Vedi nel precedente post sentenza quasi identica.
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 230.03.2012, n. 11461
Presidente Giordano - Relatore Mazzei
Presidente Giordano - Relatore Mazzei
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 17 maggio 2011 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, ha condannato M. G. con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo dei coniugi M.M. e N.A. a causa dei rumori provenienti dal pubblico esercizio da lei gestito, condannando altresì l’imputata al risarcimento del danni arrecati alle parti civili, liquidati in euro 1.000 a favore della M. e in euro 500 a favore del N.
2. Ricorre per cassazione la M. tramite Il suo difensore di fiducia, il quale denuncia “inosservanza dell’art. 659 cod. pen, e il vizio della motivazione, avendo il Tribunale ritenuto sufficiente ad integrare l’ipotesi criminosa Il disturbo arrecato alle sole persone dei predetti M. e N. con intensità delle emissioni sonore misurata esclusivamente all’interno del loro appartamento, ubicato nello stesso edificio in cui si trova la paninoteca gestita dalla M. , mentre iI reato contestato tutela la pubblica tranquillità e postula, dunque, che la molestia sia idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (art. 659, comma l, cod. pen.) ovvero che l’attività rumorosa sia esercitata contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità, ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso in esame.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete; sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere avvertito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo alcune se ne lamentino (Sez. l, n. 14607 del 24/11/1999, dep, 23/12/1999, Ressa, Rv. 216107; Sez. l, n. 246 del 13/12/2007, dep. 07/01/2008, Guzzl, Rv. 238814; Sez. l, n. 47298 del 29/11/2011, dep. 20/12/2011, lorl, Rv. 251406).
Contrariamente al detto principio, nella sentenza impugnata, a pagina 2, si afferma testualmente che: “il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è configurabile non solo quando la condotta posta in essere sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone ed una sola di queste si sia concretamente lamentata, ma anche quando sia leso semplicemente l’interesse di una singola persona”: e si aggiunge che “pur avendo la norma specificamente ad oggetto la tutela dell’ordine pubblico, tale tutela ben può estendersi anche alla tranquillità del privato, dal momento che la violazione della stessa può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica”.
Poiché, dunque, la decisione impugnata si fonda su tale erronea interpretazione ed applicazione della norma incriminatrice in esame, avendo ritenuto sufficiente il disturbo da rumore arrecato ai soli coniugi M. N., misurato all’interno del loro appartamento, a configurare il reato di cui all’art. 659 cod. pen., peraltro anche nel capo di Imputazione testualmente limitato al solo pregiudizio cagionato alle predette persone offese, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto, cosi come contestato e ritenuto dal giudice, non integra la fattispecie di cui all’art. 659, comma l, cod. peno e, quindi, non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché” fatto non sussiste. Depositata in Cancelleria il 23.03.2012