FONTE: http://www.ilsole24ore.com
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, sentenza del 25 gennaio 2012, n. 1069
Fatto e diritto
Il
19 gennaio 2010 il tribunale di Lanciano ha respinto l’appello proposto
da D.R.E. per impugnare la sentenza n. 26/07 del locale giudice di
pace, con la quale era stata respinta l’opposizione alla sanzione
amministrativa irrogatale dal Comune per un’infrazione (sosta su un
attraversamento pedonale) rilevata il 16 agosto 2005.
Il tribunale ha osservato che l’accertamento dell’agente accertatore non era stato impugnato con querela di falso e formava quindi piena prova dell’infrazione.
L’appellante ha proposto ricorso per cassazione notificato il 1 marzo 2010.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
L’unico complesso motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2699 e 2700 cc e vizi di motivazione.
Secondo parte ricorrente il verbale notificato non sarebbe coperto da fede privilegiata perché: l’accertamento era stato effettuato da agente diverso dal verbalizzante; il rilevatore aveva ammesso, secondo quanto testimoniato in giudizio, che, mentre transitava a bordo di una vettura di servizio, aveva notato un veicolo in sosta sulle strisce pedonali, annotando i numeri di targa, senza arrestarsi e senza procedere alla contestazione immediata.
Di qui, secondo il ricorso, la mancanza di attestazione ex art. 2700 c.c. e la prevalenza delle deposizioni testimoniali di segno contrario, dalle quali sarebbe emerso che in quel giorno e in quella data il veicolo si trovava in altra cittadina marittima (Torino di Sangro) anziché in Lanciano, ove la ricorrente gestiva con il marito un distributore di benzina all’epoca chiuso per ferie.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la questione relativa alla diversità tra agente verbalizzante e agente accertatore non risulta trattata nella sentenza impugnata.
La relativa questione è pertanto nuova e inammissibile.
La ricorrente avrebbe infatti dovuto dolersi di eventuale omessa pronuncia sul punto o comunque indicare in quale parte dell’atto originario di opposizione o dell’atto di appello e in quali esatti termini la questione fosse stata posta (Cass. 22540/06;9765/05).
Peraltro la sentenza d’appello riferisce chiaramente che il tenente accertatore dell’illecito diede atto “nel verbale” dei fatti costituenti l’illecito contestato, cioè la presenza del veicolo modello Multipla, targato (…), sull’attraversamento pedonale.
Vi è quindi verbale facente prova fino a querela di falso di un fatto che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza, cioè la sosta in zona vietata, in quell’ora, in quel giorno, proprio del veicolo che risulta appartenere alla ricorrente.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto (SU 17355/09) che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva.
Nel caso di specie vi è invece attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati.
Non vi è inoltre alcun indizio di intrinseca contraddittorietà del fatto.
Era quindi indispensabile proporre querela di falso per far valere l’erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale (eventuale annotazione di numero di targa errato dalla quale questi fosse risalito al veicolo dell’opponente) peraltro confermate in sede istruttoria, sia pur con le comprensibili incertezze nei particolari (quanto al colore dell’auto), giustificate dall’inevitabile alto numero di infrazioni che, nel tempo, un vigile urbano fa oggetto di verbale e che rende pressoché impossibile ricordare minuti particolari.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Il tribunale ha osservato che l’accertamento dell’agente accertatore non era stato impugnato con querela di falso e formava quindi piena prova dell’infrazione.
L’appellante ha proposto ricorso per cassazione notificato il 1 marzo 2010.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
L’unico complesso motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2699 e 2700 cc e vizi di motivazione.
Secondo parte ricorrente il verbale notificato non sarebbe coperto da fede privilegiata perché: l’accertamento era stato effettuato da agente diverso dal verbalizzante; il rilevatore aveva ammesso, secondo quanto testimoniato in giudizio, che, mentre transitava a bordo di una vettura di servizio, aveva notato un veicolo in sosta sulle strisce pedonali, annotando i numeri di targa, senza arrestarsi e senza procedere alla contestazione immediata.
Di qui, secondo il ricorso, la mancanza di attestazione ex art. 2700 c.c. e la prevalenza delle deposizioni testimoniali di segno contrario, dalle quali sarebbe emerso che in quel giorno e in quella data il veicolo si trovava in altra cittadina marittima (Torino di Sangro) anziché in Lanciano, ove la ricorrente gestiva con il marito un distributore di benzina all’epoca chiuso per ferie.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la questione relativa alla diversità tra agente verbalizzante e agente accertatore non risulta trattata nella sentenza impugnata.
La relativa questione è pertanto nuova e inammissibile.
La ricorrente avrebbe infatti dovuto dolersi di eventuale omessa pronuncia sul punto o comunque indicare in quale parte dell’atto originario di opposizione o dell’atto di appello e in quali esatti termini la questione fosse stata posta (Cass. 22540/06;9765/05).
Peraltro la sentenza d’appello riferisce chiaramente che il tenente accertatore dell’illecito diede atto “nel verbale” dei fatti costituenti l’illecito contestato, cioè la presenza del veicolo modello Multipla, targato (…), sull’attraversamento pedonale.
Vi è quindi verbale facente prova fino a querela di falso di un fatto che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza, cioè la sosta in zona vietata, in quell’ora, in quel giorno, proprio del veicolo che risulta appartenere alla ricorrente.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto (SU 17355/09) che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva.
Nel caso di specie vi è invece attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati.
Non vi è inoltre alcun indizio di intrinseca contraddittorietà del fatto.
Era quindi indispensabile proporre querela di falso per far valere l’erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale (eventuale annotazione di numero di targa errato dalla quale questi fosse risalito al veicolo dell’opponente) peraltro confermate in sede istruttoria, sia pur con le comprensibili incertezze nei particolari (quanto al colore dell’auto), giustificate dall’inevitabile alto numero di infrazioni che, nel tempo, un vigile urbano fa oggetto di verbale e che rende pressoché impossibile ricordare minuti particolari.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 25.01.2012
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 25.01.2012