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Naturalmente, non si tratta di una multa come da titolo, ma di una semplice sanzione amministrativa e l'articolo del codice violato non è il 189 bis (come è riportato nell'articolo di cui al link), ma l'art. 189, comma 9bis, inserito dalla Legge 29.07.2010 n° 12.
Ricordo inoltre che il Ministero dell'interno ha emanato una prima Circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 con la precisazione che:
"Con la modifica apportata all'art. 177 C.d.S e l'integrazione all'art.189 C.d.S. si equiparano di fatto
alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza
zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al
trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
E stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito
o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell' art. 189 C.d.S. In conseguenza delle predette
disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza
zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari
acustici e visivi.
La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo
quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno
stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi. II
medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l'
esc1usione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di
animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da
quelli sopraindicati".
In sostanza, l'incidente che coinvolge gli animali viene equiparato a quelli riguardanti l'uomo. Omissione di soccorso, in entrambi i casi. Dal Ministero
inoltre è giunta la notifica anche agli addetti ai lavori, ossia alla
polizia stradale e alla municipale. Da parte delle forze dell'ordine si
dovrà procedere alla ricerca dei responsabili con l'impiego delle stesse tecniche utilizzate in caso di incidente stradale con feriti.
Vedi art. 189 C.d.S. sotto
189. Comportamento in caso di incidente.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti,
ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera
agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 Le persone coinvolte in un incidente
con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non
ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311