giovedì 22 marzo 2012

Circolare MIT Prot. 7852 del 20/03/2012 :Art. 11 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 - rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni

Circolare MIT Prot. 7852 del 20/03/2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 7852 del 20 marzo 2012
Ai Direttori Generali territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c: CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma
URP
SEDE
OGGETTO: Art. 11 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 - disposizioni in materia di rinnovo di validità
dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni

Come è noto, l’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha
modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che
abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo:
- l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo 115, comma 2-bis, CdS
(che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato
da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale);
- la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida.
Tanto premesso, ne deriva che dal 10 febbraio 2012 non sussiste più stretta correlazione tra il
compimento dell’ottantesimo anno di età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita
specialistica presso una commissione medica locale, la cui competenza ricorre – così come per i
conducenti di qualsiasi età - solo nelle ipotesi di cui all’articolo 119, comma 4, tra le quali ricorre
anche l’ipotesi che l’ “esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorga al
medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che - stante la portata generale delle disposizioni su
menzionate, e l’assenza di qualsivoglia norma transitoria – la stessa trova applicazione anche nei
riguardi dei conducenti ultra-ottantenni che, recatisi presso una commissione medica locale nelle
more della vigenza dell’articolo 115, co. 2-bis, CdS, abbiano ricevuto un rinnovo di validità
inferiore al biennio.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
GF/CM