Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 20.10.2011, n. 21695
Svolgimento del processo
Con sentenza del gennaio 2009 la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria di R. M. avanzata nel 1996 nei confronti del Comune di Roma, della C. impresa appalti s.r.l. e della Italiana assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni derivati dalla caduta causata dalle radici degli alberi su un tratto di strada rialzato sulle seguenti considerazioni:
1) la domanda della M. nei confronti dell’impresa appaltatrice C. e della sua assicurazione I. per il risarcimento dei danni derivati, carenza di legittimazione, non era proponibile poiché fondata su inadempimento contrattuale, che soltanto il Comune, committente della manutenzione della strada, poteva far valere, ed infatti aveva chiesto di esser manlevato da costoro; 2) la M. in primo grado aveva dedotto il pericolo occulto dello stato dei luoghi ai sensi dell’ art. 2043 cod. civ. - e perciò la responsabilità per la custodia in secondo grado era inammissibile - correttamente escluso perché le condizioni del marciapiedi erano visibili - ore 12,30 in una giornata di tempo sereno - e prevedibili poiché i luoghi erano conosciuti alla danneggiata che infatti stava entrando nel negozio del marito; 3) la doglianza sull’eccessività delle spese liquidate dal giudice di primo grado era generica perché la censura non individuava alcuna violazione delle tabelle, mentre il diritto al rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, per il principio di causalità dovevano essere a carico dell’ attrice. Condannava poi quest’ultima al pagamento del 50% delle spese processuali e liquidava, in tale percentuale, per onorari, diritti e spese, a favore della C. impresa appalti e della I. Assicurazioni, euro 1.700,00.
Ricorre per cassazione R.M. cui resiste il Comune di Roma che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.
1.- Con il primo motivo la ricorrente principale deduce: “violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione– .Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sotto il profilo della legittimazione passiva delle appellate C. s.r.l. e della I. Assicurazioni”, lamentando l’ esclusione della corresponsabilità dell’ impresa appaltatrice, custode della strada, e del Comune, a norma degli artt. 2049 e 2055 cod. civ. e conclude con il seguente quesito di diritto: “In caso di danno, da fatto illecito, è legittimo escludere che il terzo danneggiato possa agire direttamente anche nei confronti del soggetto appaltatore qualora allo stesso e al soggetto appaltante possa ascriversi una colpa concorrente alla quale si ritiene debbano entrambi, a diverso titolo, rispondere del danno relativo all’azione dedotta in giudizio?”.
1.1- Con il secondo motivo la stessa ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.” con cui lamenta che la Corte di merito non ha valutato l’esistenza di presupposti per la configurabilità nella fattispecie della responsabilità a norma dell’art. 2051 c-c., alternativa alla responsabilità di cui all’art. 2043 c.c, e conclude con il seguente quesito di diritto: “è legittimo escludere nel caso di responsabilità della PA la risarcibilità del danno ex art. 2051 c.c. al rilievo che l’azione di responsabilità per custodia avrebbe un piano eziologico e probatorio diverso, in considerazione che viceversa è mancata la prova del fortuito?”
I motivi, congiunti, sono inammissibili.
Ed infatti dapprima e nei confronti dell’appaltatore la Corte di merito ha affermato (pag 3, III e IV cpv): “Ciò che viene imputato alla società appaltatrice è un inadempimento contrattuale che pertanto non può che esser fatto valere da chi sia parte di detto contratto, ovvero dal Comune di Roma, ma non da un terzo estraneo al rapporto contrattuale” e “in sostanza, come esattamente indicato dal giudice di primo grado, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della società appaltatrice, ma solo nei confronti del comune, atteso che non si versa in ipotesi in cui il danno si assume cagionato da un comportamento materiale della prima, ma da un inadempimento contrattuale”.
Quindi, nei confronti del Comune la stessa Corte ha rilevato: (pagina successiva, III e V cpv): ” si osserva che il giudice di primo grado ha esattamente, sulla base delle allegazioni della parte, ritenuto la fattispecie inquadrabile nell’ambito dell’ art. 2043 c.c. tale inquadramento non è stato oggetto di censura alcuna. D’altro canto diversa prospettazione sarebbe inammissibile proposta in primo grado domanda di risarcimento danni ex art. 2043 la domanda di responsabilità in custodia è soggetta in appello al divieto di ius novorum.”
Dunque il giudice del merito dapprima ha interpretato la domanda nei confronti dell’appaltatore - terzo per la danneggiata - come accertamento di responsabilità contrattuale. Poi ha escluso l’ esistenza in fatto della responsabilità del Comune a norma dell’art. 2043 cod. civ., e l’ammissibilità dell’ esame della responsabilità de: Comune e dell’ appaltatore ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. - custodia della strada - per intempestività della relativa domanda.
Pertanto, al fine di consentire a questa Corte il controllo di legittimità e di logicità sull’interpretazione delle domande effettuata dai giudici di merito sia sul tipo di responsabilità - contrattuale o extracontrattuale - chiesta nei confronti dell’ impresa Appalti C. , sia, nell’ ambito di quest’ ultima, se chiesta fin dall’ atto introduttivo del giudizio anche per il rapporto di custodia sulla strada, era onere della M. trascrivere in ricorso il contenuto dell’atto di citazione e quindi individuare gli errori ermeneutici e giuridici commessi dal giudice di merito.
Non avendo ottemperato a tali oneri la censura è inammissibile.
3.- Con il terzo motivo la suddetta deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ” lamentando che il giudice di merito ha escluso la responsabilità a norma dell’ art. 2043 c.c. avendo limitato l’esame all’insidia trabocchetto, esclusi per le condizioni di tempo e per la conoscenza del luogo da parte della danneggiata, circostanze che tutt’al più potevano indurre alla determinazione del concorso della stessa, e non avendo esaminato la responsabilità ai sensi dell’ art.. 2051 c.c. e conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ legittimo escludere nell’azione ex art. 2043 c.c, ed ex art. 2051 c.c. l’ apporto determinante della prova del fatto storico offerta dal dannegqiato qualora viceversa non sia stata provata l’interruzione del nesso di causalità e/o il concorso di colpa del danneggiato stesso?”
Il motivo, la cui censura è da limitare per le ragioni suesposte all’art. 2043 c.c. è inammissibile (Cass. 20953/2006) nella parte in cui si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto la Corte di merito ad escludere l’imprevedibilità, l’invisibilità e l’inevitabilità della sconnessione del marciapiede,elementi costitutivi sui quali, secondo la Corte di merito, la M. ha imperniato la domanda ai sensi del precitato art. 2043 c.c.
4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme. Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ” e lamenta la regolamentazione delle spese nei confronti dell’appaltatore e della sua società di assicurazioni, chiamati anche dal Comune, e conclude con il seguente quesito di diritto: “in caso di soccombenza dell’attore, tenuto conto delle gravi lesioni subite e dei postumi permanenti accertati dal Tribunale, a mezzo di CTU, quale conseguenza diretta della caduta sulla pubblica via, possono ritenersi giusti motivi per procedere alla compensazioni delle spese ai sensi dell’art. 92 secondo comma c.p.c.”
Il motivo é infondato, dovendosi riaffermare che la facoltà di compensare le spese, prevista dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, che non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà.
5.- Il ricorso incidentale condizionato del Comune è inammissibile (Cas;.. 25821/2009)
6.- Poiché la controversia è stata introdotta allorché sussistevano oscillazioni giurisprudenziali sulla sussunzione della responsabilità della P.A. per omessa manutenzione delle strade nell’art. 2043 cod. civ. ovvero nell’art. 2051 cod. civ. sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione con il Comune di Roma.
Depositata in Cancelleria il 20.10.2011