mercoledì 15 febbraio 2012

Ambiente: I pannelli fotovoltaici non degradano e non alterano il paesaggio

Sentenza Consiglio di Stato n. 179 del 18/01/12 e Sentenza TAR Veneto n.48/12

Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sentenza del 18.01.2012, n. 179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2011, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
L. N. D. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica
nei confronti di
E. di F. P., Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00547/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società L. N. D.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Aiello e l’avvocato P.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO e DIRITTO 
 Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 547 del 2011, con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto il ricorso proposto da L. N. D. s.r.l., proprietaria di un complesso turistico balneare sito nel Comune di Porto Cesareo, per l’annullamento del provvedimento in data 1° marzo 2010 della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico di Brindisi, Taranto e Lecce, recante annullamento dell’autorizzazione comunale rilasciata il 30 dicembre 2009 per l’installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura metallica a copertura dell’area adibita a parcheggio.
I) L’appello può essere deciso nel merito, ai sensi degli artt. 60 e 38 del Codice del processo amministrativo, essendone state avvertite le parti presenti all’odierna camera di consiglio.
II) Il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado è stato motivato dalla Soprintendenza in ragione della mancata ponderazione, da parte del Comune, dell’impatto che l’intervento, visibile dai principali punti di osservazione delle aree circostanti, avrebbe avuto sull’ambiente interessato.
III) La sentenza in esame ha ravvisato l’illegittimità dell’annullamento in quanto concretizzantesi nella sostituzione, da parte della Soprintendenza, di un apprezzamento di merito rispetto a quello compiuto dal Comune di Porto Cesareo, e così in un riesame non consentito dall’art. 159 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Secondo il Tribunale amministrativo, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non è affetta dalla carenza rilevata dall’organo di vigilanza, essendo congruamente motivata con riferimento alle caratteristiche dell’intervento sottoposto ad esame, consistente nella semplice copertura, con pannelli fotovoltaici, di un parcheggio preesistente, in area urbanizzata.
IV) L’appello è infondato, e può pertanto prescindersi dall’esaminarne la ricevibilità, sotto i profili sollevati dalla società resistente.
Il provvedimento del Comune, oggetto dell’esame della Soprintendenza, ha giustificatamente ritenuto che l’intervento proposto fosse autorizzabile in quanto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a copertura dei parcheggi del complesso turistico appariva compatibile con i valori tutelati perché non modificava l’assetto esteriore dell’area circostante, paesisticamente vincolata.
La preesistenza della struttura (non contestata dall’appellante) e la natura di semplice copertura mediante pannelli fotovoltaici rende invero evidente, a giudizio del Collegio, la fondatezza e la sufficienza della motivazione resa dal Comune (la quale si sostanzia, in sintesi, nel riconoscere che nessun ulteriore impatto dannoso per i valori tutelati con il vincolo derivava dalla sostituzione dell’esistente) e, insieme, che l’annullamento da parte della Soprintendenza procede, appare frutto di una definizione travisata della concreta fattispecie sottoposta ad esame.
V) L’appello deve, in conclusione, essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012

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N. 00048/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 1265/11, integrato da motivi aggiunti, proposto da Valter Zanco ed Ileana Zanatta, rappresentati e difesi dagli avv. ti Steccanella, Botteon, e Pinello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;
contro
il Comune di Susegana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento,
quanto al ricorso principale,
del provvedimento 12 maggio 2011, prot. n. 7816, con cui il Comune di Susegana ha negato l’autorizzazione paesaggistica per lavori di “posizionamento di pannelli fotovoltaici integrati sulla falda di copertura”,
del presupposto parere 7 aprile 2011 prot. n. 9306, della competente Soprintendenza con cui le opere oggetto dell’istanza sono state ritenute incompatibili con i valori paesaggistici tutelati;
nonché della comunicazione 15 aprile 2011 prot. n. 6127 del Comune di Susegana, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti.
nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 novembre 2011,
del provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica 9 maggio 2011, n. 7536, presentata dai ricorrenti,
dei pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della competente Soprintendenza con cui le opere oggetto dell’istanza sono state ritenute incompatibili con i valori paesaggistici tutelati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il cons. avv. Gabbricci e uditi l’avv. Botteon per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Brunetti per l’Amministrazione statale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Valter Zanco ed Ileana Zanatta sono proprietari di una villetta d’abitazione monofamiliare a Colfosco di Susegana (Treviso), in un’area residenziale, nella quale è presente un cospicuo numero di altre costruzioni consimili, e che è soggetta a vincolo paesaggistico, istituito con d.m. 6 novembre 1965, e relativo alla zona che circonda il castello di Collalto.
1.2. I consorti Zanco hanno deciso d’installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell’abitazione, ed hanno perciò richiesto una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con parere 7 aprile 2011, prot. n. 9306, assumendo che l’intervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Ne è seguito il provvedimento 12 maggio 2011, prot. n. 7816, a firma del responsabile del procedimento dell’Area IV – gestione del territorio del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica: atto che, insieme al parere, è stato impugnato con il ricorso principale in esame.
1.3. Nel frattempo, tuttavia, i ricorrenti avevano presentato un nuovo progetto, ritenuto meno impattante, anche per uniformarsi all’indicazione resa dalla commissione edilizia comunale (e cioè di uniformare l’intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è pronunciata negativamente con i due successivi parere 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, cui è seguito il nuovo diniego comunale 21 settembre 2011, prot. n. 15701, impugnato con motivi aggiunti unitamente ai nuovi pareri.
1.4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale, concludendo per la reiezione, ma non quella comunale, sebbene ritualmente evocata.
2.1. Il ricorso principale, dopo la presentazione del nuovo progetto, destinato evidentemente a sostituire il precedente, è divenuto improcedibile.
2.2. Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti – sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l’impianto de quo.
Infatti, nel secondo progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica.
2.3. Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.
2.4. In altri termini, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
3.1. I pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della Soprintendenza ed il provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana vanno dunque annullati.
3.2. Per effetto dell’annullamento giurisdizionale, che, stante l’originaria illegittimità dell’atto amministrativo, produce i suoi effetti ex tunc, si deve ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di ripronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui all’art. 146, comma V segg, del d. lgs. 42/04: su tale fondamento il Comune dovrà riprovvedere sull’autorizzazione paesaggistica richiesta.
4. Le spese di lite, integralmente compensate con il Comune, seguono la soccombenza per l’Amministrazione per i beni e le attività culturali, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana, ed i pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631 della Soprintendenza.
Compensa le spese di lite tra i ricorrenti ed il Comune e condanna l’Amministrazione per i beni e le attività culturali alla loro rifusione in favore dei ricorrenti, liquidandole in € 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed all’importo del contributo unificato di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 14 dicembre 2011 con l’intervento dei signori magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Primo Referendario

Il 25/01/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO