Sentenza Consiglio di Stato n. 179 del 18/01/12 e Sentenza TAR Veneto n.48/12
Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sentenza del 18.01.2012, n. 179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2011, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
L. N. D. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica
nei confronti di
E. di F. P., Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
E. di F. P., Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I
n. 00547/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA RILASCIATA DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società L. N. D.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il
consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato
Aiello e l’avvocato P.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma,
previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 547 del 2011, con
la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto il ricorso
proposto da L. N. D. s.r.l., proprietaria di un complesso turistico
balneare sito nel Comune di Porto Cesareo, per l’annullamento del
provvedimento in data 1° marzo 2010 della Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico di
Brindisi, Taranto e Lecce, recante annullamento dell’autorizzazione
comunale rilasciata il 30 dicembre 2009 per l’installazione di un
impianto fotovoltaico su una struttura metallica a copertura dell’area
adibita a parcheggio.
I) L’appello può essere deciso nel merito, ai sensi degli artt. 60 e
38 del Codice del processo amministrativo, essendone state avvertite le
parti presenti all’odierna camera di consiglio.
II) Il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado è stato
motivato dalla Soprintendenza in ragione della mancata ponderazione, da
parte del Comune, dell’impatto che l’intervento, visibile dai principali
punti di osservazione delle aree circostanti, avrebbe avuto
sull’ambiente interessato.
III) La sentenza in esame ha ravvisato l’illegittimità
dell’annullamento in quanto concretizzantesi nella sostituzione, da
parte della Soprintendenza, di un apprezzamento di merito rispetto a
quello compiuto dal Comune di Porto Cesareo, e così in un riesame non
consentito dall’art. 159 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Secondo il Tribunale amministrativo, l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal Comune non è affetta dalla carenza rilevata dall’organo
di vigilanza, essendo congruamente motivata con riferimento alle
caratteristiche dell’intervento sottoposto ad esame, consistente nella
semplice copertura, con pannelli fotovoltaici, di un parcheggio
preesistente, in area urbanizzata.
IV) L’appello è infondato, e può pertanto prescindersi
dall’esaminarne la ricevibilità, sotto i profili sollevati dalla società
resistente.
Il provvedimento del Comune, oggetto dell’esame della Soprintendenza,
ha giustificatamente ritenuto che l’intervento proposto fosse
autorizzabile in quanto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
sulla struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a
copertura dei parcheggi del complesso turistico appariva compatibile
con i valori tutelati perché non modificava l’assetto esteriore
dell’area circostante, paesisticamente vincolata.
La preesistenza della struttura (non contestata dall’appellante) e la
natura di semplice copertura mediante pannelli fotovoltaici rende
invero evidente, a giudizio del Collegio, la fondatezza e la sufficienza
della motivazione resa dal Comune (la quale si sostanzia, in sintesi,
nel riconoscere che nessun ulteriore impatto dannoso per i valori
tutelati con il vincolo derivava dalla sostituzione dell’esistente) e,
insieme, che l’annullamento da parte della Soprintendenza procede,
appare frutto di una definizione travisata della concreta fattispecie
sottoposta ad esame.
V) L’appello deve, in conclusione, essere respinto, ma le spese del
giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati
motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo
respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012
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N. 00048/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio
introdotto con il ricorso 1265/11, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Valter Zanco ed Ileana Zanatta, rappresentati e difesi dagli
avv. ti Steccanella, Botteon, e Pinello, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;
contro
il Comune di Susegana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento,
quanto al ricorso principale,
del provvedimento 12 maggio 2011, prot.
n. 7816, con cui il Comune di Susegana ha negato l’autorizzazione
paesaggistica per lavori di “posizionamento di pannelli fotovoltaici
integrati sulla falda di copertura”,
del presupposto parere 7 aprile 2011
prot. n. 9306, della competente Soprintendenza con cui le opere oggetto
dell’istanza sono state ritenute incompatibili con i valori
paesaggistici tutelati;
nonché della comunicazione 15 aprile 2011
prot. n. 6127 del Comune di Susegana, recante i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti.
nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 novembre 2011,
del provvedimento 21 settembre 2011,
prot. n. 15701 del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata
la determinazione definitiva di diniego sull’istanza di autorizzazione
paesaggistica 9 maggio 2011, n. 7536, presentata dai ricorrenti,
dei pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e
30 agosto 2011 prot. 23631, della competente Soprintendenza con cui le
opere oggetto dell’istanza sono state ritenute incompatibili con i
valori paesaggistici tutelati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 14 dicembre 2011 il cons. avv. Gabbricci e uditi l’avv. Botteon
per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Brunetti per l’Amministrazione
statale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Valter Zanco ed Ileana Zanatta sono
proprietari di una villetta d’abitazione monofamiliare a Colfosco di
Susegana (Treviso), in un’area residenziale, nella quale è presente un
cospicuo numero di altre costruzioni consimili, e che è soggetta a
vincolo paesaggistico, istituito con d.m. 6 novembre 1965, e relativo
alla zona che circonda il castello di Collalto.
1.2. I consorti Zanco hanno deciso
d’installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto
dell’abitazione, ed hanno perciò richiesto una prima autorizzazione
paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con parere 7 aprile 2011, prot.
n. 9306, assumendo che l’intervento sarebbe stato incompatibile con i
valori paesaggistici tutelati.
Ne è seguito il provvedimento 12 maggio
2011, prot. n. 7816, a firma del responsabile del procedimento dell’Area
IV – gestione del territorio del Comune di Susegana, con il quale è
stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull’istanza di
autorizzazione paesaggistica: atto che, insieme al parere, è stato
impugnato con il ricorso principale in esame.
1.3. Nel frattempo, tuttavia, i
ricorrenti avevano presentato un nuovo progetto, ritenuto meno
impattante, anche per uniformarsi all’indicazione resa dalla commissione
edilizia comunale (e cioè di uniformare l’intera superficie a falda con
i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere
omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è
pronunciata negativamente con i due successivi parere 19 luglio 2011
prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, cui è seguito il nuovo
diniego comunale 21 settembre 2011, prot. n. 15701, impugnato con motivi
aggiunti unitamente ai nuovi pareri.
1.4. Si è costituita in giudizio
l’Amministrazione statale, concludendo per la reiezione, ma non quella
comunale, sebbene ritualmente evocata.
2.1. Il ricorso principale, dopo la
presentazione del nuovo progetto, destinato evidentemente a sostituire
il precedente, è divenuto improcedibile.
2.2. Il parere sfavorevole e vincolante
della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di
motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti –
sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca
comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la
modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa,
secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran
parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e
largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per
l’impianto de quo.
Infatti, nel secondo progetto, i
pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola
falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la
quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari
su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada
totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili)
e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza,
del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la
costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza
naturalistica.
2.3. Affermare che un simile intervento
possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente
sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno
del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli
fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e
formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto
più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale
di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere
ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente
insignificante.
2.4. In altri termini, non s’intende
affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un
ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come
un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo
trasforma.
3.1. I pareri 19 luglio 2011 prot. n.
20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della Soprintendenza ed il
provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana
vanno dunque annullati.
3.2. Per effetto dell’annullamento
giurisdizionale, che, stante l’originaria illegittimità dell’atto
amministrativo, produce i suoi effetti ex tunc, si deve
ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di
ripronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui
all’art. 146, comma V segg, del d. lgs. 42/04: su tale fondamento il
Comune dovrà riprovvedere sull’autorizzazione paesaggistica richiesta.
4. Le spese di lite, integralmente
compensate con il Comune, seguono la soccombenza per l’Amministrazione
per i beni e le attività culturali, e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) accoglie il ricorso per motivi
aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento 21 settembre 2011,
prot. n. 15701 del Comune di Susegana, ed i pareri 19 luglio 2011 prot.
n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631 della Soprintendenza.
Compensa le spese di lite tra i
ricorrenti ed il Comune e condanna l’Amministrazione per i beni e le
attività culturali alla loro rifusione in favore dei ricorrenti,
liquidandole in € 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
ed all’importo del contributo unificato di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 14 dicembre 2011 con l’intervento dei signori magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Primo Referendario
Il 25/01/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO