SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 10 – 24 novembre 2011, n. 24842
(Presidente Goldoni – Relatore Matera)
(Presidente Goldoni – Relatore Matera)
Premesso in fatto
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:"Con atto di citazione del 10-11-2005 l’Unistar s.p.a., rimasta contumace in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 27-6-2005 dal Giudice di Pace di Messina nella causa promossa nei suoi confronti da M.L., allegando la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto non effettuata presso la sede in (omissis), ma in (omissis), presso una filiale della società. L'appellante deduceva altresì la nullità della sentenza, in quanto emessa nei confronti di un soggetto privo di rappresentanza legale, ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Con sentenza depositata il 28-5-2010 la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto dalla convenuta.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Unistar s.p.a., sulla base di quattro motivi.
La M. non ha svolto attività difensiva.
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 145 c.p.c. e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima (tra le tante v. Cass. 5-5-2009 n. 2671; Cass. 14-6-2005 n. 12754; Cass. 10-2-2005 n. 267). È stato altresì puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo (Cass. 13-4-2004 n. 7037; Cass. 24-2-2004 n. 3620).
Nella specie, la Corte di Appello, in applicazione degli enunciati principi, ha individuato nella filiale di Messina la sede effettiva della società convenuta, sulla base di elementi (il fatto che in tale sede, che dalla visura camerale risulta essere una "filiale amministrativa", era stato concluso il contratto di compravendita dell'autovettura e si erano svolte le relative vicende attuative, con contatti con i dipendenti alla stessa addetti) che in modo non illogico né incongruo sono stati ritenuti indicativi di una simile realtà. Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto la validità della notifica della citazione, effettuata presso la predetta sede.
Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dalla ricorrente con il motivo in esame mirano sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali e un diverso giudizio circa l'esistenza di una sede effettiva in Messina, esulanti dai poteri di cognizione riservati a questa Corte. È appena il caso di rilevare, infatti, che l'accertamento, alla stregua delle risultanze probatorie, della sede effettiva di una società, compiuto dal giudice del merito al fine di stabilire la validità o meno della notifica di un atto ad essa rivolto, costituisce una indagine di fatto, rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente e congruamente motivato (Cass. 24 febbraio 2004 n. 3620; Cass. 24-5-1985 n. 3150).
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non vi è prova che la M. avesse ricevuto la fattura allegata dall'appellante, ove è riportata come sede quella di Catania, e che l'odierna ricorrente ben poteva ritenere che quella di Messina fosse la sede effettiva, non avendo l'onere di una visura camerale.
Il motivo involge una questione ininfluente ai fini della decisione, in quanto, una volta accertato che l'Unistar s.p.a. aveva sede effettiva in Messina, non rileva, si fini della validità della notifica dell'atto di citazione, che la sede sociale fosse ubicata in altro luogo.
3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine alla individuazione del soggetto giuridico convenuto in giudizio e nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna, sostenendo che la sede di Messina non aveva poteri di rappresentanza giuridica della società.
Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, la condanna è stata legittimamente emessa nei confronti della società Unistar in persona del suo legale rappresentante, la cui mancata identificazione è irrilevante.
Non è, infatti, necessaria, agli effetti del requisito di cui all'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., la precisa indicazione della persona fisica del titolare dell'organo dell'ente convenuto, essendo sufficiente anche il solo riferimento al "legale rappresentante pro tempore", ed in ogni caso la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto (cfr. Cass. 4-8-1995 n. 8554). Nella specie, pertanto, il riferimento contenuto nell'atto introduttivo al legale rappresentante della Unistar s.p.a. non induceva alcuna incertezza sull'identificazione del soggetto evocato in giudizio, a nulla rilevando, in contrario, l'avvenuta notifica della citazione non presso la sede sociale, ma presso la sede effettiva della società convenuta.
4) Con il quarto motivo, infine, la ricorrente si duole della illogicità della motivazione e della falsa ed errata applicazione delle norme del codice di rito, avendo la Corte di Appello ritenuto, nonostante la notifica dell'atto di citazione in luogo errato, che l'eccezione d'incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado.
Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse.
La Corte di Appello non si è limitata a rilevare la tardività dell'eccezione d'incompetenza per territorio proposta dalla convenuta con l'atto di appello, ma ne ha altresì evidenziato l'infondatezza nel merito, dando atto che l'attrice aveva scelto il foro alternativo ex art. 20 c.p.c..
La ricorrente, con il motivo in esame, ha censurato solo la prima parte della motivazione, senza muovere alcuna doglianza in ordine all'ulteriore argomentazione addotta dal giudice del gravame, di per sé idonea a sorreggere la decisione. Ed è noto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidentes li rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. 11-2-2011 n. 3386; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. 27-1-2005 n. 1658; Cass. 12-4-2001 n. 5493).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.
Ritenuto in diritto
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge e spese generali.