Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Roma, 15/12/2011
Prot. n. 6159
Oggetto: Parere di legittimità. (V.s. nota del 07 09. 2011).
Con riferimento alla nota in oggetto si precisa quanto segue.
L' articolo 5 del Codice attribuisce al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà di impartire
ai Prefetti ed agli enti proprietari delle strade le direttive per
l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della
circolazione sulle strade di cui all'articolo 2 del Codice della strada,
e l'articolo 35 attribuisce allo stesso Ministero la competenza ad
impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della
segnaletica, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio, per gli aspetti di competenza.
L'art. 98, lettera c), del D.Lgs.
112/98, ha stabilito che "la regolamentazione della circolazione, anche
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale" è tra le funzioni
mantenute allo Stato.
L'art 117 della Costituzione ha previsto che lo Stato abbia Legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza" .
La Corte Costituzionale con sentenza n.
428/2004 ha confermato il principio interpretativo che la materia della
sicurezza stradale deve rimanere di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto con la circolare Ministeriale 21 luglio 1997, n. 3816
- emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - il Ministero ha esercitato il
proprio potere di direttiva e di interpretazione - riconosciuto ex lege -
del Codice della strada.
Comunque, appare chiaro che se norme
emanate successivamente e di rango superiore alla circolare de qua,
avessero in qualche modo modificato o abrogato i contenuti giuridici
presenti nella medesima circolare, questi non potranno trovare applicazione né
riconoscimento giuridico nelle fattispecie concrete - tipo quelle
esposte dalla S.V. nella nota in oggetto - al fine di
accertare eventuali violazioni di interessi legittimi.
Infine, il Ministero scrivente si esime
dal valutare il merito e la legittimità dei provvedimenti emanati dal
Comune di Firenze ed allegati all'istanza inviata, in quanto non
esplicitamente richiesto nella medesima nota, salvo puntualizzare che la circolare n. 3816 del 21 luglio 1997,
nel paragrafo "Tariffazioni di accesso e modalità di riscossione ",
parla di tariffa di accesso per semplice transito e tariffa di accesso
che consente sia transito che sosta, ma non di tariffa per sola sosta,
come affermato nella nota in riscontro.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 21 luglio 1997, n. 3816
"Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle
zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le
modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a
motore esentati."
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/9/1997)
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/9/1997)
Premessa.
Il comma 9 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (NCS), dà
facoltà ai comuni di subordinare al pagamento di una somma l'ingresso o
la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico
limitato.
Lo stesso comma demanda ad una direttiva di questo Ispettorato la
definizione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie
dei veicoli a motore da esentare.
La tariffazione degli accessi alle zone a traffico limitato si
inserisce nelle strategie generali d'intervento per migliorare la
mobilità urbana previste dalle direttive per la redazione, adozione ed
attuazione dei Piani urbani del traffico, emanate da questo Ministero il
24 giugno 1995, e più precisamente rappresenta una forma mediata di
disincentivazione dell'uso dei veicoli a motore per il trasporto
individuale privato attraverso l'intervento sulla domanda di mobilità.
Considerato che tale domanda non può in alcun modo essere limitata ma
unicamente orientata verso modalità alternative di trasporto, a
carattere o spaziale o temporale o modale, ne deriva che la tariffazione
degli accessi non può essere considerata una misura a se stante ma deve
essere studiata ed attuata nell'ambito delle strategie generali
d'intervento del Piano urbano del traffico.
Ciò premesso di forniscono di seguito indicazioni relativamente ai
tre punti previsti dal già citato comma 9: tipologia dei comuni;
modalità di riscossione; categorie esentate.
TIPOLOGIA DEI COMUNI
I comuni, per poter subordinare l'accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, devono:
- aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell'art. 7, comma 9 del NCS;
- aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del NCS;
- aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all'interno
del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento
(che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla
limitazione dell'accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per
il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico. Di tale
verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo
della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano.
E' ammessa l'adozione della tariffazione degli accessi per i comuni
che non hanno ancora adottato il Piano urbano del traffico, unicamente
in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a
condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il
progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi
criteri di verifica.
TARIFFAZIONE DI ACCESSO E MODALITA' DI RISCOSSIONE
In merito alla tariffazione di accesso si ritiene opportuno far
riferimento generalmente a tariffe annuali, da pagare contestualmente al
ritiro, o al rinnovo, del contrassegno di circolazione nella ZTL, salvo
i miglioramenti tecnologici dei sistemi in corso di sperimentazione,
che potranno consentire l'uso di tessere prepagate a scalare ad ogni
passaggio o a pagamento differito tramite fatturazione, in
corrispondenza dei varchi elettronici di accesso nella ZTL.
La dimostrazione del pagamento della tariffa va ovviamente rea
chiaramente visibile (per le operazioni di controllo al cordone della
zona da parte della polizia municipale) attraverso la distribuzione e
l'esposizione di idonei specifici contrassegni.
Oltre agli abbonamenti annuali anzidetti può farsi riferimento ad
abbonamenti mensili o plurimensili nel caso in cui l'inizio della
autorizzazione di accesso non coincida con l'inizio dell'anno, tenendo
comunque presente - al fine di evitare possibili abusi - la necessità di
sussistenza dei requisiti di visibilità e di rapida comprensibilità dei
contrassegni.
Anche per le autorizzazioni temporanee, che possono essere trattate
con tariffe giornaliere, deve risultare chiaramente evidente la relativa
data di scadenza.
Pur trattandosi di tariffe denominate "di accesso" è opportuno che
esse vengano articolate e differenziate, se relative ad utenti che
sostano su spazi pubblici stradali non soggetti a tariffa di sosta,
ovvero che sostano su altri spazi pubblici stradali soggetti a tariffa o
su spazi privati in quanto di proprietà, in affitto o ad uso gratuito,
autorimesse e altri parcheggi a pagamento fuori dalle sedi stradali.
Si ritiene in merito che l'entità della tariffa di accesso deve
risultare nettamente inferiore per i permessi di semplice transito
rispetto a quella relativa ai permessi che consentono anche la sosta su
spazi pubblici stradali.
Per quanto attiene poi alle modalità di riscossione delle tariffe si è
già detto in precedenza: uso di abbonamenti da pagare al momento del
rilascio del contrassegno e/o dei suoi rinnovi (contrassegno inteso
anche come solo documento dimostrativo - in modo rapidamente evidente
dell'avvenuto pagamento della tariffa fino ad una certa data), salvo
l'utilizzo di sistemi tecnologici che potranno consentire l'uso di
tessere prepagate o a pagamento differito tramite fatturazione, in
corrispondenza dei varchi di accesso alla ZTL.
Detti sistemi dovranno essere progettati ed inseriti nell'ambito di un sistema telematico di gestione della mobilità urbana.
CATEGORIE ESENTATE ED AGEVOLATE
Particolare disciplina deve essere prevista per due categorie di
utenti: quelli totalmente esenti dal pagamento della tariffa e quelli
per i quali è stabilita una tariffa agevolata.
Per tali situazioni occorre partire dal NCS che già riconosce la
possibilità di disporre di posti di sosta riservati, quindi già
legittima uno specifico privilegio nella circolazione urbana, a
particolari categorie di veicoli a motore autorizzati ad accedere nella
ZTL, o a muoversi nei giorni di blocco della circolazione veicolare.
Si tratta dei veicoli di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonché quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria (muniti del contrassegno speciale),
ovvero adibiti a servizi di linea, dei veicoli a motore dei residenti
nelle ZTL, dei taxi e dei veicoli per il trasporto delle merci.
Alle addette categorie di veicoli a motore e di utenti, già
individuati dal NCS, va però aggiunta quella dei ciclomotori,
specialmente per il loro ridotto "consumo" di spazio stradale, ed anche
quella dei motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.
A tutte queste categorie di veicoli a motore e di utenti può anche
riconoscersi in via generale l'esenzione della tariffazione, salvo
alcune eccezioni per le quali si può soltanto parlare di agevolazioni, e
che quindi determinano le categorie degli utenti con permesso di
accesso a tariffa agevolata. E sono:
- i veicoli per il trasporto delle merci, vincolati però a
determinati orari e percorsi (in rapporto alle maggiori dimensioni dei
veicoli medesimi rispetto a quelle delle autovetture);
- i ciclomotori, in relazione alla minore occupazione di spazio, dinamico e statico, rispetto alle autovetture;
- i residenti e per analogia i domiciliati.
In merito a questa ultima categoria occorre considerare - da un lato -
che le soste prolungate dei residenti sono determinate da motivi
"abitativi" e che, peraltro, i posti di sosta riservati sono già
previsti dal NCS. Però una ragionevole mediazione tecnica di
quest'ultima così ampia posizione giuridica del NCS induce a distinguere
la posizione del residente o del domiciliante che dispone di un proprio
posto auto, per il quale si può prevedere la gratuità dell'accesso,
distinto dal residente o domiciliante che sosta su strada per il quale
si può prevedere la leggera onerosità dell'accesso.
Agevolazioni tariffarie possono essere concesse anche agli
automobilisti in possesso di un abbonamento annuale al servizio di
trasporto pubblico urbano, ai quali - a fronte di un uso ordinario di
quest'ultimo servizio - può essere consentito l'uso eccezionale
dell'autovettura per proprie particolari esigenze a carattere
occasionale.
Si ritiene opportuno demandare ai comuni la facoltà di applicare, nei
confronti dei veicoli a motore e delle categorie di utenti autorizzati
ad accedere entro la ZTL e tenendo conto dei criteri sinora espressi, le
esenzioni e le agevolazioni che risulteranno compatibili con le
esigenze di ordinamento della mobilità, esigenze che costituiscono la
motivazione fondamentale del provvedimento di tariffazione.
Infine per quanto attiene alle esigenze di mobilità degli organi di
vertice politico ed amministrativo, dovranno essere esentati i veicoli
adibiti al servizio di polizia ai sensi dell'art. 177 del NCS, privi
delle scritte e dei contrassegni di identificazione.
Analogamente dovranno essere rilasciati un numero limitato di
permessi di accesso alle ZTL, in considerazione del precipuo ruolo
istituzionale svolto - comunque da concordare con i singoli soggetti in
ragione delle esigenze di servizio - a: organi costituzionali, organi a
rilevanza costituzionale, amministrazioni centrali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni organi consultivi a rilevanza
generale dello Stato, enti pubblici non economici di alto rilievo ed
autorità indipendenti