DI RILIEVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE LA PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO E CIOE':
- Liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta;
- Liberalizzazione delle pertinenze delle strade;
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Decreto LiberalizzazioniCAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI
Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi
sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che
prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di
assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività
economica a far data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che
disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono regolati dai seguenti
articoli… (indicarli)
2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i
limiti numerici e i preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si applica quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica
privata, il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l’avvio di
un’attività economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati, deve essere
giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio di un’attività
economica devono essere individuati sulla base dell’esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle
attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nel
rispetto della norma generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal
comma 1. Con uno o più regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo
precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, i requisiti
per l’esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l’esercizio dei
poteri di controllo dell’amministrazione. L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla
ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del principio di
proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari
come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività
sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo.
Art. 2
(Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali
scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in
qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale
effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità
delle riduzioni.
2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di
comunicazione all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo
inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma. 3. Sono altresì abrogati l’articolo
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’articolo 3, comma 1, lettera f),
limitatamente alle parole da “tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e comunque
ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.
Art. 3
(Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)
Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n.300, è aggiunto il
seguente: “1 bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano
alle proprie dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d’opera pari
o inferiore a quindici, il numero di prestatori d’opera di cui al comma precedente è elevato
a cinquanta”
Art. 4
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a
tutela dei consumatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, viene individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche nell’ambito dei dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le funzioni di tutela
e di promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei
consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge, in
particolare, le seguenti funzioni: a) Monitora la normativa regionale e locale e
individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza; b) Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i
limiti alla concorrenza; c) Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b),
propone al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio
dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; d)
Supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro
partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali; e) Ha il potere di proposta di cui
all’articolo … del presente … (privatizzazioni); f) Svolge le funzioni di cui all’articolo
… del presente … (clausole vessatorie).
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l’ufficio individuato ai sensi
del comma 1 del presente articolo, tramite funzionari appositamente autorizzati, può
formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a collaborare con l’ufficio individuato ai sensi del
comma 1 del presene articolo. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i poteri e le
procedure istruttorie, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell’intervento
amministrativo; sono inoltre disciplinati i rapporti tra la struttura e le altre
amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche l’organizzazione e il funzionamento
dell’ufficio individuato ai sensi del medesimo comma.
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell’ufficio individuato ai sensi del comma 1
del presente articolo non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di presenza
comunque denominati, operano con autonomia di giudizio, rispondono per gli atti
compiuti nell’esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.
CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il
seguente “Art 37 bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L’ufficio
individuato ai sensi dell’articolo … , comma 1, del presente … è competente ad
accertare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta
vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza
di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’ufficio di cui
al comma 1 in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a
seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’ufficio di
cui al comma 1 per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’ufficio di cui al comma 1,
adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
Art. 6
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe)
All’articolo 140 – bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) – al comma 2 lett. a) la parola
“identica” è sostituita dalla parola “omogenea”; – Il comma 2 lett. b) è così sostituito: “b) i
diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; – Al comma 2 lett. c) è
soppressa la parola “identici”. b) – al comma 3 le parole “senza ministero del difensore”
sono sostituite dalle seguenti “anche senza il ministero del difensore”. – Al comma 3, terzo
periodo, le parole “contenente,oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in
cancelleria, anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti “allegante l’omogeneità
della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo
dall’attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”. – Al comma 3 è
aggiunto il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di
appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”. c) – il comma 6 primo periodo è
così sostituito “All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle posizioni identiche,
ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un
giudizio davanti al giudice amministrativo”; – Al comma 6, secondo periodo le parole
“quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse” sono
soppresse e le parole “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti
“l’omogeneità dei diritti” d) Al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente “sul
reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso”. e) Al comma 9, lettera a) la parola “individuali” è
sostituita dalla seguente “omogenei”. f) Al comma 12 dopo le parole “dette somme.” sono
aggiunte le seguenti “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine di
novanta giorni per addivenire ad una conciliazione sulla liquidazione del danno. Il verbale
di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine, il giudice liquida le somme
dovute ai singoli aderenti”.
CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese
quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. 2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono
sostituite dalle seguenti “secondo equità.”. 3. Al primo comma dell’articolo 636 del
codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe
obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il
comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita
dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono
sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo
2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la
prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e
costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare
l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del
servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si
adeguano alle previsioni del presente articolo.
Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il
seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e
regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi
professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del
diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti
sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi
professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i
tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata
massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Art. 10
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei
confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire
le parole: “e i liberi professionisti soci”
Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità
delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: “ il numero delle autorizzazioni
è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione
eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di
una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000
abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle
farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche
istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione
da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la
copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle
per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di
farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti
periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale
da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria
locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire
una farmacia: a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta
intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione; b) Nei centri
commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000
metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a
1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in
prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno
l’80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere
venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti
tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai
sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di
applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive
modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
Art. 12
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i
decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei
distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo
4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per
500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la
nomina a notaio per 500 posti. Per gli anni successivi entro il 30 giugno è
comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono
disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai
seguenti: “Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro
deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con
il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo
studio stesso almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per
ciascun Comune o frazione di Comuni aggregati. Il notaro può recarsi, per ragione
delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio nel
distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal
seguente: “egli non può esercitarlo fuori dal territorio della Corte d’Appello nel cui
distretto è ubicata la sua sede.”.
6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono
sostituite dalle seguenti: “a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel
cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si
procede è stato commesso; b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel
cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si
procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa
delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato
dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “ di cui
all’articolo 153, comma 1, lettera b) “ sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio
ha sede”.
CAPO IV
ENERGIA
Art. 13
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli
impianti stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel
rispetto della vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che
prevedano forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle per violazione di
norma imperativa di legge. Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, il gestore può comunque avvalersi della libertà di
approvvigionamento presso qualsiasi produttore o rivenditore nella misura del
cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto
vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e
l’uso del marchio.
2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di
rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente
normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio
fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita e
secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi
dell’art. 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni
caso, dall’entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell’impianto hanno
comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o
rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti
petroliferi allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge
18 giugno 1998, n. 192.
4. L’articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 , è sostituito dal seguente: “Al fine di incrementare la
concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli
impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a)
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articlo 5,
comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; b) L’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto; c)
L’esercizio della vendita di pastigliaggi; d) L’esercizio della vendita di tabacchi; e) È
comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”. 5. L’articolo 28, comma 10,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
sostituito dal seguente: “Le attività di cui al comma 8 lettere a), b) c), d) ed e) di
nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti
rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette
attività”.
Art. 14
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “a condizione” fino a “dipendenti”
sono soppresse.
Art. 15
(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all’ingrosso e attività
di distribuzione)
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l’efficienza della rete di distribuzione
dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di
carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in
modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o
commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione,
oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3
della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per
l’energia e il gas, dai seguenti soggetti: a) I gestori degli impianti di distribuzione da
soli o in società o cooperative appositamente costituite; b) Ogni altro soggetto
imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente,
nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o
importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da
quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo
che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni
già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario
attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul
totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull’entità dell’indennizzo di riscatto, decide previo
contraddittorio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito
dal comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le
aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di
cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto
all’ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi.
Art. 16
(Ampliamento platea beneficiari bonus elettrico/gas)
Al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell’applicazione delle tariffe agevolate
previste per i soggetti economicamente svantaggiati dall’articolo 1, comma 375, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art. 46, comma 1 – bis, del decreto legge 31
dicembre 2007 n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Ministero dello
sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revisione, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per l’applicazione delle tariffe
agevolate nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale.
Art. 17
(procedure autorizzative alla costruzione di nuovi impianti)
Gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione contrattualizzati da Terna tramite il
mercato della capacità come definito dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas del 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 sono di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili,
ai sensi delle normative vigenti, come disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93”
CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 18
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui
le Regioni si conformano ai seni dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della
Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “La delibera di cui al comma
precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta
eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.
3. L’art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “ l’invio all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma
1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro
dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma
2 è comunque adottata prima di procedere la conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può
procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le
parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti:
“somma complessiva di 200.000 euro annui”; b) Alla fine del comma sono aggiunte
le parole: “In deroga, la gestione “in house” è consentita per un periodo massimo di
cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla
fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare
un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.”.
5. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti: “13-bis.
L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni,
Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi
enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” “13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai
progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse
pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli amibiti o
dei bacini territoriali ottimali.”.
6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: “14-bis. Nelle more
dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 – bis del
decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni,
contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore
del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di
cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini
dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre
mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di
ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda,
sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non
superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio
dell’esercizio precedente”.
7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a) in fine le parole “ alla data del 31
marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”.
8. All’art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le
competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste dall’art. 21 comma
19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto – legge 31 magio
2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio, n. 122, i Comuni, quando sussistono
esigenze di promozione dell’ampliamento dei mercati e di ripianamento delle
proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di
partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la
parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e comunicano
l’esito entro il 30 settembre 2012 all’Ufficio di cui all’articolo …. Comma 1, del
presente…
2. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i
poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le
parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai
servizi di interesse economico generale”; b) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende
speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali:
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze
anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti
locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di
coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”; c) Al comma 8
dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale”.
Art 21
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica
richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per
l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella
comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la
comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta
dell’ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un
massimo di euro 500.000.
CAPO VI
TRASPORTI
Art. 22
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, ferme restando le competenze previste dalla vigente
normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente articolo.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è
competente nei settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della
mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in particolare provvede: 1) A
garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle
reti, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a
stazioni, aeroporti e porti; 2) A definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la
fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi,
tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e l’equilibrio
economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e
delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
A stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri
di servizio pubblico o sovvenzionati;
A definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto
in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
Con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre
2012 e con effetto dall’anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle
concessioni in essere applicando il metodo del pricecap, con determinazione
dell’indicatore di produttività x a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;
in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i
livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun
incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo
precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi
alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono
tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle
tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte
e stimolare la concorrenza per confronto;
Con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio
taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli
utenti nel rispetto dei seguenti principi: a) L’incremento del numero delle licenze,
ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di
realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da
corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o
utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure
attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine
congruo oppure attraverso altre adeguate modalità; b) Consentire a un medesimo
soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla
guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla
normativa vigente; c) Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di
consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli
orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del
giorno; d) Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche
al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate; e) Consentire
una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi
servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; f)
Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una
loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione
autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”.
2. All’articolo 37 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2145, al comma 3 sono soppresse
le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”, al comma 5 sono soppresse
le parole “individuata ai sensi del comma 2” e al comma 6, lettera a), sono
soppresse le parole “individuata dal comma 2”. All’articolo 36 del decreto – legge 6
luglio 2011, n. 111, al comma 2 è abrogata la lettera e).
Art. 23
(indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti)
1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del
gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale,
dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni,
recante l’attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al
Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del
provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del predetto decreto.
Art. 24
(Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto
ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “ed i
contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse. b) la lettera b -bis)è
soppressa.
CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 25
(Liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta)
1. L’articolo 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come modificato, da ultimo, dal comma
4 dell’articolo 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
2. In via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continua a garantire lo svolgimento del
servizio fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento del servizio da
parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 26
(Procedure ad evidenza pubblica per le concessioni del demanio marittimo per
attività turistico – balneari)
1. In conformità alla normativa dell’Unione europea a tutela della concorrenza, la
selezione del concessionario sui beni del demanio marittimo avviene attraverso
procedure ad evidenza pubblica trasparenti, competitive e debitamente
pubblicizzate, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A
favore dei precedenti concessionari è riconosciuto un diritto di prelazione, ove
adeguino la propria offerta a quella presentata dal concorrente risultato vincitore
della procedura.
2. Le concessioni non possono avere durata superiore a quattro anni e non possono
essere automaticamente prorogate. In ogni caso, per il rinnovo si ricorre a nuove
procedure competitive.
Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l’Agenzia Italiana per
il Farmaco, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci
generici, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il
potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.
Art. 28
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 5 – bis è abrogato.