lunedì 19 marzo 2012

L’autovelox può essere sempre utilizzato

19/03/2012 - La legge non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade indicate dall’art. 4 del d.l. n. 121/02, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dal codice della strada. È quanto afferma la Cassazione nell'ordinanza 781/12.
Il caso

Una donna è alla guida della sua auto. Forse ha fretta o forse su quella strada la circolazione è particolarmente scorrevole. In ogni caso, sta viaggiando ad una velocità troppo alta e non si accorge che di lato degli agenti della Polizia stradale sono appostati e stanno procedendo ad effettuare degli accertamenti mediante autovelox. Scatta dunque la sanzione. La donna, però, non vuol pagare e si oppone rivolgendosi al giudice di pace che le da torto. Ricorre al Tribunale, ma anche qui l’esito è sfavorevole per lei. Si arriva quindi in Cassazione. La donna sostiene l’illegittimità dell’utilizzo dell’autovelox. La legge dispone che tale apparecchiatura sia utilizzabile su autostrade e strade extraurbane principali, nonché su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento purché individuate con specifico decreto prefettizio. Si da il caso però, che la strada sulla quale stava viaggiando non rientra in nessuna di queste categorie. Inoltre, la donna lamenta la mancata informativa all’utenza.
La Suprema Corte rigetta il ricorso e lo fa richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sull’uso degli autovelox con postazioni mobili utilizzate da agenti. Secondo tale orientamento, la norma dedotta dalla donna «non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in esame, ma lascia, per contro, in vigore relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada». Obbligo, quest’ultimo, che non sussiste per le strade dove lo scorrimento è più veloce perché, in questi casi, il fermo del veicolo può costituire motivo di intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone. La donna lamenta poi la mancata informativa all’utenza dell’accertamento in corso. L’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità mediante l’utilizzo di cartelli o di segnalazioni luminose è stato introdotto nel 2007, e riguarda tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, ma solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia. In ogni caso poi, l’accertamento in questione è avvenuto nel 2005 e dunque i giudici di merito hanno correttamente escluso la necessità della preventiva informazione. La donna lamenta infine la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. La Suprema Corte rigetta però il ricorso ricordando che «in tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può – anche d’ufficio, in assenza di espressa domanda da parte dell’Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione- quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale». In questo caso, la motivazione adottata al riguardo dal giudice di merito appare sufficiente rispetto allo scopo.