mercoledì 1 febbraio 2012

Omissione di soccorso (art. 189, comma 6^ C.d.S.), dolo eventuale, configurabilità

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.11.2011 n° 43019

Sentenza 12 ottobre - 22 novembre 2011, n. 43019

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14 aprile 2008 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, all'esito di dibattimento, dichiarava B. S. colpevole del reato di inosservanza dell'obbligo di fermarsi ex art. 189 C.d.S., comma 6, e concessegli le attenuanti generiche lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, applicando al B. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno; il Giudice assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, perchè il fatto non sussiste.
Il giudice riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato in ragione della deposizione della persona offesa C.F. la quale aveva riferito che in data 12 novembre 2005 un taxi Toyota condotto dall'imputato l'aveva urtata con una certa violenza mentre lei procedeva a bordo del proprio ciclomotore; nonostante l'urto la C. era riuscita a non cadere a terra e aveva inseguito il taxi raggiungendolo al semaforo successivo per chiedere spiegazioni al condicente, ricevendo, al contrario, una risposta brusca e minacciosa; la C. aveva quindi rilevato la targa del taxi (OMISSIS). Osservava il primo giudice che la dinamica del sinistro era stata confermata anche dal teste L. e infine dai vigili urbani che avevano accertato la piena compatibilità fra i danni riscontrati sullo scooter condotto dalla C. e i segni esistenti sul taxi; riteneva quindi il giudice provato il reato di omissione di fermata di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo dell'elemento psicologico, mentre assolveva l'imputato dal reato dio omissione di soccorso muovendo dal rilievo che il comportamento della C., rimasta in sella al proprio ciclomotore, non lasciava ipotizzare che potesse necessitare di qualche soccorso.
Avverso tale sentenza proponeva rituale e tempestivo appello il difensore dell'imputato e la Corte d'Appello di Trieste, disattendendo tutte le doglianze dell'appellante, confermava l'impugnata sentenza osservando quanto segue: 1) la persona offesa aveva reso una testimonianza assolutamente coerente e credibile, pur incalzata dalle domande della difesa, 2) la testimonianza della persona offesa appariva da sola sufficiente a confortare la condanna pronunciata, ma aveva anche trovato dei riscontri esterni: il teste L. aveva infatti riferito di aver visto un'auto bianca che, dopo una manovra di sorpasso, aveva invaso la corsia opposta ed aveva stretto sulla destra il ciclomotore: il conducente dell'auto non si era fermato, anzi aveva accelerato; il teste aveva aggiunto di aver visto la signorina del ciclomotore, dopo alcuni secondi riprendersi e proseguire forse per inseguire l'auto; il L. aveva altresì riferito di essere stato contattato il giorno stesso dalla persona offesa, ma di essere stato sentito dai vigili a distanza di un mese perchè solo dopo un mese era stato convocato; 3) il vigile urbano assunto come teste aveva riferito: a) che era stato inviato dalla centrale operativa sul luogo del sinistro, trovando solo la persona offesa, e nessun teste, ed aveva constatato che il ciclomotore aveva varie striature, essendo datato, ed aveva notato comunque che il fianco sinistro del motoveicolo era danneggiato; che la persona offesa gli aveva indicato il modello del veicolo, la targa, precisando che si trattava di un taxi ed aveva fornito una descrizione precisa del suo conducente; b) che aveva quindi convocato il tassista lo stesso giorno per visionare il veicolo, notando che vi erano dei segni che potevano dirsi compatibili con la dinamica dell'urto quale era stato descritto dalla persona offesa (rispettivamente sulla parte sinistra del ciclomotore e sulla fiancata destra dell'auto): tuttavia, poichè entrambi i mezzi avevano varie striature, pur essendo quelle rilevate riconducibili al sinistro, non aveva ritenuto di valutare con certezza la compatibilità dei danni; c) che, in mancanza del confronto diretto dei due mezzi e in ragione delle numerose striature che avevano entrambi per l'uso, non aveva ritenuto opportuno esprimere una valutazione in termini di certezza; 4) doveva peraltro rilevarsi che agli atti del fascicolo del dibattimento risultava acquisito anche il verbale della Polizia Municipale, dove erano riportate le dichiarazioni della persona offesa assolutamente conformi a quanto riferito in dibattimento, fatto che avvalorava la attendibilità - anche per la coerenza nel tempo - della sua testimonianza; 5) nè poteva essere sottovalutato - ai fini del convincimento sulla attendibile ricostruzione del fatto - il dato dell'integrale risarcimento ricevuto dalla persona offesa, che certamente la società di assicurazione del veicolo non avrebbe prestato ove avesse sol dubitato del sinistro; 6) quanto all'elemento soggettivo del dolo nel reato di "fuga" contestato all'imputato, esso emergeva inequivoco dalla consapevolezza dell'urto che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe imposto al conducente del taxi l'obbligo di fermarsi per accertarne le conseguenze, anzichè accelerare e quindi mostrarsi - una volta raggiunto - vistosamente irritato per la richiesta di dati da parte della persona investita:
sul punto ben poteva richiamarsi integralmente la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, e la giurisprudenza ivi puntualmente richiamata; nè alcuna contraddizione si ravvisava con l'assoluzione per il diverso reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 - avuto riguardo alla diversa oggettività giuridica - che sarebbe stato configurabile ove il tassista avesse rilevato il bisogno di assistenza della vittima e non avesse prestato soccorso.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con formulazioni che sostanzialmente ripropongono le tesi difensive già sottoposte ai giudici del merito: avrebbe errato la Corte nel ritenere attendibili le deposizioni della parte offesa e del teste L., e nell'affermare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
parimenti avrebbe errato la Corte distrettuale nell'attribuire alle dichiarazioni del vigile urbano valenza di riscontro alle dichiarazioni della parte offesa, posto che il vigile stesso non avrebbe in alcun modo affermato la compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli con la dinamica del fatto quale riferita dalla parte offesa, valenza di con riferimento alla asserita inattendibilità della persona offesa e del teste L.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte che tendono ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità.
Deve ancora una volta ribadirsi, anche in questa circostanza, in via di principio, che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; le argomentazioni (prevalentemente di merito) svolte dal ricorrente non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, sopra ricordata e da intendersi qui richiamata onde evitare superflue ripetizioni, in punto di responsabilità: ed invero la Corte distrettuale non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell'imputato, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali ed a quanto rilevato e riferito dal Vigile Urbano circa lo stato dei veicoli esaminati.
Dunque, l'urto tra il taxi condotto dall'imputato ed il ciclomotore alla cui guida si trovava la era stato certamente avvertito dal Beno e comportava per costui l'obbligo di fermarsi.
Per quel che riguarda la valutazione probatoria della deposizione della parte lesa, è bene ricordare che questa Corte ha affermato, e ripetutamente ribadito, il condivisibile principio secondo cui le dichiarazioni della parte lesa, anche se rappresentano l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 43303 del 18/10/2001 Ud. - dep. 03/12/2001 - Rv. 220362). Certamente, così come precisato nella giurisprudenza di legittimità, il controllo del giudice sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, deve essere particolarmente rigoroso: ebbene, nel caso di specie, detto controllo è stato operato nel complesso motivazionale di merito, alla stregua di quanto si è dinanzi osservato, e cioè grazie a ragionati riscontri alla versione della persona offesa; a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a concentrarsi in una serie di generiche e ripetitive critiche all'affidabilità della parte offesa, con una evocazione degli atti del tutto assertiva e priva di qualsiasi spunto di specificità.
Anche in punto di violazione dell'obbligo di fermarsi, il ricorrente reitera quanto aveva già lamentato con i motivi di appello e innanzi alla Corte di appello, sostenendo che l'elemento psicologico del reato in argomento sarebbe configurabile solo nel caso in cui l'incidente sia stato percepito dall'agente come riconducibile al suo comportamento e come idoneo a produrre eventi lesivi. Mette conto sottolineare al riguardo che secondo il più recente ed ormai consolidato, nonchè assolutamente condivisibile, indirizzo interpretativo di questa Corte, "in tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6 (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al vendicarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 7615 del 10/11/2004 Ud. - dep. 01/03/2005 - Rv. 230816, Imp. Verginella). Ai fini della configurabilità del reato di "fuga", quanto all'elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, "la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 - dep. 06/09/2007- Rv. 237239, imp. Agostinone; conf.: Sez. 4 n. 21445 del 10/04/2006 - dep. 21/06/2006 - Rv. 234570, imp. Marangoni; Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 10/01/2003 - dep. 19/02/2003- Rv. 223966, imp. Fanello); nella concreta fattispecie, la collisione con un ciclomotore - veicolo che comporta, come è noto, instabilità e precarietà di equilibrio per il conducente - imponeva l'obbligo della fermata. Nè rileva che dopo la collisione la conducente del ciclomotore sia riuscita a raggiungere il taxi ad un semaforo, così come non rileva che tale circostanza potrebbe aver indotto il B. a ritenere che la conducente del ciclomotore non avesse subito lesioni e non avesse quindi bisogno di soccorso: ed invero, nel reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. E mette conto sottolineare, altresì, che il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchè, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l'identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006 Ud. - dep. 14/06/2006 - Imputato: Mischiatti).
Conclusivamente, nel caso in esame, risulta dal complesso motivazionale della sentenza impugnata che: il ricorrente non poteva non avere percepito l'incidente; egli era consapevole che l'incidente stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi; ricorreva, quindi, l'elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale attestato dal rifiuto del ricorrente, per effetto del suo allontanamento, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato. Il convincimento così espresso, in quanto frutto di una valutazione delle risultanze acquisite - di cui è stato dato conto in maniera adeguata, coerente e corretta - sfugge al sindacato di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.