Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (GURI Anno 153° - Numero 32 del 8 febbraio 2012)
La presente
circolare indica le modalità con le quali i soggetti, pubblici e
privati, che svolgono attività di conservazione dei documenti
informatici (di seguito denominati "conservatori") e intendono
conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e sicurezza, devono presentare a DigitPA domanda di
accreditamento per la conservazione dei documenti informatici ai sensi
dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale (di seguito indicato "CAD").
Requisiti richiesti.
L'art. 44-bis, comma 2, del CAD stabilisce
che si applichino ai conservatori gli stessi criteri di accreditamento
previsti per i certificatori di firma digitale. In particolare in
attuazione di quanto disposto dal CAD agli articoli 26 e 27 sui
certificatori, all'art. 29 (ad eccezione del comma 3, lettera a)
sull'accreditamento e all' art. 31 sulla vigilanza, i conservatori
devono:
1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività di conservazione;
2. utilizzare personale dotato delle
conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per
i servizi forniti, in particolare della competenza a livello
gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione
documentale e conservazione documenti informatici e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare
le norme del CAD e le regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD in
materia di sistema di conservazione di documenti informatici;
3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri
di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in
conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche
tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nei decreti delle
regole tecniche previste dal CAD;
5. adottare adeguate misure di protezione
dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticità,
l'immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti
informatici oggetto di conservazione come descritte nel manuale di
conservazione parte integrante del contratto/convenzione di servizio.
Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre:
1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro i.v.;
2. garantire il possesso, oltre che da
parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti
alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al
controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
Presentazione domanda.
La domanda e la documentazione da allegare
di seguito indicata debbono essere predisposte in formato elettronico, o
fornite in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritte
con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal legale
rappresentante del conservatore e devono essere inviate alla casella di
posta elettronica certificata all'indirizzo
digitpadir@pec.digitpa.gov.it.
La domanda deve indicare:
- la denominazione o la ragione sociale;
- la sede legale;
- le sedi operative;
- il/i rappresentante/i legale/i;
- l'elenco dei documenti allegati.
In detta domanda deve essere indicato il
nominativo e i recapiti (numeri telefonici, indirizzo e indirizzo di
PEC) del referente tecnico cui rivolgersi in presenza di problematiche
tecnico-operative che possono essere risolte per le vie brevi.
Fatta salva la facoltà di avvalersi delle
dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti
suindicati, contestualmente alla domanda deve essere fornita la
documentazione di seguito riportata.
Documenti amministrativi.
a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;
b) copia dello statuto sociale aggiornato,
rilasciato dalla competente CCIAA in data non anteriore a novanta giorni
rispetto a quella di presentazione della domanda stessa;
c) certificato di iscrizione nel registro
delle imprese, con dicitura antimafia, di data non anteriore a novanta
giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
d) dichiarazione rilasciata dall'organo
preposto al controllo, o dal soggetto incaricato della revisione
contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a
trenta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda -
attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e
la composizione del patrimonio netto;
e) prospetto della situazione
patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di
data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di
presentazione della domanda;
f) relazione dell'organo preposto al
controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta
ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui
alla lettera e);
g) documentazione equivalente a quella
prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (per le
società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);
h) elenco nominativo dei rappresentanti
legali, dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di
controllo, nonché di eventuali altri soggetti preposti
all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuno dei
suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda,
dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b, del
CAD, comprovati:
Per i cittadini italiani residenti in Italia:
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal
decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica 18 marzo 1998, n.161 e di non essere stato destinatario, in
altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che
importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti
di onorabilità di cui al decreto suddetto;
- dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
per le persone che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente:
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal
decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica 18 marzo 1998, n. 161 e di non essere stato destinatario, in
altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che
importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti
di onorabilità di cui al decreto suddetto;
- dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
In alternativa, per i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità da
parte delle persone di cui alla presente lettera, potrà essere assolta
mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione nel suddetto albo
alla data di presentazione della domanda di accreditamento;
i) copia della polizza assicurativa (o
certificato provvisorio impegnativo) stipulata per la copertura dei
rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una
società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi
industriali a norma delle vigenti disposizioni, correlata al volume di
documenti conservati e ai relativi tempi di conservazione. Il
conservatore si impegna ad inviare tempestivamente le attestazioni dei
successivi rinnovi;
l) copia dell'ultimo bilancio e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;
m) dichiarazione attestante la composizione
dell'azionariato, per quanto nota, con l'indicazione, comunque, dei
soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale
in misura superiore al 5%;
Documenti tecnici e organizzativi generali.
n) relazione sulla struttura
tecnico-organizzativa in cui sono indicati l'organigramma delle
strutture organizzative coinvolte nella attività di conservazione con
l'evidenza del dettaglio delle componenti dedicate al processo di
conservazione, il numero delle risorse impiegate, i profili
professionali di tali risorse, conformi alle disposizioni emanate in
materia da DigitPA, la descrizione delle mansioni da essi svolte.
Qualora i conservatori affidino alcune attività del processo di
conservazione ad altro soggetto quest'ultimo deve essere un conservatore
accreditato e comunque, nel manuale di conservazione, devono essere
indicate le modalità con cui avviene l'affidamento;
o) curriculum vitae del personale di cui
al punto n) in cui viene attestato, mediante il possesso di specifici
percorsi di studio universitari ovvero mediante congrui periodi di
specifica attività in contesti specialistici, il possesso di conoscenze
peculiari e documentate nel campo della gestione documentale,
dell'informatica applicata alla gestione dei documenti e dei metodi e
sistemi di classificazione dei documenti digitali;
p) registro cronologico del software dei
programmi in uso nelle eventuali diverse versioni succedute nel tempo e
registro cronologico degli eventi di gestione del sistema di
conservazione comprensivo delle risoluzioni adottate per rimuovere
eventuali anomalie;
q) relazione in cui è indicato il
Certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 del CAD che ha
rilasciato i certificati per la firma digitale o la firma elettronica
qualificata del Responsabile della conservazione e dei suoi eventuali
delegati e fornirà le marche temporali utilizzate nel processo di
conservazione;
r) relazione sulle procedure di sicurezza adottate per l'apposizione del riferimento temporale e fonte dello stesso;
s) dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali;
t) dichiarazione di disponibilità a
consentire l'accesso di incaricati di DigitPA presso le strutture
dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione, al fine di
poter verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi
documentati all'atto della presentazione della domanda e successivamente
consentire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo ai
sensi dell'art. 31 del CAD. Qualora i conservatori affidino alcune
attività del processo di conservazione ad altro soggetto quest'ultimo
dovrà presentare analoga dichiarazione;
u) dichiarazione d'impegno a comunicare a
DigitPA ogni eventuale variazione intervenuta, entro il ventesimo
giorno, con riguardo a quanto dichiarato all'atto della presentazione
della domanda di accreditamento, a seguito della quale DigitPA, ai sensi
dell'art. 31 del CAD, può procedere ad una nuova - se del caso anche
parziale - valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore
documentazione;
v) dichiarazione di conformità del sistema
di conservazione dei documenti informatici adottato alle norme vigenti
in materia e di conformità agli standard in materia di sistemi di
conservazione indicati nelle regole tecniche previste dall'art. 43 del
CAD;
w) copia del manuale della conservazione
redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle regole tecniche
previste dall'art. 43 dal CAD. Eventuali informazioni ritenute critiche
ai fini della sicurezza e riservatezza possono essere contenute in un
apposito allegato al manuale di conservazione di cui è garantita la
riservatezza. DigitPA sottoscrive il manuale con firma elettronica e lo
inserisce nel previsto elenco pubblico. Eventuali modifiche al manuale
della conservazione devono essere sottoposte a DigitPA per
l'approvazione prima della loro adozione;
x) copia del piano per la sicurezza,
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal
responsabile della sicurezza e cifrato con la chiave pubblica resa
disponibile da DigitPA, redatto in conformità alle disposizioni emanate
in materia da DigitPA e in conformità agli standard indicati dalle
regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD in materia di sistemi di
conservazione.
I conservatori, se soggetti pubblici, dovranno allegare solo la documentazione di cui alla lettera n) in poi.
I certificatori già iscritti nell'elenco
pubblico di cui all'art. 29, comma 1, del CAD o i soggetti già iscritti
nell'elenco pubblico dei gest ori di posta elettronica certificata (PEC)
sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle
lettere da a) a m), già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale
non sia richiesto uno specifico termine di validità, purché dichiarino
espressamente nella domanda che essa è ancora valida.
Iter istruttorio della domanda.
L'istruttoria relativa alle domande e la
valutazione della documentazione prodotta sono effettuate da DigitPA ai
sensi dell'art. 29 del CAD. In particolare:
1. la domanda di accreditamento si
considera accolta qualora non venga comunicato al conservatore il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa;
2. il termine di cui al punto precedente,
può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano già nella disponibilità di DigitPA o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa e comunque non
oltre sessanta giorni;
3. DigitPA, si riserva, secondo quanto
previsto al precedente punto 2, di richiedere integrazioni alla
documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su
quanto dichiarato;
4. nel caso in cui alla domanda non sia
allegata tutta la documentazione prevista dalla presente circolare, il
conservatore potrà presentare richiesta di sospensione nei termini
previsti al precedente punto 2;
5. al termine dell'istruttoria, DigitPA,
sulla base della documentazione pervenuta, accoglie o rigetta la domanda
e ne dà apposita comunicazione al conservatore;
6. a seguito dell'accoglimento della
domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito
elenco pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione;
7. il conservatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni;
8. il conservatore la cui domanda sia stata
oggetto di un provvedimento di reiezione non può presentare una nuova
istanza se non siano cessate le cause che hanno determinato il mancato
accoglimento della precedente e non prima di 6 mesi.
DigitPA, nell'ambito delle attività di
vigilanza di cui all'art. 31 del CAD, verifica la persistenza del
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e la
veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati.
In caso di difformità DigitPA intima al
conservatore le modalità e i tempi per la loro risoluzione ovvero, in
caso di particolare gravità, dispone l'immediata revoca
dell'accreditamento e la sua pubblicazione nell'elenco.
Disposizioni finali.
L a presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nelle more che vengano emanate le regole
tecniche relative al sistema di conservazione previste dal CAD, coloro
che desiderano avviare il processo di accreditamento possono presentare
la domanda corredata della documentazione di cui alle lettere da a) a u)
che DigitPA provvederà ad esaminare. I termini dell'istruttoria si
riterranno tuttavia sospesi fino alla emanazione delle suddette regole
tecniche.
Nel momento di ripresa dei termini
dell'istruttoria sarà cura del conservatore provvedere a completare la
documentazione con i documenti di cui alle lettere v), w) e x) e a
ripresentare la documentazione per la quale è richiesto uno specifico
termine di validità o autodichiarare espressamente che essa è ancora
valida.