martedì 28 febbraio 2012

L'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

Provvedimento del 27.2.2012 n. 24114

 N. 24114 /12 protocollo
Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione
all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall’articolo 18
del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento, di intesa con l’INPS, la Guardia di Finanza, la
Conferenza Unificata e con l’Agenzia del Territorio per i tributi di relativa
competenza
Dispone:
1. Modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei
contribuenti residenti nei Comuni
1.1 I servizi di fornitura e/o accesso alle banche dati a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate ovvero dell’INPS nonché la trasmissione delle
dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni verranno definiti, attivati e
regolati da specifiche Convenzioni di cooperazione informatica stipulate da
ciascun Comune con l’Agenzia delle Entrate, ovvero con l’INPS, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti
dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica, nonché per quanto relativo
al trattamento dei dati personali.
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1.2 Nelle more della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1.1, restano
validi gli accordi convenzionali in corso tra l’Agenzia delle Entrate ovvero
l’INPS ovvero l’Agenzia del Territorio ed i Comuni, previste da norme e
provvedimenti attualmente in vigore.
2. Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini
dell’accertamento fiscale e contributivo
2.1 I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo
nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività
istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini
dell’accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali e assistenziali
attraverso segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in
relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano,
senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.
2.2 Fermo restando, ove non espressamente modificate dal presente
provvedimento, le previsioni già stabilite dai provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, numero 187461 e del 26
novembre 2008, numero 175466, i Comuni trasmettono – esclusivamente in via
telematica – le segnalazioni di cui al precedente punto 2.1 rilevanti ai fini
dell’accertamento dei tributi statali all’Agenzia delle Entrate ovvero all’Agenzia
del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza mentre quelle rilevanti ai fini
dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali. direttamente
all’INPS.
2.3 Per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di
Finanza delle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell’accertamento dei
tributi statali, i Comuni si avvalgono dei servizi appositamente predisposti messi
a disposizione nell’ambito della procedura informatica fornita dall’Agenzia delle
Entrate a seguito della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1.1 tra i Comuni
e l’Agenzia stessa. Tali servizi sono in grado di verificare e garantire la
congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dall’allegato tecnico al
presente provvedimento.
2.4 Per la trasmissione all’INPS delle segnalazioni rilevanti ai fini
dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali, i Comuni si
avvarranno della procedura informatica appositamente predisposta e fornita
dall’INPS a seguito della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1.1 tra i
Comuni e l’Istituto.
2.5 Sia le segnalazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate ovvero alla
Guardia di Finanza che quelle trasmesse all’INPS sono caratterizzate dal nome e
cognome, codice fiscale o partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono
rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi, che evidenziano comportamenti evasivi ed
elusivi.
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2.6 Per la trasmissione delle segnalazioni rilevanti ai fini
dell’accertamento fiscale dei tributi statali all’Agenzia del Territorio, i Comuni si
avvalgono del Portale per i Comuni; le segnalazioni indirizzate all’Agenzia del
Territorio contengono, oltre ai dati di cui al comma 2.5, anche gli identificativi
catastali degli immobili interessati.
2.7 Per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività
d’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ovvero dell’INPS decadono il 31
dicembre dell’anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione
telematica di cui al punto precedente è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del
mese di giugno.
3. Ambiti di intervento, tipologie e trattamento delle segnalazioni trasmesse dai
Comuni
3.1 Con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini
dell’accertamento dei tributi statali trasmesse dai Comuni all’Agenzia delle
Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, restano validi gli ambiti d’intervento già
previsti al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 3 dicembre 2007.
3.1. bis Con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevati per le attività
istituzionali e di controllo fiscale dell’Agenzia del Territorio, fermi restando gli
ambiti di intervento e le modalità di trasmissione già previsti al punto 12 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007, è
individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per
l’individuazione di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, di
cui all’art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano valide le vigenti
modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni utili alla
partecipazione all’attività di accertamento fiscale.
3.2 Con riferimento alle segnalazioni qualificate, rilevanti ai fini
dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali non dichiarati,
trasmesse dai Comuni all’INPS, è individuato seguente quale specifico ambito
d’intervento quello del “Contrasto al lavoro sommerso”.
3.3 Nell’ambito di cui al precedente punto 3.2 le segnalazioni qualificate
da inviare all’INPS hanno riguardo ai soggetti che:
effettuano attività edilizia omettendo la denunzia contributiva
relativa all’impresa;
svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica
omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e
previdenziali e/o la denunzia contributiva relativa all’impresa;
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svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la
Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali
che la denunzia contributiva relativa all’impresa.
3.4 Le segnalazioni trasmesse dai Comuni all’Agenzia delle Entrate, alla
Guardia di Finanza e all’INPS sono oggetto di valutazione da parte degli Uffici
dei rispettivi enti, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la
predisposizione dei rispettivi piani annuali dei controlli.
3.5 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione
perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni
all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, sono tracciati sino alla
fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli
specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della riscossione, la
quota dei tributi statali stabilita dall’articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto
legislativo 14 marzo 2011, numero 23 è destinata ai Comuni che hanno
contribuito all’accertamento, secondo le disposizioni del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, numero 175466, e
del decreto di cui al comma 7 dell’art. 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio
2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano valide, per le
segnalazioni trasmesse dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le disposizioni
di cui all’art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3.6 Gli avvisi di accertamento notificati, riferiti in tutto o in parte alle
segnalazioni trasmesse dai Comuni all’INPS, sono tracciati sino alla fase della
riscossione delle sanzioni civili, a seguito della quale, viene destinata - ai
Comuni che hanno contribuito all’accertamento - la quota di compartecipazione
di cui al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
3.7 L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e l’INPS forniscono:
ai Comuni, mediante collegamento telematico, le informazioni sullo stato di
ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute dai Comuni secondo le modalità
stabilite dal D.M. 23 marzo 2011 e dal decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 15 luglio 2011; all’ANCI, riepiloghi periodici delle segnalazioni e
dei conseguenti atti di accertamento. L’Agenzia del Territorio rende disponibili
ai Comuni le informazioni sugli atti collegati alle segnalazioni nel Portale per i
Comuni.
4. Trattamento dei dati
4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
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4.2 Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni qualificate
trasmesse dai Comuni è riservato esclusivamente agli operatori dell’Agenzia
delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’INPS
incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
4.3 Nel caso in cui i Comuni, con particolare riguardo a quelli di minori
dimensioni, promuovano, anche attraverso l’ANCI, la costituzione di strutture di
servizio intermedie finalizzate al supporto dell’elaborazione dei dati riguardanti
le proprie entrate, sulle attività di partecipazione all’accertamento dei tributi
erariali, nonché alla facilitazione degli interscambi informativi con il sistema
allestito dall’Agenzia delle Entrate di cui al presente provvedimento, i Comuni
stessi possono conferire a tali strutture di servizio, anche temporaneamente e
sulla base di apposite comunicazioni del Sindaco, da inoltrare all’Agenzia delle
Entrate a cui perviene anche comunicazione dell’eventuale disdetta da parte del
Comune, la gestione delle Convenzioni di cooperazione informatica di cui
all’articolo 1.
4.4 A seguito dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate del
conferimento di cui al punto precedente, le strutture di servizio assumeranno ogni
responsabilità connessa al trattamento dei dati su mandato dei Comuni
interessati, assicurando l’accesso agli operatori comunali sulla base degli stessi
requisiti tecnici e di salvaguardia della sicurezza previsti dalle convenzioni
vigenti che manterranno integra la propria validità.
4.5 L’impiego delle strutture di servizio di cui al punto 4.3
nell’interscambio informativo tra i Comuni e gli Organismi centrali diversi
dall’Agenzia delle Entrate potrà essere attivato, nel rispetto delle norme vigenti,
previa valutazione degli Organismi stessi sulla base di specifici atti e
convenzioni.
5. Sicurezza dei dati
5.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, rispettivamente all’Agenzia
delle Entrate, all’Agenzia del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza e
all’INPS, è garantita dalle applicazioni messe a disposizione dai rispettivi enti.
6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
6.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto
della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Motivazioni
Il presente provvedimento, predisposto di intesa con la Guardia di
Finanza, l’INPS, l’Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, dà
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attuazione a quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e
ulteriormente modificato dall’articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio
2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il processo di
partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo ed il
riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali
ovvero alle sanzioni civili, collegate al recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali, riscossi a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito
dell’accertamento stesso.
Il provvedimento specifica che le modalità di accesso da parte dei Comuni
alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, così come la
trasmissione – da parte dei citati enti – di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti sono di tipo telematico e saranno puntualmente
definite mediante apposite Convenzioni di cooperazione informatica che i
Comuni stipuleranno rispettivamente con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Con riguardo alla trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai
fini dell’accertamento fiscale e contributivo, viene specificato che i Comuni
possono inviare quelle rilevanti ai fini dell’accertamento dei tributi statali o
all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza ovvero all’Agenzia del
Territorio, a seconda delle specifiche che sono contenute nell’allegato al presente
provvedimento, mentre invieranno esclusivamente all’INPS quelle rilevanti ai
fini dell’accertamento contributivo. Viene a tal fine richiamata la previsione del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 in
base alla quale le informazioni in argomento dovranno essere strutturate dai
Comuni in forma di segnalazioni qualificate.
Il provvedimento, poi, specifica che tali segnalazioni dovranno essere
inviate telematicamente dai Comuni ai quattro enti mediante appositi applicativi
informatici appositamente messi loro a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
dalla Guardia di Finanza ovvero dall’Agenzia del Territorio ovvero dall’INPS.
Viene infine individuato lo specifico ambito di intervento e le tipologie di
segnalazioni qualificate che i Comuni dovranno inviare all’INPS, al fine della
loro partecipazione all’accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
non dichiarati.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 9.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazione ed integrazioni.
Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.
Deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11.
Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
Decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 1, come modificato dall’articolo 83,
comma 4, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 e, da ultimo modificato
dall’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 83, comma 16, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008.
Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 marzo 2011.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2011.
Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, dalla Legge del 14
settembre 2011, n. 148.
Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, dalla Legge del 22
dicembre 2011, n. 214).
Roma, 27/02/2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. N. 39/93
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ALLEGATO 1
Specifiche tecniche per la trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte
dei Comuni all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza
AMBITO D’INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni
A) Svolgimento attività senza Partita IVA
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza
e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione del codice fiscale.
B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell’Agenzia delle entrate
e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione della partita IVA.
C) Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza
e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione della Partita IVA.
D) Affissione pubblicitaria abusiva
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza
e possono essere inserite attraverso l’indicazione del codice fiscale o della Partita
IVA.
E) Ente non commerciale con attività lucrativa
Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:
1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad
esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell’Agenzia delle
entrate.
2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad
esempio: circoli ricreativi)
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza.
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AMBITO D’INTERVENTO 2 - Urbanistica e Territorio
A) Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
B) Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo
edilizio
Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:
1) segnalazioni relative ai professionisti che ha partecipato ad operazioni di
abusivismo edilizio
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
2) segnalazioni relative agli imprenditori che ha partecipato ad operazioni di
abusivismo edilizio
Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.
AMBITO D’INTERVENTO 3 - Proprietà Edilizie e Patrimonio
Immobiliare
A) Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
B) Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati
Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.
C) Accertamento per omessa dichiarazione ICI
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
D) Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA
Le segnalazioni riguardanti tale tipologia sono suddivise in due sottocategorie:
1) Segnalazioni riguardanti la possibile locazione in nero
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Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.
2) Segnalazioni riguardanti la mancata od infedele dichiarazione della
rendita catastale dell’immobile
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
E) Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
AMBITO D’INTERVENTO 4 - Segnalazione Residenze Fiscali all’estero
A) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma
16, del D.L. n. 112/2008
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
B) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza
nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
C) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza
oltre il triennio
Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.
AMBITO D’INTERVENTO 5 - Beni Indicanti Capacità Contributiva
La tipologia è suddivisa in due sottocategorie:
A) Segnalazioni relative a “soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano
riconducibili beni indicativi di capacità contributiva”.
Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’Agenzia delle entrate.
B) Segnalazioni relative a “soggetti interponenti”.
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Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.