenuto, in ragione
delle attenuanti riconosciutegli già in primo grado, che questo
intervento fosse stato determinato da quella che, a un soggetto
all’oscuro della situazione anteatta, doveva apparire una
sopraffazione gratuitamente violenta in danno di una persona
debole.
Ne
deriva che la condotta del P. non può ritenersi sorretta da
una volontà diretta ad ostacolare un atto di ufficio, ma da
quella di protestare, sia pure in maniera corposa, contro
un atto già compiuto.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non costituisce reato.
Così
deciso in Roma, il 2 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria
il 3 febbraio 2012.