martedì 28 febbraio 2012

il sindaco non può impedire l’installazione di slot per limitarne la diffusione


Sono illegittime le ordinanze del Sindaco che limitano in tutto il territorio comunale l’uso degli apparecchi da gioco lecito che consentono vincite in denaro e l’accesso da parte del pubblico nelle sale da giochi ove sono installati: il caso alla luce della sentenza del TAR Campania, NA, Sez. III, 15.2.2011, n. 952

Il potere sindacale di ordinanza, ai sensi dei coo. 1 e 4 dell’art. 54 del d. lgs. n. 267 del 2000, può essere esercitato qualora la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal dm. del 5.8.2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma
rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica; pertanto, in tali casi, venendo in gioco interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale, il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del ministero dell’interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la minacciano.
Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del co. 4 dell’art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000 solo al “fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli”; pertanto, trattandosi di poteri  straordinari e di provvedimenti atipici l’amministrazione quando vi ricorre, specie se non sussiste il presupposto dell’urgenza, deve compiere un supplementare sforzo istruttorio e motivazionale per evidenziare la gravità e il pericolo della situazione.
Il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti previsto dall’art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, pur dopo il suo ampliamento ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 125 del 2008, conserva la sua connotazione atipica e residuale, ed è pertanto esercitabile, sussistendone le condizioni, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore.
 E’ illegittima un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco, in ragione della elevata diffusione degli apparecchi da gioco lecito che consentono vincite in denaro, limita in tutto il territorio comunale l’uso di tali apparecchi e l’accesso da parte del pubblico nelle sale da giochi ove gli stessi sono installati, allorquando nel provvedimento non emerga alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale che minaccia la sicurezza pubblica; pertanto, detto intervento si colloca al di fuori del perimetro segnato dal co. 4, dell’art. 54 cit., anche nella sua nuova declinazione, essendo, evidente che la diffusione degli apparecchi da gioco leciti non  costituisce di per sé una motivazione sufficiente per intervenire al di fuori dell’ordinaria distribuzione delle competenze.
Nell’ultimo periodo sono state emanate molte ordinanze comunali c.d. “antislot”, motivate da ragioni di ordine pubblico ed emergenza sociale, ma non tutte hanno raggiunto l’obiettivo prefissato, avendo, molte delle quali, subìto una bocciatura da parte dei Tribunali regionali, con la conseguente sospensione della loro efficacia e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nella sentenza di cui è massima si tratta di un ricorso proposto da due imprenditori avverso le ordinanze con le quali il Sindaco di un comune, utilizzando i poteri di cui all’art.54 del d. lgs. n. 267 del 2000, ha introdotto disposizioni per limitare l’installazione e l’uso delle macchine da gioco. Segnatamente, con tali provvedimenti il Primo cittadino ha ingiunto ai titolari delle sale da gioco di limitare il numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, co. 6, del TULPS o di esporre all’interno dell’esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore o di non pubblicizzare l’attività con insegne o cartelli utilizzando termini che richiamino il gioco d’azzardo. Inoltre, ha vietato l’apertura di nuove sale a una distanza inferiore ai 1000 metri da scuole e ospedali; ha consentito l’installazione di apparecchi solo nelle sale da giochi; ha vietato il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per le sale giochi autorizzate anche alla somministrazione di alimenti e bevande; ha impeditol’utilizzo delle aree esterne per l’installazione delle macchinette se queste sono prospicienti la strada o altre aree pubbliche; ha ingiunto di posizionare gli apparecchi in aree specificamente dedicate; ha fissato gli orari massimi di apertura delle sale (dalla 11.00 alle 01.00); ha disposto gli orari massimi d’uso degli apparecchi da gioco (dalle ore 13.00 alle ore23.00), nonché ha definito le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni delledisposizioni predette.
I ricorrenti, premesso che con i provvedimenti gravati si introducono regole più stringenti rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale, hanno dedotto, quali motivi di ricorso:
l’incompetenza assoluta in quanto la materia del gioco lecito è interamente disciplinata dalla normativa statale (art. 22 della l. n. 289/2002 e decreti interdirettoriali del 27.10.2003 per bar e ristoranti e decreto interdirettoriale del 18.1.2007 per le sale giochi);violazione dell’art. 54, co. 4 del d. lgs. n. 267 del 2000 ed eccesso di potere per sviamento in quanto difettano i presupposti per l’adozione di ordinanze contigibili e urgenti, non essendo, peraltro, stato compiuto alcuno specifico accertamento circa l’uso patologico delle macchinette de quibus da parte della popolazione; violazione dell’art. 54, cit. in relazione all’art. 110, co. 9, 10 e 11 del TULPS in quanto il Sindaco introduce un nuovo impianto sanzionatorio che si sovrappone a quello già molto articolato previsto dalla normativa statale; eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto non è documentato in alcun modo la necessità del ricorso a poteri extra ordinem; violazione dell’art. 97cost. e ed eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto vengono penalizzati sologli apparecchi da gioco lecito e non gli altri giochi (es. Lotto, Superenalotto, Gratta eVinci, Bingo, ecc…).
I giudici hanno ritenuto “fondati e assorbenti i motivi di ricorso con i quali si deduce l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione delle ordinanze de quibus anche sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione”, ribadendo che il potere sindacale di ordinanza si fonda sull’art. 54 TUEL il quale stabilisce che “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimentidi cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche aifini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
Per il collegio “è indubbio che la riforma operata con il citato decreto (...) abbia inteso ampliare i poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco. In particolare, la congiunzione 'anche' testimonia la volontà del legislatore di consentire provvedimenti atipici anche in mancanza dei tradizionali presupposti della contigibilità e dell’urgenza, ma pur sempre finalizzati alla prevenzione e eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; pertanto, “i poteri esercitabili dai Sindaci (...) non possono che essere quelli finalizzati all’attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di
competenza delle Regioni e delle Province autonome”. In tale fattispecie “il sindaco nell’introdurre una disciplina del gioco lecito che si sovrappone del tutto, innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, non indica alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale che minaccia la sicurezza pubblica né giustifica in altro modo la necessità di ricorrere ai poteri”.
Sulla base di ciò, il Collegio ha ritenuto che la diffusione degli apparecchi da gioco leciti non costituisce di per sé una motivazione sufficiente per intervenire al di fuori dell’ordinaria distribuzione delle competenze.
Il TAR, inoltre, non ha riconosciuto come emergenza le motivazioni con cui il Sindaco ha emanato i provvedimenti de quibus, evidenziando, inoltre, come il Primo cittadino abbia utilizzato uno strumento, quale l’ordinanza, per regolamentare una materia di cui esiste già una legge nazionale.

Tratto da G.A. n. 3/2011 Dott.ssa Valeria Coppola