Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 23.01.2012, n. 869
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 194/2004 il Giudice di pace di Desio ha respinto
l’impugnazione proposta dalla s.n.c. Immobiliare F. avverso la
deliberazione con cui l’assemblea del condominio S.A. 2 aveva deciso di
confermare la revoca del permesso, concesso nel 1991 all’attrice, di
occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar.
Adito con appello principale dalla s.n.c. F. e incidentale dal
condominio S. A. 2, il Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio,
con sentenza n. 125/2005, in riforma della decisione di primo grado, ha
dichiarato illegittima la deliberazione in questione.
Il condominio S. A. 2 ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre
motivi. La s.n.c. Immobiliare F. non ha svolto difensive nel giudizio di
legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il condominio S. A. 2 lamenta che il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che la competenza in ordine alla
domanda proposta dalla s.n.c. Immobiliare F. spettasse al giudice di
pace, così confermando il rigetto della relativa eccezione, che già era
stata sollevata e disattesa in primo grado.
La doglianza non è fondata, poiché la materia del contendere dedotta in
giudizio dalla società attrice concerne le modalità di uso di una cosa
comune, come l’area condominiale oggetto della causa, in ordine alla
quale si discute tra le parti se possa essere - o non - utilizzata per
la collocazione di tavolini. SI verte dunque nell’ipotesi di cui
all’art. 7, 3° comma, n. 2 c.p.c.: cfr. Cass 28 giugno 1995 n. 7295,
pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a quella ora in
considerazione.
Con il secondo motivo di ricorso il condominio S. A. 2 ribadisce la
tesi, già prospettata nel giudizio a quo e respinta dal Tribunale,
secondo cui la s.n.c Immobiliare F. , avendo dato in locazione a un
terzo il proprio locale, era priva di legittimazione attiva.
L’assunto non è condivisibile, poichè il potere di impugnare le
deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art. 1137 c.c.,
ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che
nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d’aria, per la quale la decisione e conseguentemente la
facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori (v. Cass
18 agosto 1993 n. 8755).
Con il terzo motivo di ricorso il condominio S- A. 2 sostiene che il
giudice di secondo grado ha ingiustificatamente avallato un
comportamento consistito nell’approvazione di un’area comune per fini di
utilità esclusiva.
Neppure questa censura può essere accolta.
Nella sentenza impugnata sono stati esposti i numerosi elementi che
hanno indotto il Tribunale ad escludere che la collocazione dei tavolini
in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo
dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale
da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione
da parte degli altri condomini; il che del resto - ha osservato ancora
il Tribunale - neppure era stato dedotto dal condominio, il quale anche
in giudizio non aveva spiegato le ragioni dell’adozione della
deliberazione in questione. A questi argomenti il ricorrente null’altro
ha opposto, se non la generica affermazione secondo cui si era trattato
nella specie della “autonoma decisione di un condomino di accorpare in
via esclusiva un’area comune per finalità esclusiva”, né ha mosso
contestazioni di sorta circa l’esattezza di quanto sul punto si legge
nella sentenza impugnata, sicchè la doglianza in esame difetta del tutto
del requisito della specificità.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale
la s.n.c. Immobiliare F. non ha svolto attività difensive.
Dispositivo
La Corte rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 23.01.2012