Giudice di Pace Civile n. 100117 del 11/1/2012
N.R.G.
73721/11
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZ.
CIV. VII
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Piscitello, all’udienza del 10 gennaio 2012 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella
causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data
20 settembre 2011 da***contro***
Oggetto: Opposizione avverso sedici verbali di accertamento di infrazione del Codice della Strada (vv. nn. 514400, 513345, 407912, 848814, 762335, 813757, 847463, 761440, 674318, 900353, 969211, 813581, 513948, 516434, 562117, 599076/2011/1/1/1) “Accedeva alla zona a traffico limitato –Cerchia dei Bastioni- senza aver attivato l’Ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento Art. 7/9-14 CdS” Autovettura***
Conclusioni
delle parti:
Per
l’opponente: Annullamento dei verbali impugnati.
Per
l’Amministrazione opposta: Rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Il Comune di Milano ha accertato con appositi apparecchi di rilevazione elettronica le sedici infrazioni oggetto della presente causa e, non avendo identificato l’effettivo trasgressore, ha notificato ex art. 201, comma 1, CdS, i relativi verbali al proprietario del veicolo, *** ***, (obbligato in solido ex art. 196 CdS con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta), la quale ha tempestivamente proposto ricorso adducendo di aver avuto la convinzione che la sua autovettura fosse munita di impianto antinquinamento.
L’anzidetta Amministrazione ha ritenuto –evidenziandolo in ciascun verbale e facendo espresso riferimento all’articolo 201/1 D.L.gs 285/92- il proprietario del veicolo, “responsabile della violazione fino a prova contraria”.
Tale
considerazione, a parere di questo giudice, è errata e non ha
alcun fondamento normativo.
La disposizione di cui al citato art. 201/1, infatti, non considera in alcun modo il proprietario del veicolo “responsabile della violazione” né prevede né consente alcuna prova contraria da parte del proprietario-destinatario del verbale di accertamento, prevede soltanto che “il verbale… venga notificato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 (in quanto obbligati in solido)” tra i quali il proprietario, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. .
L’opponente, in quanto proprietario (non conducente) del veicolo può essere ed è soltanto “obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta” ma non può essere anche “responsabile” perché la responsabilità presuppone l’accertamento non solo di un’azione o una omissione (elemento oggettivo dell’illecito), ma anche di un comportamento cosciente e volontario, doloso o colposo (elemento soggettivo dell’illecito). E sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo possono e debbono essere riferiti soltanto all’autore della violazione e non anche al proprietario (non conducente) del veicolo.
E non si può non rilevare che, coerentemente con questo orientamento interpretativo, la stessa Amministrazione opposta, con la sua comparsa con la quale ha espressamente chiesto il rigetto del ricorso, ha preliminarmente sottoposto all’attenzione di questo giudice la seguente osservazione “dai dati in nostro possesso emerge che l’opponente ha circolato con un’autovettura compresa nella categoria di inquinamento….”.
La disposizione di cui al citato art. 201/1, infatti, non considera in alcun modo il proprietario del veicolo “responsabile della violazione” né prevede né consente alcuna prova contraria da parte del proprietario-destinatario del verbale di accertamento, prevede soltanto che “il verbale… venga notificato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 (in quanto obbligati in solido)” tra i quali il proprietario, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. .
L’opponente, in quanto proprietario (non conducente) del veicolo può essere ed è soltanto “obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta” ma non può essere anche “responsabile” perché la responsabilità presuppone l’accertamento non solo di un’azione o una omissione (elemento oggettivo dell’illecito), ma anche di un comportamento cosciente e volontario, doloso o colposo (elemento soggettivo dell’illecito). E sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo possono e debbono essere riferiti soltanto all’autore della violazione e non anche al proprietario (non conducente) del veicolo.
E non si può non rilevare che, coerentemente con questo orientamento interpretativo, la stessa Amministrazione opposta, con la sua comparsa con la quale ha espressamente chiesto il rigetto del ricorso, ha preliminarmente sottoposto all’attenzione di questo giudice la seguente osservazione “dai dati in nostro possesso emerge che l’opponente ha circolato con un’autovettura compresa nella categoria di inquinamento….”.
Ma
né con l’anzidetta comparsa né con la documentazione ad essa
allegata né all’udienza di discussione (alla quale ha partecipato
soltanto la ricorrente ma non anche l’Amministrazione opposta) il
Comune di Milano ha provato che l’opponente (*** ***) abbia
circolato nella zona a traffico limitato senza aver attivato
l’Ecopass. Se l’Amministrazione opposta avesse provato quanto ha
affermato e cioè che “l’opponente ha circolato con
un’autovettura compresa nella categoria di inquinamento…”,
l’opposizione non avrebbe potuto trovare
accoglimento
L’Amministrazione opposta invece ha provato soltanto che l’autovettura della ricorrente ha circolato nella zona a traffico limitato (circostanza peraltro già ammessa dall’opponente nel ricorso) ma non anche che l’opponente fosse stata la conducente e quindi responsabile della violazione o delle violazioni.
La legge stabilisce espressamente che “il giudice accoglie (deve accogliere) l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente” (art. 23, ult. comma, L. n. 689/81) e “responsabile della violazione” –a parere di questo giudice- può essere soltanto il conducente del veicolo.
Nel caso in esame non sono emerse prove sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente, non solo perché l’Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova per affermare la responsabilità dell’opponente ma anche perché l’opponente, all’udienza di discussione, come risulta dal relativo verbale, ha dichiarato che la sua autovettura veniva guidata non soltanto da lei ma anche dal di lei marito.
* * * * *
Questo orientamento giurisprudenziale, indubbiamente innovativo, trova, a parere di questo giudice, una sicura anche se indiretta conferma in una chiara disposizione di legge –art. 204 bis, comma 5, CdS e art. 7, comma 10, D.L.vo n. 150/11- che impone al giudice, in caso di rigetto dell’opposizione, di determinare l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata, con l’applicazione però di precisi parametri (art. 195, comma 2, CdS- gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché personalità del trasgressore e sue condizioni economiche) che sono applicabili quando l’opponente è l’effettivo trasgressore ma non sono applicabili quando, come nel caso in esame, l’opponente è soltanto il proprietario del veicolo.
Se e quando il giudice non può determinare l’importo della sanzione perché, come nel caso in esame, nessuno dei criteri previsti dalla legge può trovare applicazione, l’opposizione, a parere di questo giudice, non può essere rigetta. Il rigetto comporta infatti necessariamente anche la determinazione –ovviamente non arbitraria- dell’importo della sanzione.
L’opposizione pertanto deve essere accolta.
L’Amministrazione opposta invece ha provato soltanto che l’autovettura della ricorrente ha circolato nella zona a traffico limitato (circostanza peraltro già ammessa dall’opponente nel ricorso) ma non anche che l’opponente fosse stata la conducente e quindi responsabile della violazione o delle violazioni.
La legge stabilisce espressamente che “il giudice accoglie (deve accogliere) l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente” (art. 23, ult. comma, L. n. 689/81) e “responsabile della violazione” –a parere di questo giudice- può essere soltanto il conducente del veicolo.
Nel caso in esame non sono emerse prove sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente, non solo perché l’Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova per affermare la responsabilità dell’opponente ma anche perché l’opponente, all’udienza di discussione, come risulta dal relativo verbale, ha dichiarato che la sua autovettura veniva guidata non soltanto da lei ma anche dal di lei marito.
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Questo orientamento giurisprudenziale, indubbiamente innovativo, trova, a parere di questo giudice, una sicura anche se indiretta conferma in una chiara disposizione di legge –art. 204 bis, comma 5, CdS e art. 7, comma 10, D.L.vo n. 150/11- che impone al giudice, in caso di rigetto dell’opposizione, di determinare l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata, con l’applicazione però di precisi parametri (art. 195, comma 2, CdS- gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché personalità del trasgressore e sue condizioni economiche) che sono applicabili quando l’opponente è l’effettivo trasgressore ma non sono applicabili quando, come nel caso in esame, l’opponente è soltanto il proprietario del veicolo.
Se e quando il giudice non può determinare l’importo della sanzione perché, come nel caso in esame, nessuno dei criteri previsti dalla legge può trovare applicazione, l’opposizione, a parere di questo giudice, non può essere rigetta. Il rigetto comporta infatti necessariamente anche la determinazione –ovviamente non arbitraria- dell’importo della sanzione.
L’opposizione pertanto deve essere accolta.
Questo giudice ritiene –de iure condito- che la decisione sulla presente opposizione, per le argomentazioni esposte, non possa essere diversa ma ritiene –de iure contendendo- che la posizione del proprietario del veicolo, quando l’effettivo trasgressore non sia stato identificato, potrebbe essere oggetto di una diversa disciplina legislativa che, analogamente a quanto già previsto per alcuni casi particolari, imponga al proprietario del veicolo di comunicare “i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Sussistono gravi ragioni (novità della questione) per disporre la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da *** *** contro il COMUNE di MILANO, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati (vv. nn. 514400, 513345, 407912, 848814, 762335, 813757, 847463, 761440, 674318, 900353, 969211, 813581, 513948, 516434, 562117, 599076/2011/1/1/1) .
Dispone la totale compensazione delle spese processuali.
Milano, 10 gennaio 2011
Il Giudice di Pace
Mario Piscitello
Mario Piscitello