Giudice di Pace di Cesena
Sentenza 8 febbraio 2012
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA
Il Giudice di Pace Avv. *****, ha pronunciato all’udienza dei 8 Febbraio 2012
la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 22-23 comma 8 L. 689/1981
nella causa civile iscritta al N. 23/A12012 R.G., promossa
da
*****RICORRENTE
contro
PREFETTO DI FORLI’ CESENAOPPOSTO
In punto a: opposizione ex art. 22 L. 689/1981 – art. 204 bis C.d.S.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
presentato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ai sensi
dell’art. 186/2 e 223 CdS e ogni atto conseguente presupposto. Compensa
le spese di lite fra le parti.
MOTIVAZIONE
Dall’esame degli atti e documenti del procedimento, relativi alla
violazione di cui all’art. 186/2 CdS, ed esauriente comparsa depositata,
l’accertamento eseguito risulta formalmente legittimo in base alla
procedura prescritta, secondo i presupposti di legge, con
identificazione del ricorrente alla guida del veicolo, sottoposto agli
accertamenti e successiva contestazione allo stesso ai sensi della
normativa applicata, ma, vista la rilevazione alcolemica, pari a 0,52 al
secondo rilevamento (il primo rilevamento aveva dato il tasso di 0,59,
ma il giudice dovrà tener conto esclusivamente della seconda prova in
base al principio del favor rei, sul punto Cass. Sez. 4°, n. 16478/2008
n. 3346/2009), si ritiene , vista la natura cautelare del provvedimento,
di dover applicare al caso una decurtazione a tale riscontro pari al 4%
come da D.M. 196/1990 che contiene il regolamento relativo alle
procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e da cui si evince
la possibile soglia di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico
dell’apparecchiatura utilizzata (si veda anche sul punto della soglia
relativa al possibile margine di errore e tolleranza della rilevazione,
Sent. Cass. N. 18617/2006, e Sent.trib. Busto Arsizio, del 10.03.2011).
Da quanto sopra e dai documenti prodotti si evince che, detratta la
soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si
limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto
dalla legge ai fini
della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l, e di conseguenza
tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta.
Così deciso in Cesena.
IL GIUDICE DI PACE