È nullo il provvedimento amministrativo carente della sottoscrizione del funzionario da cui proviene, posto che essa costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l’attribuzione dell’atto, è da considerare vizio insanabile.
È questa una conclusione recentemente affermata nella giurisprudenza di legittimità e indirettamente
confermata dall’art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93, che espressamente esclude la sottoscrizione sottoscrizione autografa in determinati casi.
È questa una conclusione recentemente affermata nella giurisprudenza di legittimità e indirettamente
confermata dall’art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93, che espressamente esclude la sottoscrizione sottoscrizione autografa in determinati casi.
N. 00825/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2010 REG.RIC.
N. 01582/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presenteIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2010, proposto da:
Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galante, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
contro
Commissario Ad Acta;
nei confronti di
Cisa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galante, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
contro
Commissario Ad Acta;
nei confronti di
Cisa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
del provvedimento del Commissario ad acta, privo di data, sottoscrizione ed investitura, notificato da CISA al Comune di Ginosa in data 29.6.2010, che ha dichiarato legittima l'applicazione a CISA per analogia della clausola revisionale inserita nei contratti ivi citati ma non allegati, secondo cui l'indice di riferimento per la determinazione degli incrementi revisionali è quello dei Prezzi alla Produzione dei prodotti industriali, determinando la tariffa revisionata in 88,09euro./t., della delibera n.8 del 24.9.2010 dell'Assemblea dell'ATO TA/1, comunicata al Comune di Ginosa il 5.10.2010, nonché di ogni atto presupposto, antecedente, successivo e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cisa Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Galante, per il ricorrente, l’avv. Calsolaro, in sostituzione dell’avv. Cimaglia, per il comune di Martina Franca e l’avv. Luigi Quinto, per la Cisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cisa Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Galante, per il ricorrente, l’avv. Calsolaro, in sostituzione dell’avv. Cimaglia, per il comune di Martina Franca e l’avv. Luigi Quinto, per la Cisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune ha impugnato il provvedimento del Commissario ad acta che ha ritenuto legittima l’applicazione per analogia a C.I.S.A. SpA della clausola revisionale secondo cui l’indice ISTAT di riferimento concordato con la stazione appaltante per la determinazione degli incrementi revisionali è quello dei Prezzi dei prodotti industriali; deduce i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 21-speties l. 241/90. Mancata sottoscrizione (quale elemento essenziale dell’atto amministrativo) e di sicurezza circa l’investitura della persona fisica apparentemente autrice dell’atto. In subordine, nullità derivante da violazione del giudicato. 2. Violazione del provvedimento commissariale del 18.08.06 e del decreto del Commissario delegato all’emergenza ambientale n. 296/02. Violazione degli artt. 3, 97, 114 e 119 Cost. Violazione macroscopica dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, costituenti principi fondamentali tanto del diritto comunitario, quanto della Costituzione italiana. Violazione degli artt. 1 e da 3 a 10 l. 241/90. Violazione dell’art. 1372, comma 2, c.c. Violazione delle disposizioni sulla legge in generale. Eccesso di potere per: carente istruttoria e motivazione, assoluta mancanza di qualunque supporto documentale; erronea presupposizione; contraddittorietà interna ed esterna; travisamento; manifesta illogicità; irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia. 3. Illegittimità diretta della delibera ATO per: violazione degli artt. 3, 97, 114 e 119 Cost.; violazione macroscopica dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, costituenti principi fondamentali tanto del diritto comunitario, quanto della Costituzione italiana; violazione degli artt. 1 e da 3 a 10 l. 241/90; violazione del provvedimento commissariale del 18.08.2006; violazione del decreto del CD n. 296/02; eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà interna ed esterna, travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia.
Deduce il Comune: che l’atto commissariale è nullo perché privo di data, di sottoscrizione, di allegazione della nomina a Commissario ad acta, nonché di qualunque indicazione che l’arch. Bonocuore sia stata effettivamente investito dal potere conferito dal Tribunale; che è nullo per violazione del giudicato perché l’atto commissariale del 18 agosto 2006, assistito dal giudicato sulla sentenza n. 1757/08 del Consiglio di Stato stabilisce che la tariffa doveva essere aggiornata dopo otto anni e perché comunque il provvedimento impugnato avrebbe dovuto depurare l’importo di 43,07 €/t da quanto dovuto per ecotassa; che è illegittimo l’adeguamento sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione industriale, effettuato applicando analogicamente contratti intervenuti tra parti totalmente diverse; che esclude l’aggiornamento dei ricavi mentre permette quello dei costi.
La Cisa si è costituita con atto del 5 novembre 2010.
Il Comune di Martina Franca è intervenuto ad adiuvandum con atto del 9 dicembre 2010 ribadendo le deduzioni del ricorrente.
La Cisa con memoria del 14 marzo 2011 ha rilevato: che la mancanza di sottoscrizione non è idonea a determinare la nullità del provvedimento perché non ci sono dubbi sulla paternità dell’atto; che, per quanto riguarda il provvedimento di investitura, la nomina deriva dalla ordinanza di questo Tribunale; che il precedente commissario aveva stabilito che la tariffa doveva essere aggiornata al termine del periodo di ammortamento previsto in otto anni, ma non si era occupato della questione relativa all’aggiornamento Istat; che nel richiedere l’aggiornamento Istat la Cisa ha scorporato dalla tariffa complessiva di conferimento la quota relativa all’ecotassa; che l’indice Istat da applicare è quello relativo all’attività di gestione rifiuti.
Il ricorrente e la Cisa hanno poi depositato, il 24 marzo 2011, memorie di replica.
Nella pubblica udienza del 14 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deduce il Comune: che l’atto commissariale è nullo perché privo di data, di sottoscrizione, di allegazione della nomina a Commissario ad acta, nonché di qualunque indicazione che l’arch. Bonocuore sia stata effettivamente investito dal potere conferito dal Tribunale; che è nullo per violazione del giudicato perché l’atto commissariale del 18 agosto 2006, assistito dal giudicato sulla sentenza n. 1757/08 del Consiglio di Stato stabilisce che la tariffa doveva essere aggiornata dopo otto anni e perché comunque il provvedimento impugnato avrebbe dovuto depurare l’importo di 43,07 €/t da quanto dovuto per ecotassa; che è illegittimo l’adeguamento sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione industriale, effettuato applicando analogicamente contratti intervenuti tra parti totalmente diverse; che esclude l’aggiornamento dei ricavi mentre permette quello dei costi.
La Cisa si è costituita con atto del 5 novembre 2010.
Il Comune di Martina Franca è intervenuto ad adiuvandum con atto del 9 dicembre 2010 ribadendo le deduzioni del ricorrente.
La Cisa con memoria del 14 marzo 2011 ha rilevato: che la mancanza di sottoscrizione non è idonea a determinare la nullità del provvedimento perché non ci sono dubbi sulla paternità dell’atto; che, per quanto riguarda il provvedimento di investitura, la nomina deriva dalla ordinanza di questo Tribunale; che il precedente commissario aveva stabilito che la tariffa doveva essere aggiornata al termine del periodo di ammortamento previsto in otto anni, ma non si era occupato della questione relativa all’aggiornamento Istat; che nel richiedere l’aggiornamento Istat la Cisa ha scorporato dalla tariffa complessiva di conferimento la quota relativa all’ecotassa; che l’indice Istat da applicare è quello relativo all’attività di gestione rifiuti.
Il ricorrente e la Cisa hanno poi depositato, il 24 marzo 2011, memorie di replica.
Nella pubblica udienza del 14 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo dei motivi di ricorso, il ricorrente deduce l’inesistenza e la nullità del provvedimento del Commissario ad acta perché privo di sottoscrizione, elemento essenziale dell’atto amministrativo.
La doglianza è fondata e assorbente di tutte le altre.
È noto come la giurisprudenza abbia espresso un orientamento più rigoroso, che afferma la inesistenza o quantomeno la nullità dell’atto amministrativo privo di sottoscrizione, e uno meno rigoroso, che consente di escludere la nullità dell’atto quando la mancanza della sottoscrizione non impedisce comunque la individuazione dell’autore.
Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento più rigoroso espresso dalla giurisprudenza in materia, che ha ritenuto la nullità del provvedimento amministrativo carente della sottoscrizione del funzionario da cui proviene.
La questione deve essere esaminata alla luce della previsione di cui all'art. 21 septies della l. 241/90 introdotto dalla l. 15/2005 che stabilisce, tra l’altro: “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali...”.
In base della teoria degli atti amministrativi, e più in generale della teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell’atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l’attribuzione dell’atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità – vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati – ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell’atto medesimo (Tar Venezia, sez. II, 13 novembre 2009, n. 2883).
Questa conclusione risulta confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, nel ritenere che “la mancanza della sottoscrizione (o della dizione « firmato ») nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità”, precisa altresì “che la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale” (Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5622).Con il primo dei motivi di ricorso, il ricorrente deduce l’inesistenza e la nullità del provvedimento del Commissario ad acta perché privo di sottoscrizione, elemento essenziale dell’atto amministrativo.
La doglianza è fondata e assorbente di tutte le altre.
È noto come la giurisprudenza abbia espresso un orientamento più rigoroso, che afferma la inesistenza o quantomeno la nullità dell’atto amministrativo privo di sottoscrizione, e uno meno rigoroso, che consente di escludere la nullità dell’atto quando la mancanza della sottoscrizione non impedisce comunque la individuazione dell’autore.
Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento più rigoroso espresso dalla giurisprudenza in materia, che ha ritenuto la nullità del provvedimento amministrativo carente della sottoscrizione del funzionario da cui proviene.
La questione deve essere esaminata alla luce della previsione di cui all'art. 21 septies della l. 241/90 introdotto dalla l. 15/2005 che stabilisce, tra l’altro: “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali...”.
In base della teoria degli atti amministrativi, e più in generale della teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell’atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l’attribuzione dell’atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità – vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati – ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell’atto medesimo (Tar Venezia, sez. II, 13 novembre 2009, n. 2883).
È da rilevare inoltre che è stata affermata l’illegittimità del provvedimento amministrativo anche quando “nonostante la formale riconduzione dello stesso ad un determinato organo dell'amministrazione attraverso determinate stampigliature - esso non rechi un minimo segno di grafia tale da poterlo attribuire, neppure con un processo induttivo, ad una qualsiasi autorità amministrativa” (Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2007, n. 1679).
La qualificazione della sottoscrizione come elemento essenziale dell’atto trova una conferma nell’art. 3 ,secondo comma,del d.lgs. n.39 del 1993,atteso che la esclusione della sottoscrizione autografa in determinati casi è stata disposta da una specifica disposizione di legge ( “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .” )
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
La qualificazione della sottoscrizione come elemento essenziale dell’atto trova una conferma nell’art. 3 ,secondo comma,del d.lgs. n.39 del 1993,atteso che la esclusione della sottoscrizione autografa in determinati casi è stata disposta da una specifica disposizione di legge ( “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .” )
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Primadefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)