Ministero dell'Interno -Prot. n. 15700/6 prot. 11482 1.11.2011
Oggetto: Attribuzione di addetto al personale di Pm cat. C
Può un ente attribuire la qualifica di addetto al coordinamento e controllo ad un agente di Polizia locale inquadrato nella cat. C?
Ciò implica il riconoscimento di mansioni superiori, tenuto conto che ai predetti addetti è riconosciuta la qualità di ufficiale di Pg?
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale n. 65/1986 prevede le figure professionali di: 1) agente; 2) addetto al coordinamento e al controllo; 3) comandanti.
Per quanto concerne l'inquadramento di queste figure è necessario far riferimento ai contratti collettivi, ed in particolare, all'allegato A del Ccnl 31 marzo 1999, relativo alle declaratorie per l'esemplificazione dei profili, da cui risulta che l'operatore di Polizia municipale è inquadrato nella categoria economica C, mentre le figure di cui ai punti 2 e 3 sono collocati nella categoria D.
Tra le mansioni ascrivibili alla categoria C è ricompresa anche quella relativa al coordinamento di altri addetti.
Emerge, quindi, che in base alla normativa contrattuale l'amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di coordinamento al personale collocato nella predetta categoria C, senza che questo muti il suo inquadramento giuridico, come anche sostenuto dall'Aran che riconosce in tale ipotesi la possibilità di corrispondere, al personale interessato, il compenso previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f), del Ccnl del 1° aprile 1999, per l'attribuzione di specifiche responsabilità, previa contrattazione in sede integrativa decentrata.
Relativamente al caso in esame, sembrerebbe, invece, trattarsi di un conferimento di mansioni superiori tenuto conto che l'ente intenderebbe coprire i posti relativi alla qualifica di "addetto al coordinamento e controllo", previsti nella dotazione organica dal regolamento del corpo di Polizia municipale.
La figura dell'addetto a compiti di coordinamento e controllo, come sopra precisato, è ascritta alla categoria D, a seguito della speciale disciplina contenuta nell'art. 29 del Ccnl 14 settembre 2000, che ha inteso valorizzare il personale dell'ex VI q.f. che già svolgeva i precitati compiti, a seguito del reinquadramento nella VI q.f. degli agenti di Pm, ex V q.f., avvenuto con il soprarichiamato Ccnl del 31 marzo 1999.
Posto quanto sopra, si osserva che l'art. 52 del Dlgs n. 165/2001, disciplinante il conferimento di mansioni superiori, prevede al comma 2 che "per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, come previsto dal comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza".
Il comma 4 prevede, altresì, che "qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data il cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".
Il comma 6 stabilisce ancora che i contratti collettivi di lavoro possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. L'art. 8 del Ccnl del 14 settembre 2000 ha dettato disposizioni in materia di mansioni superiori completandone la disciplina per la parte demandata alla contrattazione.
La norma, al comma 2, ha confermato sostanzialmente il disposto di legge prevedendo che in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del Ccnl 31 marzo 1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del Ccnl del 31 marzo 1999;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Il conferimento delle mansioni superiori ai sensi della richiamata normativa contrattuale, è disposto dal dirigente nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni. In base al comma 5, il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto solo alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, esclusi gli inquadramenti automatici nel posto, ferma rimanendo, dunque, la posizione economica di appartenenza.
Sussistendo, quindi, le sopracitate condizioni, l'amministrazione potrà procedere al conferimento delle mansioni superiori al citato personale, altrimenti potrà conferire solo le mansioni di coordinamento di altri addetti, in applicazione della previsione contenuta nella declaratoria della categoria di appartenenza dei dipendenti medesimi.