mercoledì 1 febbraio 2012

Obblighi per i proprietari e detentori di cani nella Regione Siciliana

 
COMUNE DI_____________________

Provincia ___________________

Ordinanza N. ______/________  Reg. Ord.
 

OGGETTO: OBBLIGHI PER  I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI


I L   S I N D A C O

del Comune suddetto;
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi,  parco giochi ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;
Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
 Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e,  per talune razze, muniti  anche di museruola;
Visto il T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n. 1255
Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
Vista la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
Visto Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, “Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15”;
Visti:
- l’art.2052 del Codice Civile, “Danno cagionato da animali”;
- l’art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”;
- l’art. 672 del Codice Penale, “Omessa custodia e mal governo di animali”;
- la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell’art.727 del codice penale “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
- l’ORDINANZA del Ministero della Salute - 21 luglio 2010;
- il DECRETO del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009;
- l’ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009;
-le ORDINANZE 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in materia;
Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche  ed integrazioni;
Visto Il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;
Vista la propria Ordinanza Sindacale n.____ del ____________
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

O R D I N A

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI
I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate (come per es. il parco giochi):

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI
a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE   e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;

b) E’ fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;

c) E’ fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute;

d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico,  nel cimitero, e nel parco giochi.

Art. 4 SANZIONI
Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

1) per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;



2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell’animale, del cambio della propria residenza e della morte dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;



3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;



4) per l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;



5) per il mancato porto di tutta l’attrezzatura per la pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;



6) per la mancata rimozione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;



7) per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;



8) per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.
La presente Ordinanza verrà notificata alla Locale Stazione Carabinieri  e  alla Polizia Municipale di _______________________.
IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA’ RADDOPPIATA;
Nel caso di violazione dell'art. 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo), adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva  e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art.2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
Le disposizione di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, ________________________
                                                                                                                      Il Sindaco
                                                                                                          




COMUNE
_____________________________________________________________
PROVINCIA
___________________________________________________________________
P O L I Z I A M U N I C I P A L E N. __________ Registro Verbali
VERBALE ACCERTATA VIOLAZIONE
ALLE NORME DEL(1
)_____________________________
TRASGRESSORE
________________________________________________nat___ a _________________ il _______________________residente in _______________via  _____________________________ n. ______C.F. ____________________nella sua qualità di: ________________________________
Persona obbligata in solido(art. 6, L. 24-11-1981, n. 689)____________________________nat___ a _________________il _______________________residente in _______________ via ____________________________________________n. ______ C.F. ____________________ nella sua qualità di: ________________
_________________________________________________________________ __________ L'anno  _________________________________________ addi ___________ del mese di  _____________________________________ alle ore ________ in __________________via __________________________________________________________i___ sottoscritt___(2) _______________________________________________
ha______ accertato che ___________________________________________ Il fatto è stato - non è stato contestato ________________________________ __________________________________
L'interessato spontaneamente/a richiesta ha dichiarato:
_______________________________________________________________________________
Ritenuto che il fatto costituisca violazione alle norme di cui all'art. ______del(1) __________________________________________________________________________
e non avendo avuto luogo il pagamento in misura ridotta di cui al combinato disposto dell'art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689 e dell'art. 107 del R.D. 3-3- 1934, n. 383, viene redatto il presente verbale, per i provvedimenti conseguenti.
Il pagamento in misura ridotta non ha avuto luogo per il seguente motivo:
o Assenza dell'interessato o Rifiuto o Non ammesso
Responsabile del procedimento per il presente atto è _________________________________________________________________________
__________________________
IL TRASGRESSORE I___ VERBALIZZANT___
_____________________
_____________________
___________________________ _______________________
IL COOBLIGATO Visto: IL COMANDANTE


(1) Specificare il regolamento o l'ordinanza comunale, cui la violazione si riferisce.
(2) Qualifica, cognome e nome degli agenti operanti.
VEDI AVVERTENZE A TERGO