lunedì 13 febbraio 2012

Certificato di circolazione e targa dei ciclomotori:Circolare n.3 del 3 febbraio 2012 dal Comando di P.L. di Milano

DC SICUREZZA URBANA E COESIONE SOCIALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
CIRCOLARE n. 3
3 febbraio 2012
GDV/fp
Oggetto: Certificato di circolazione e targa dei ciclomotori
Come si ricorderà, la legge 120/2010 ha previsto un termine di diciotto mesi, dalla data di
entrata in vigore della legge, entro il quale tutti i ciclomotori in circolazione, che ancora
non ne siano muniti, sono tenuti a conseguire il certificato di circolazione e la targa di
cui all’articolo 97, comma 1 (articolo 14, commi 2 e 3, legge 120/2010); in tal modo,
dunque, anche i ciclomotori già in circolazione alla data del 14/7/2006 – data da cui
hanno avuto concreta efficacia le relative disposizioni dell’articolo 97 (si veda la
circolare CPM 19/2006) – sono sottoposti obbligatoriamente alle stesse regole previste
per i ciclomotori messi in circolazione dopo tale data, non essendo più consentita dopo il
suddetto termine la circolazione di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione e
certificato di idoneità tecnica.
Al fine di consentire ai proprietari dei ciclomotori già in circolazione di regolarizzare
ordinatamente la posizione del proprio veicolo entro il suddetto termine di diciotto mesi
(ovvero entro il 12/2/2012 compreso), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
adottato, con decreto 2 febbraio 2011, un calendario di svolgimento delle operazioni di
targatura presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile.
Il citato articolo 14, comma 3, della legge 120/2010 ha previsto inoltre che decorsi 18
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal 13 febbraio 2012 chiunque
circoli con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, con p.m.r. di euro 519,67.
Sul verbale di contestazione consegnato alla parte, a cui non dovrà essere allegato il
bollettino postale, nelle modalità di pagamento dovrà essere barrata la casella di
pagamento all’Esatri, mediante modello F23; nelle modalità di ricorso dovrà essere
barrata la casella del Prefetto di Milano.
Articolo 14
Legge 120/2010
Conducente di ciclomotore non regolarizzato in
conformità dell’art. 14/2 della Legge 120/2010
p.m.r.=519,67 euro
(con mod. F23)
entro 60 gg.
Autorità: Prefetto
L’introduzione di questa nuova sanzione amministrativa rende peraltro opportuna una
ulteriore indicazione operativa, che modifica parzialmente sul punto quanto indicato a
suo tempo nella circolare CPM 19/2006.
Dal 13 febbraio 2012, i ciclomotori in circolazione muniti di contrassegno di
identificazione (nel senso che il contrassegno è adeguatamente fissato sul veicolo) e di
certificato di idoneità tecnica (quest’ultimo documento, peraltro, può essere esibito anche
successivamente all’accertamento, a seguito di invito formulato ai sensi dell’articolo
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180/8 CdS) sono soggetti esclusivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria
suindicata; questi veicoli non sono quindi soggetti all’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 97 CdS, né per essi è altrimenti prevista l’adozione di provvedimenti
limitativi della circolazione o la formulazione di inviti formali alla regolarizzazione.
Una diversa procedura invece dovrà essere applicata nei confronti di conducenti di
ciclomotori sprovvisti del contrassegno di identificazione e/o del certificato di idoneità
tecnica.
Premessa necessaria a ciò che segue, è il richiamo alla disposizione di cui all’articolo 2
del decreto dirigenziale del 15/5/2006 del citato Ministero recante Disposizioni
applicative in materia di circolazione dei ciclomotori – decreto dirigenziale a cui fa
espressamente rinvio il comma 1, lettera a), dell’articolo 97 CdS – che stabilisce che le
disposizioni relative al rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della
relativa targa si applicano, tra gli altri, “ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità
tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato
stesso o del contrassegno di identificazione” (art. 2, comma 5, lett. c), del decreto
dirigenziale citato); sulla base di questa disposizione, dunque, già dal 2006, con l’entrata
a regime delle procedure di rilascio del certificato di circolazione e di targatura, per
circolare regolarmente, i ciclomotori non muniti di certificato di idoneità tecnica e/o di
contrassegno di identificazione, dovevano dotarsi di certificato di circolazione e di
relativa targa.
A mente di ciò, pertanto, per i ciclomotori in circolazione che risultino sprovvisti di
contrassegno di identificazione e/o di certificato di idoneità tecnica, trovano applicazione,
le previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 97 CdS (circolazione con ciclomotore a cui
non è stato rilasciato il certificato di circolazione) – pagamento in misura ridotta non
ammesso – e della sanzione accessoria della confisca amministrativa del ciclomotore di
cui al comma 14 del medesimo articolo; ad essi non si applicherà invece la sanzione di
cui al citato articolo 14 della legge 120/2010.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
Gabriella DELLA VALLE
IL COMANDANTE
Tullio MASTRANGELO