A mio avviso, questo decreto non sta nè in cielo nè in terra. Chi ha scritto questo decreto ha dimenticato alcuni passaggi fondamentali della normativa agrituristica in Sicilia a cominciare dall'art. 2 dell'allegato di cui al DECRETO 10 agosto 2009:
"Le attività agrituristiche sono definite dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme comunitarie vigenti, che ne individuano le caratteristiche specifiche, differenziandole da quelle turistiche esercitate anche in ambito rurale".
Ed anche: "Ne deriva che l’attività agrituristica non può essere oggetto di gestione separata da quella relativa all’attività agricola, che deve essere svolta dal medesimo soggetto e non può rientrare fra le tipologie degli esercizi ricettivi classificabili come turistici".
E tanti altri ancora......
Ma di contraddizioni questo decreto nè contiene cosi' tante chè ci rinuncio ad enunciarle tutte.
Se ne renderanno conto di persona non appena lo metteranno in atto dando disposizioni ai comuni.
DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012.
Disposizioni in materia di turismo rurale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14
“Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 “Norme sull’agriturismo” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” ed, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 6 relativi alla definizione e classificazione delle aziende ricettivoalberghiere e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001” ed in particolare l’art. 30 - Turismo rurale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell’11 luglio 2002, inerenti i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002 inerente i requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti” ed in particolare l’art. 5 - Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 12 febbraio 2008, inerente la proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell’8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002;
Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”;
Visto il decreto dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari 17 marzo 2010 “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 9 - Modifica di norme in materia di turismo rurale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 22 settembre 2001 “Apprezzamento decreto presidenziale in materia di turismo rurale concernente le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, come introdotto dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7”;
Ritenuto di dover adottare le conseguenti statuizioni in ordine al predetto deliberato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni.
La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni del decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati definiti i requisiti per la classifica lo svolgimento dell’attività di turismo rurale.
Art. 2
Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complessi turistico - ricettivi all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni.
La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni contenute nell’allegato A della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 con cui sono stati definiti i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell’attività dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.
Art. 3
La provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione secondo le disposizioni previste dai predetti articoli della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”.
Decorso infruttuosamente il termine previsto per l’ottenimento della classifica di cui al punto 3 dell’art. 5 della predetta legge, previa richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la sussistenza e la regolarità degli atti propedeutici all’acquisizione della classifica, provvederà all’assegnazione della stessa.
Ogni provvedimento di classifica andrà notificato al soggetto richiedente, al comune competente per territorio ed all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Art. 4
La documentazione relativa alla classificazione, già in possesso delle province regionali, è ritenuta valida ai fini della trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale e della trasformazione degli agricampeggi in complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.
Nelle more della definizione della classifica, l’attività continuerà con la licenza già in possesso degli operatori.
A seguito della nuova classifica, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i comuni competenti per territorio rilasceranno l’autorizzazione amministrativa richiesta, o prenderanno atto della S.C.I.A. di cui all’art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, revocando d’ufficio la precedente autorizzazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 gennaio 2012.
LOMBARDO
Disposizioni in materia di turismo rurale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14
“Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 “Norme sull’agriturismo” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” ed, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 6 relativi alla definizione e classificazione delle aziende ricettivoalberghiere e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001” ed in particolare l’art. 30 - Turismo rurale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell’11 luglio 2002, inerenti i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002 inerente i requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti” ed in particolare l’art. 5 - Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 12 febbraio 2008, inerente la proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell’8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002;
Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”;
Visto il decreto dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari 17 marzo 2010 “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 9 - Modifica di norme in materia di turismo rurale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 22 settembre 2001 “Apprezzamento decreto presidenziale in materia di turismo rurale concernente le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, come introdotto dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7”;
Ritenuto di dover adottare le conseguenti statuizioni in ordine al predetto deliberato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni.
La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni del decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati definiti i requisiti per la classifica lo svolgimento dell’attività di turismo rurale.
Art. 2
Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complessi turistico - ricettivi all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni.
La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni contenute nell’allegato A della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 con cui sono stati definiti i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell’attività dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.
Art. 3
La provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione secondo le disposizioni previste dai predetti articoli della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”.
Decorso infruttuosamente il termine previsto per l’ottenimento della classifica di cui al punto 3 dell’art. 5 della predetta legge, previa richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la sussistenza e la regolarità degli atti propedeutici all’acquisizione della classifica, provvederà all’assegnazione della stessa.
Ogni provvedimento di classifica andrà notificato al soggetto richiedente, al comune competente per territorio ed all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Art. 4
La documentazione relativa alla classificazione, già in possesso delle province regionali, è ritenuta valida ai fini della trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale e della trasformazione degli agricampeggi in complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.
Nelle more della definizione della classifica, l’attività continuerà con la licenza già in possesso degli operatori.
A seguito della nuova classifica, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i comuni competenti per territorio rilasceranno l’autorizzazione amministrativa richiesta, o prenderanno atto della S.C.I.A. di cui all’art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, revocando d’ufficio la precedente autorizzazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 gennaio 2012.
LOMBARDO