Nelle regioni in cui non è stata prevista una disciplina in materia, non sussiste obbligo di presentazione del D.U.R.C..
Inoltre, le regioni possono stabilire le modalità con le quali i Comuni devono procedere alla verifica annuale della sussistenza del documento citato. Anche in tal caso, l’obbligo di verifica sorge solo a seguito del provvedimento regionale che individua le procedure che il comune deve seguire.
Regione
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Provvedimento
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Entro il
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ABRUZZO |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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BASILICATA
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Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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CALABRIA |
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) settore commercio su aree pubbliche.
La
legge n. 191/2009 – Finanziaria 2010, all’art. 2, comma 12,
nell’abrogare il comma 2 bis dell’art. 28 del Decreto Legislativo n.
114/1998, ha previsto che le regioni, nell’esercizio della potestà
normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono
stabilire che l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche sia
soggetta alla presentazione del DURC.
In
attesa che questa regione provveda a disciplinare la materia, le
autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche non sono
soggette alla presentazione del DURC.
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CAMPANIA |
Circolare Prot. 0077602 del 28.01.2010
Preliminarmente, è opportuno
precisare che con la legge finanziaria 191/2009 (art. 2, comma 12), si
riconosce alle Regioni, nell’esercizio della propria potestà
normativa, il potere di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche sia subordinata alla
presentazione da parte del soggetto richiedente del DURC.
Ciò premesso, nell’attesa che la
Regione Campania adegui la propria disciplina in materia, si conferma
la validità e la vigenza delle norme previste dal Capo III della legge
regionale 1/2000.
In
conseguenza di quanto sopra, al fine del rilascio dell’autorizzazione
amministrativa per il commercio su aree pubbliche, per l’aspetto dei
requisiti soggettivi, i Comuni devono accertare esclusivamente il
possesso dei requisiti professionali e morali di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 114/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
A
tal proposito, si invitano, quindi, i Comuni a provvedere al rilascio
delle citate autorizzazioni senza richiedere il DURC o attestazioni
di regolarità contributiva.
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EMILIA ROMAGNA |
Alla data
odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la
materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC.
E’ però in via di definizione un disegno di legge in materia di commercio, nel quale potrebbe essere inserito tale obbligo.
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FRIULI VENEZIA GIULIA |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC. |
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LAZIO |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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LIGURIA |
Alla data
odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la
materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC.
E’
però in via di definizione un T.U. in materia di commercio, nel quale
sarà inserito tale obbligo. La disciplina dovrebbe entrare in vigore
nei prossimi mesi.
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LOMBARDIA |
Deliberazione G.R. 13 gennaio 2010 n. 11030Modifiche alla D.G.R. 25 novembre 2009, n. 10615
In
seguito all'approvazione della Legge Finanziaria 2010, la regione
Lombardia ha emesso la delibera 13 gennaio 2010, n. 11003, con la
quale è chiarito che il documento di Attestazione (Carta di esercizio) - di cui all'articolo 2 comma 3bis della l.r. 15/2000 (ora art. 21, L.R. 6/2010) - assolve alle finalità previste dalla normativa statale – art. 2, comma 12, L.191/09 - onde non è stato ritenuto necessario richiedere agli operatori ambulanti la presentazione del DURC.
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31 ottobre
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MARCHE |
L.R. 15-11-2010 n. 16
Art. 24 Modifiche alla L.R. n. 27/2009.
Comma 9. Dopo l'articolo 38 della L.R. n. 27/2009 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis Documento unico di regolarità contributiva. 1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.
3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.
4. L'autorizzazione
all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5.
Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 2 l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.
6.
La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione
del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni,
anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di
categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica
della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.».
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31 gennaio
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MOLISE |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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PIEMONTE |
Delibera G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 (come modificata dalla D.G.R. 12-1269 del 23/12/10).
L.R. 12 novembre 1999, n. 28,
art. 11 e s.m.i. – Indicazioni per la verifica della regolarità delle
imprese del commercio su area pubblica.
Stralcio:
Entro il 30 aprile 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 30 aprile,
il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di
autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale l’operatore ha scelto
di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il
commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante
sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la
propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle
imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa.
Alla
verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su
area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o
in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano
attività di vendita su area pubblica.
L’operatore
su area pubblica deve essere in possesso della documentazione
comprovante la sua regolarità ai fini della presente deliberazione,
sin dall’entrata in vigore della stessa:
a)
nel caso di acquisizione di azienda, o ramo d’azienda, ovvero nel
caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in
generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
b)
nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti,
cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste
dalla vigente normativa in materia di area pubblica.
Per la verifica di regolarità, tutte
le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni
competenti territorialmente, entro il 28 febbraio
di ogni anno, la seguente documentazione, al fine di dimostrare, per
l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità ai fini
predetti:
a. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva),
in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall’ente
preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale
precedente;
b. Certificato di regolarità contributiva,
in mancanza del D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di
personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso
con riferimento all'anno fiscale precedente ;
c.
Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno
precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;
d. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi
e. Visura Camerale in corso di validità;
f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.
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28 febbraio
30 aprile
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PUGLIA |
Circolare Prot. AOO_160/3263 del 3 febbraio 2010
Dal giorno 1/01/10 (data di entrata
in vigore della L. n. 191/2009) il rilascio delle autorizzazioni per
il commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla
presentazione del DURC da parte del richiedente, e che i Comuni non
dovranno richiedere agli operatori la presentazione annuale del
medesimo.
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SARDEGNA |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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SICILIA |
CIRCOLARE 27 gennaio 2010, n. 1.
DURC
Commercio su aree pubbliche. Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre
2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Precedente circolare
n. 6/09. Nuove disposizioni.
Con
la circolare n. 6 del 28 dicembre 2009, questa Amministrazione, in
conformità ad un parere reso in data 6 novembre 2009 dal competente
Ministero dello sviluppo economico, ha impartito disposizioni in
ordine all’applicabilità nel territorio della Regione siciliana
dell’articolo 11-bis, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 luglio 2009, n. 150. DURC Commercio su aree pubbliche).
Tuttavia,
l’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010 - G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009
- suppl. ordinario n. 243), ha sostituito la superiore normativa
delegando alle Regioni la decisione o meno di subordinare il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività su aree pubbliche alla
presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ciò posto e non avendo l’ARS ancora legiferato in materia, si rappresenta che nel
territorio della Regione siciliana l’autorizzazione in parola può
essere rilasciata anche senza la presentazione preventiva del DURC da
parte della ditta interessata. Superfluo sottolineare come la circolare n. 6/09 deve ritenersi superata.
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TOSCANA |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, non risultano provvedimenti regionali in materia.
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TRENTINO A.A./BOLZANO |
Alla data
odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la
materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC.
E’
però in via di definizione un disegno di legge in materia di
commercio, nel quale dovrebbe essere inserito tale obbligo, a partire
dal 2012.
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Trentino-A.A./trento
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L.P. 30-7-2010 n. 17
Disciplina dell'attività commerciale. Art. 15 Autorizzazioni.
1. L'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad
autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a
società di capitali regolarmente costituite o a cooperative ed è
subordinato alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) ai sensi della disciplina statale; se la disciplina statale
non prevede il rilascio del DURC è consentita la presentazione di una certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il DURC o la certificazione previsti dal comma 1 sono presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo,
nonché in caso di subingresso, anche avvalendosi della collaborazione
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; il comune verifica la
sussistenza e la regolarità della documentazione.
3. L'autorizzazione
per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio è
rilasciata dal comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio
dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio
provinciale.
4. L'autorizzazione
per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare
l'attività e abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e
nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di
cura, di intrattenimento o di svago; in tal caso si applica l'articolo
20, comma 3.
5. L'autorizzazione
per esercitare il commercio su aree pubbliche abilita alla
partecipazione alle fiere che si svolgono al di fuori del territorio
provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
6.
Il regolamento di esecuzione può prevedere che il rilascio
dell'autorizzazione sia sostituito dalla presentazione di una
dichiarazione di inizio attività, disciplinando quest'evenienza.
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31 marzo
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UMBRIA |
L.R. 16-2-2010 n. 15
TITOLO X
Modificazioni e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
Art. 105 Modificazioni all’art. 4.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:
“1.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o
società di persone o di capitali iscritte alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed è subordinato al possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui agli articoli 5 e 28 del D.Lgs. 114/1998 ed al rilascio delle autorizzazioni.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 6/2000 è inserito il seguente:
“1-bis. Entro il 1° gennaio 2011 la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-bis del D.Lgs. 114/1998 come modificato dall’articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per il
rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni di
cui al comma 1 dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”
n.b.:
la Giunta Regionale sta attualmente lavorando per dare attuazione al
disposto di cui all’art. 4, L.R. 6/2000, con un provvedimento che
entrerà in vigore nei prossimi mesi. Ad oggi, pertanto, non sussiste ancora l’obbligo di D.U.R.C.
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VALLE D’AOSTA
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Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, la regione non ha ancora emesso provvedimenti in proposito.
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VENETO |
Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, la regione non ha ancora emesso provvedimenti in proposito.
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