MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 5262 Roma, 23 febbraio 2012
OGGETTO: Riconseguimento di patente di guida a seguito della revoca di altra già posseduta.
Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla diversa disciplina derivante dall'applicazione di un provvedimento di revoca della patente emesso ai sensi dell'articolo 130 CdS , ovvero ai sensi dell'articolo 219 CdS, nel caso in cui il destinatario di tale provvedimento intenda riacquisire un titolo abilitativo alla guida.
REVOCA EX ART. 130 CDS :
- è sempre disposta da un Ufficio della Motorizzazione;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- l'interessato può conseguire direttamente una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti di categoria C, D ed E;
- alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.
Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.
REVOCA EX ART. 219 CDS:
- è emesso dal prefetto del luogo della commessa violazione, che dà comunicazione dell'ordinanza all'UMC competente territorialmente;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca; dovranno trascorrere almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 CdS;
- ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116 CdS;
- in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio.
Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.
Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che, in nessun caso, dal conseguimento per esame di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta, potrà derivare l'abilitazione alla guida di veicoli della categoria A, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea.
Infatti, ai sensi di quanto disposto dalla tabella dell'allegato IV del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e di recepimento della direttiva 2000/56/CE", la patente di categoria B:
- abilitava i titolari della stessa alla guida di veicoli della categoria A nell'ambito dei Paesi appartenenti all'UE ed al SEE, se conseguita prima del 1 gennaio 1986; ovvero
- abilitava i titolari alla guida dei predetti veicoli di categoria A esclusivamente entro l'ambito del territorio nazionale, se conseguita dopo tale data ma prima del 25 aprile 1988.
Nei casi di conseguimento per esame di nuova patente dopo un provvedimento di revoca, tuttavia, poiché la data di conseguimento della stessa è evidentemente successiva alle predette date, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli