Svolgimento
del processo
Con
sentenza del 7/6/ 005 il Giudice di Pace di Roma respingeva
l’opposizione proposta da (…)
avverso
il verbale di contestazione di infrazione per avere circolato nella
corsia riservata ai mezzi
pubblici.
L’opponente
aveva eccepito che la contravvenzione era stata elevata da un
ausiliare del traffico, come tale privo del potere di elevare
contravvenzioni relative alla circolazione; aggiungeva che era
incongrua la motivazione in merito all’impossibilità di
contestazione immediata.
Il
giudice di Pace aveva rilevato che: il verbale redatto dall’
ausiliario del traffico gode di fede privilegiata e che
all’ausiliario è attribuito il potere di accertare e contestare le
violazioni ai sensi dell’art. 68 L. 488 del 1999; nel verbale erano
indicate le ragioni per le quali non si era potuto procedere alla
contestazione immediata e che rientravano fra quelle previste dall’
art. 384 del regolamento esecuzione del CdS.
(…)
propone ricorso affidato ad un motivo illustrato con memoria.
Resiste
con controricorso il Comune di Roma.
Il
collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione
semplificata.
Motivi
della decisione.
1.
Con il motivo di ricorso, così testualmente formulato “violazione
e/o falsa applicazione del
combinato
disposto degli artt. 17 comma 132 L. 15/5/1997 n. 127 e 68 L
23/12/1999 n. 488 anche
relazione
a artt. 2699 e 2700 c. c. , omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto
decisivo
della controversia” si assume che: i poteri in materia di
prevenzione e accertamento
delle
contravvenzioni possono essere conferiti agli ausiliari del traffico
solo nei casi tassativamente
previsti
dall’art. 17 comma 132 L. 127/1997, tra i quali non rientrano le
contravvenzioni per
circolazione
su corsie riservate come quella oggetto del verbale contestato; di
conseguenza diventa irrilevante la motivazione per la quale non è
stato possibile procedere a contestazione
immediata.
Come
già rilevato da questa Corte (Cass. 18186/2006), la L . 1 5 maggio
1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono,
conferire con provvedimento del sindaco,
funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a
dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Al
comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui
al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalità di cui al primo periodo del comma 132
le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione
e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c,
La
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente
chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e
133, si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende,
ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett.
c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. comma 1. La
norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni con gli effetti di
cui all’ articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da
personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento
dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ ambito delle
categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi
132 e 133 comma 2, disponendo, altresì, che a detto personale “può
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei
veicoli, nel casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2 lett. d”) (comma
3).
Come
rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente
implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e
5621/09) la violazione consistente in una condotta diversa dal
divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi
pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle
aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli
ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art.
17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23
dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. Cass. 551/09).
Inoltre
l’accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico
provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè
ricordata.
Questa
Corte(Cass. 16777/07 in motivazione) ha già affermato il principio
che incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la
violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato,
non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione
dell’ operante come “ausiliario del traffico”.
Va
inoltre precisato che, proprio per la necessità che gli ausiliari
del traffico (o gli agenti accertatori
ispettivi)
siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la
loro nomina deve avvenire
con
provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso
agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina
rilevi (Cass. 24/4/2010 :1. 9847).
Il
giudice di pace avrebbe dovuto trarre le conseguenze dell’omissione
probatoria e, soprattutto, della carenza di potere dell’ausiliario
del traffico in relazione alla specifica infrazione contestata e
rilevare la fondatezza dell’opposizione.
Discende
da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla
refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, di entrambi
i gradi di giudizio, come richiesto.
Si
fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c. p. c., all’
accoglimento dell’ originaria opposizione, giacché i motivi di
accoglimento del ricorso si fondano su rilievi che assorbono ogni
ulteriore indagine, comunque preclusa dall’impossibilità di nuove
allegazioni o produzioni documentali in sede di rinvio.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna
parte controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di lite,
liquidate in euro 450,00 per onorari, oltre euro 100,00 per esborsi
per il primo grado e euro 400, oltre 200 per esborsi per questo
giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Depositata
in Cancelleria il 22.12.2011