Non è sufficiente l’attestato rilasciato all’esito del corso qualificante tenuto dalla Scuola regionale di Polizia municipale di Benevento
Cantonieri e capo cantonieri, con
ricorso al Tar della Campania, chiedono il riconoscimento del diritto
all’espletamento di specifici servizi di polizia stradale e chiedono, di
conseguenza, la consegna dei blocchetti per l’elevazione delle
contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della strada.
Questa è davvero nuova. I suddetti ritengono che, a seguito della
partecipazione a un corso qualificante, con ottenimento di regolare
attestato, tenuto dalla Scuola regionale di Polizia municipale di
Benevento, hanno acquisito il diritto di elevare multe, insomma da
cantonieri a poliziotti.
Ma, il Tar rigetta il ricorso e i cantonieri promuovono appello al Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 1634/2012 rigetta
l’appello. Si è costituita in giudizio la Provincia di Benevento che ha
chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l’attestato della scuola
di polizia municipale non attribuisce alcun diritto all’espletamento
delle funzioni rivendicate dai ricorrenti e, quanto alla richiesta della
copertura assicurativa, per inesistenza dell’autorizzazione all’uso del
mezzo proprio. L’appello è infondato e va respinto. Con una prima
domanda i ricorrenti, con qualifica di cantonieri e capo cantonieri
tendono al riconoscimento del diritto all’espletamento di specifici
servizi di polizia stradale e chiedono, di conseguenza, la consegna dei
blocchetti per l’elevazione delle contravvenzioni per le violazioni
delle norme del codice della strada. Sennonché l’espletamento del
servizio di polizia stradale non è funzione che spetta automaticamente
ai dipendenti con la suddetta qualifica di cantoniere o capo cantoniere,
ma consegue a una scelta dell’amministrazione. L’art. 12, comma 2 del codice della strada stabilisce
testualmente che “La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso
delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di
un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione…c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o su tratti di strade affidate alla
loro regolare sorveglianza.
E’ indubbio, quindi, che la norma citata non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente e in via automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità che a tale personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull’uso delle strade, allorché l’amministrazione istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle funzioni. Insomma, in buona sostanza, spetta all’amministrazione assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata l’espletamento del suddetto servizio. Ciò presuppone che il servizio sia disposto e organizzato dall’amministrazione che, d’altro canto, non ha alcun onere né obbligo di istituire il servizio né di affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e che abbiano superato il corso. In conclusione, l’aver superato il corso di qualificazione costituisce mero presupposto per l’espletamento del servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all’espletamento del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo dall’ente.
E’ indubbio, quindi, che la norma citata non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente e in via automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità che a tale personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull’uso delle strade, allorché l’amministrazione istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle funzioni. Insomma, in buona sostanza, spetta all’amministrazione assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata l’espletamento del suddetto servizio. Ciò presuppone che il servizio sia disposto e organizzato dall’amministrazione che, d’altro canto, non ha alcun onere né obbligo di istituire il servizio né di affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e che abbiano superato il corso. In conclusione, l’aver superato il corso di qualificazione costituisce mero presupposto per l’espletamento del servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all’espletamento del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo dall’ente.
Anna Teresa Paciotti
Cinsiglio di Stato Sez. Quinta - Sent. del 22.03.2012, n. 1634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2001, proposto da:
V. D., e altri
V. D., e altri
contro
la Provincia di Benevento, rappresentata
e difesa dall’avv. Massimo Pagano, con domicilio eletto presso l’avv.
Michele Pazienza in Roma, piazza Cesare Nerazzini 5;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania - Napoli
Sezione V n. 03459/2000, resa tra le parti, concernente declaratoria
del diritto ad elevare le contravvenzioni al codice della strada e del
diritto alla copertura assicurativa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati D’Avino e Pagano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
1.- I ricorrenti, dipendenti della
Provincia di Benevento ed addetti al servizio di sorveglianza,
manutenzione e polizia delle strade provinciali, con ricorso al TAR
Campania chiedevano accertarsi il loro diritto ad elevare le
contravvenzioni al codice della strada e, quindi, alla consegna dei
libretti per elevare le contravvenzioni, nonché alla copertura
assicurativa.
Essi deducevano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
2.- Il TAR Campania con sentenza n. 3459
del 2000 respingeva il ricorso con condanna alle spese di giudizio, non
ravvisando in testa ai ricorrenti i presupposti per ottenere
l’assicurazione e il potere di elevare le contravvenzioni per le
violazioni del codice della strada.
3.- Con l’atto di appello in esame, i
ricorrenti hanno impugnato la suddetta sentenza, di cui chiedono
l’annullamento o la riforma per error in iudicando, in quanto il TAR
avrebbe erroneamente ritenuto che i ricorrenti non erano in possesso
dell’attestato rilasciato all’esito del corso qualificante tenuto dalla
Scuola regionale di Polizia municipale di Benevento, mentre ne erano in
possesso.
4.- Si è costituita in giudizio la
Provincia di Benevento che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo
che l’attestato della scuola di polizia municipale non attribuisce
alcun diritto all’espletamento delle funzioni rivendicate dai ricorrenti
e, quanto alla richiesta della copertura assicurativa, per inesistenza
dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.
5.- L’appello è infondato e va respinto.
6.- Con una prima domanda i ricorrenti,
con qualifica di cantonieri e capo cantonieri tendono al riconoscimento
del diritto all’espletamento di specifici servizi di polizia stradale e
chiedono, di conseguenza, la consegna dei blocchetti per l’elevazione
delle contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della
strada.
Sennonché l’espletamento del servizio di
polizia stradale non è funzione che spetta automaticamente ai
dipendenti con la suddetta qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma
consegue ad una scelta dell’amministrazione.
L’art. 12, comma 2 del codice della strada stabilisce
testualmente che “La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso
delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di
un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione…c) dai dipendenti dello Stato, delle provincie e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o su tratti di strade affidate alla
loro regolare sorveglianza”.
E’ indubbio, quindi, che la norma citata
non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente ed in via
automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità
che a detto personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di
polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione ed
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di
tutela e controllo sull’uso delle strade, allorché l’amministrazione
istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle
funzioni.
In sostanza, spetta all’amministrazione
assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata
l’espletamento del suddetto servizio.
Ciò presuppone che il servizio sia
disposto e organizzato dall’amministrazione che, d’altro canto, non ha
alcun onere né obbligo di istituire il servizio e tanto meno di
affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e
che abbiano superato il corso.
In conclusione, l’aver superato il corso
di qualificazione costituisce mero presupposto per l’espletamento del
servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all’espletamento
del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo
dall’ente.
7.- Quanto alla copertura assicurativa
contrattuale ex art. 23 del d.p.r. n. 333 del 1990, essa è dovuta solo
nel caso in cui i dipendenti vengono autorizzati espressamente e
nominativamente all’utilizzo dell’automezzo personale per l’espletamento
di compiti di istituto.
Il ricorrenti, pur rivendicando la
copertura assicurativa, non hanno dedotto di essere stati autorizzati
all’uso del mezzo proprio per le mansioni di cantoniere.
Invero, con l’atto di appello essi
assumono di aver utilizzato il mezzo proprio per le mansioni proprie di
cantoniere e di essere stati a ciò autorizzati dall’amministrazione che
nel 1991 avrebbe corrisposto un’anticipazione mensile sulle indennità
chilometriche.
In disparte l’inammissibilità della
deduzione, trattandosi di circostanza già nota ai ricorrenti, sicché è
inammissibile la sua prospettazione per la prima volta in appello, essa è
anche infondata, perché l’autorizzazione qui rilevante non può
desumersi dal riconoscimento postumo dell’indennità chilometrica,
consistendo in un provvedimento formale che autorizza in via preventiva
il dipendente all’uso del mezzo proprio per le funzioni di ufficio e non
già un riconoscimento postumo e occasionale.
8.- Per quanto sin qui esposto l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l ‘appello,
confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro
al pagamento di euro 4.000,00 più accessori di legge in favore della
Provincia di Benevento per spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 22.03.2012