Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 12-03-2012
Messaggio n. 4344
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OGGETTO: | chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative |
Pervengono a questa Direzione generale
numerose richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati in
merito all’attivazione del canale telematico per la richiesta
all’Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o
ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni
fornite con la circolare n. 118/2011.
E’ opportuno precisare che la suddetta modalità di richiesta – che
regolamenta unicamente il servizio offerto da Inps - è offerta ai datori
di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce
all’Inps la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai
lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di
soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione
all’Istituto.
Resta ferma naturalmente la
possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle ASL
territorialmente competenti, secondo le modalitàpreviste da tali
Strutture.L’obiettivo, infatti, della circolare in questione è
unicamente quello di disciplinare le modalità di richiesta del servizio
nel caso in cui, invece, il datore di lavoro pubblico opti per
l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps.
Appare utile puntualizzare, inoltre, con particolare riferimento ai
lavoratori del settore pubblico, che il servizio fornito dall’Inps non
potrà coprire - allo stato attuale - l’intero orario di reperibilità
previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori
(9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite
mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai
lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).
Con il nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile
per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento
nell’arco delle 24 ore; tuttavia, saranno elaborate e smistate
giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore
9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.
Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione,
l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti
all’indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti,
nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità
circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul
lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al
momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente
visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
Su tale problematica, di conseguenza, si invitano le Strutture
territoriali a richiamare l’attenzione dei lavoratori, mediante utilizzo
di tutti i canali ritenuti idonei, circa l’importanza - ai fini della
indennizzabilità dell’evento di malattia – di garantire la massima
diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per
consentire il suddetto reperimento, elementi che il medico certificatore
dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità. Ciò risulta
essere determinante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo per la
reperibilità, seppur corretto, è insufficiente a consentire al medico di
lista la possibilità di rintracciare il lavoratore – es. contrade di
notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con
un unico numero civico.
E’ stato segnalato da diverse Strutture territoriali che continuano a
pervenire richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori
di lavoro mediante utilizzo del fax. Come è noto ai sensi del Decreto
legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 2010, n. 122 - recepito dall’Istituto con la
determinazione Presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 – l’Inps ha
facoltà di definire “termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici…anche per l’utilizzo dei servizi…resi”.
Pertanto, le istanze di visite mediche di controllo che pervengono
via fax potranno essere accolte SOLO in eventuali possibili casi di
interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo
tecnico.
Sarebbe opportuno, dunque,
avvertire il datore di lavoro che eventualmente inoltri richieste con le
pregresse modalità, circa l’esigenza di utilizzare esclusivamente il
canale telematico, non potendo più accettare richieste di diversa
tipologia.
Del pari, sono abolite tutte le pregresse modalità informative
circa l’esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia
per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica,
utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul Portale. Resta
salva ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a
seguito dell’apposizione di specifici codici di trattazione (ad es. per
sanzioni, giustificazioni ecc.)
Il Direttore Generale | ||
Nori |