mercoledì 1 febbraio 2012

Nuove direttive per la predisposizione degli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti.

REGIONE SICILIA-DECRETO 15 dicembre 2011.
Nuove direttive per la predisposizione degli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato
e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;
Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12 che prevede che gli orari tengano conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
Visto il precedente decreto n. 2070 del 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2003, con il quale sono stati determinati gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;
Ritenuto opportuno aggiornare le superiori disposizioni, anche tenendo conto delle mutate esigenze del mercato e degli orientamenti in tema di liberalizzazione;
Sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate e le Camere di commercio dell’Isola;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, il servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sul territorio regionale osserverà le seguenti discipline:
A) orario diurno
– il servizio dovrà essere svolto ininterrottamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30. Nella fascia oraria compresa dalle ore 7,00 alle ore 20,00, tenuto conto del micro mercato di riferimento e della valutazione della relativa convenienza gestionale dei singoli impianti di distribuzione, il monte orario come sopra determinato può essere aumentato dal gestore fino a 65 ore settimanali, e comunque per un massimo di 13 ore giornaliere;
B) orario notturno
– dovrà essere mantenuto in servizio un numero di impianti non superiore al 5% del totale di quelli esistenti nel territorio provinciale interessato. Sarà osservato l’orario dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del
mattino;
C) domeniche e festività
– dovrà essere assicurato il servizio da parte del 20% degli impianti esistenti nel territorio comunale interessato. È data facoltà di consentire turni al 50%, ovvero al 33% o al 25%, nelle località ove risultino installati e funzionanti rispettivamente due, tre o quattro impianti di distribuzione di carburanti, nonché di esentare dai turni festivi gli impianti isolati.
Tali impianti osserveranno il normale orario di cui al precedente punto A), e potrà essere garantito
anche tramite l’utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento;
D) riposo infrasettimanale
– il riposo infrasettimanale sarà effettuato nei giorni di lunedì e sabato.
durante i giorni di chiusura infrasettimanale del lunedì e del sabato dovrà essere assicurato il servizio
all’utenza da parte di almeno il 20% degli impianti esistenti nel territorio comunale, che, in
ogni caso, potrà essere garantito anche tramite l’utilizzo di apparecchiature self-service  pre-pagamento.
I distributori che osserveranno la chiusura in una delle due giornate sono obbligati a rimanere aperti
nell’altra. Nel caso di festività infrasettimanale, la chiusura per riposo del lunedì e del sabato non avrà luogo. Nel caso in cui un impianto, a causa di forza maggiore (svolgimento mercato, divieto di transito, etc.), sia costretto ad osservare due turni di chiusura nella stessa settimana, si deroga all’obbligo della chiusura infrasettimanale del lunedì o del sabato, spostando tale obbligo per il giorno in cui avviene la limitazione dell’esercizio dell’attività.
Art. 2
Le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della Sicilia, ciascuna nell’ambito della propria competenza territoriale, dovranno assicurare, mediante la predisposizione di appositi turni, la regolarità e la continuità del servizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni di festività e nei giorni di chiusura infrasettimanale del lunedì e del sabato, sempre nel rispetto dei normali orari previsti.
Nella determinazione dei turni di cui al precedente comma, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dovranno tenere conto, compatibilmente con le esigenze di pubblico servizio, anche delle eventuali proposte avanzate dai gestori.
Le proposte dei gestori dovranno pervenire alle competenti Camere a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 30 settembre di ogni anno, per la predisposizione dei turni riferibili all’anno successivo.
Relativamente alla predisposizione dei turni riferibili
all’anno 2012, le proposte dei gestori dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella scelta degli impianti da abilitare al servizio notturno dovranno essere tenuti presenti, e costituire conseguentemente motivo di priorità, il numero ed il tipo di attrezzature di erogazione di cui sono dotati gli impianti, la qualità e l’entità dell’organizzazione collaterale che sono in grado di offrire agli autoveicoli ed alle persone, nonché le condizioni di sicurezza garantite agli stessi addetti al servizio.
Colonnine e chioschi, isolati o meno, ed impianti insufficienti non dovranno essere inseriti nei turni per il servizio notturno.
Sono da considerare impianti isolati quelli ubicati in comuni, località montane, piccole isole costituenti centro abitato e frazioni isolate di comuni, ad una distanza minima da altri impianti di distribuzione carburanti non inferiore ai 5 Km, calcolati come percorso più breve sulla pubblica
viabilità.
Gli impianti abilitati al servizio notturno devono risultare opportunamente dislocati nei quartieri urbani e sulle vie d’accesso ai centri abitati.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, i centri abitati comprendono quella parte del territorio comunale delimitata dai cartelli stradali d’indicazione di località posti in corrispondenza dei primi fabbricati del centro stesso.
Allo scopo di informare tutti i soggetti e gli enti interessati, le determinazioni assunte dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato saranno rese note esclusivamente tramite  pubblicazione nei propri siti web istituzionali.
Art. 3
I turni predisposti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, ai sensi del precedente art. 2 e previa acquisizione della preventiva intesa delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, destinati ad assicurare la regolarità
e la continuità del servizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni di festività e nei giorni di chiusura infrasettimanale, debbono essere sempre articolati in maniera da garantire la continuità e la regolarità del servizio onde soddisfare compiutamente ogni prevista e prevedibile esigenza del traffico e del turismo anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.
Agli orari ed ai turni, di cui rispettivamente agli artt. 1 e 2 del presente decreto, non potranno per nessuna motivazione essere consentite deroghe sia generalizzate che in favore di singoli impianti, salvo nei casi previsti dal presente decreto.
Art. 4
Le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono autorizzate ad accordare deroghe temporanee alla disciplina prevista dal presente decreto in occasione di manifestazioni sportive, fiere e sagre ed altre iniziative similari a carattere pubblico e collettivo a richiesta degli enti e delle amministrazioni organizzatrici o comunque interessate.
Le deroghe di cui al precedente comma non potranno andare oltre il giorno precedente e quello di fine delle occasioni per le quali sono state accordate.
Art. 5
Al fine della promozione dei carburanti alternativi ed ecologici, gli impianti di metano, di gas di petrolio liquefatto (GPL) e idrogeno per autotrazione, nonché di energie a basso indice di inquinamento, del tipo di olio di colza o altri, sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura
pomeridiana e serale, nonché dei turni di chiusura festiva e infrasettimanale, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente in maniera inequivocabile le attività di erogazione dei diversi prodotti.
Art. 6
Le parti degli impianti funzionanti in forma automatica sono escluse dall’osservanza delle chiusure e degli orari purché funzionino senza assistenza di personale addetto.
L’inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’esclusione per un periodo di 180 giorni.
Art. 7
L’esercizio dell’attività degli impianti può essere sospeso per ferie a richiesta dei gestori, previa comunicazione ai concessionari e alle Camere di commercio territorialmente competenti, con preavviso di almeno 15 giorni, per non più di quattro settimane per ogni anno solare, e comunque per un massimo di due settimane consecutive.
Il periodo di ferie può essere fruito in qualsiasi mese dell’anno, compatibilmente con le esigenze dell’utenza e con i turni di servizio adottati a termini dei precedenti articoli del presente decreto.
Art. 8
Non sono soggetti alle disposizioni imposte dal presente decreto gli impianti ubicati sulle autostrade e su tronchi e raccordi classificati autostrade.
Art. 9
È fatto obbligo ai gestori di esporre presso ciascun distributore, in maniera ben visibile, il cartello predisposto e vidimato dalla Camera di commercio territorialmente competente in cui siano chiaramente indicati l’orario di apertura e di chiusura, il giorno di chiusura infrasettimanale,
i turni del servizio festivo e notturno, nonché l’elenco degli impianti abilitati al servizio notturno e festivo e la loro ubicazione in ambito comunale.
Il formato e le caratteristiche grafiche del cartello di cui al precedente comma 1 è stabilito dall’Unione delle Camere di commercio della Sicilia.
Art. 10
La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è affidata, nell’ambito delle rispettive competenze, ai prefetti, ai sindaci ed alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della Sicilia.
Art. 11
Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono sanzionate ai sensi dei commi 2, 7 e 8 dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Art. 12
Il decreto n. 2070 del 14 luglio 2003 è abrogato.
Art. 13
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 15 dicembre 2011.
VENTURI