Circolare del 12 gennaio 2012
Oggetto:
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Ministero delle Politiche Agricole - Decreto 10 novembre 2011:
"Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1224/09". (Commercializzazione dei prodotti ittici).
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Il
decreto in oggetto, recante norme sul
controllo per la commercializzazione
dei prodotti ittici, è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/ 2011 n. 304 ed è in vigore dallo scorso 1° gennaio.
Il
provvedimento attua le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.1224/09 e nel Regolamento
(CE) n. 404/11, riguardanti gli adempimenti connessi agli obblighi di registrazione
e tracciabilità (ossia la
possibilità di ricostruire e seguire il
percorso dei prodotti ittici nelle diverse fasi a partire dalla produzione fino
alla vendita al dettaglio), nonché agli adempimenti previsti a carico degli
operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del
trasporto di partite di prodotti della pesca.
Ad esso è seguita la pubblicazione
nella G. 14 gennaio 2012 n.11 e sul sito web istituzionale del Ministero del decreto
direttoriale, datato 28 dicembre 2011
n.155 con i relativi allegati
(dichiarazione/assunzione in carico; note di vendita; documento di trasporto; registrazione
presso il portale delle politiche agricole da parte degli operatori che
acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita),
che individua le procedure e le modalità
attrattive degli adempimenti previsti dallo stesso decreto
10 novembre 2011 .
Il decreto direttoriale, in sintesi,
individua procedure e modalità attuative per la suddivisione in partite dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la registrazione degli operatori che
acquistano i prodotti messi in prima vendita per assicurarne la rintracciabilità nelle fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o
raccolta alla vendita al dettaglio.
I destinatari del decreto del 10
novembre sono gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del
magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura ( art.3).
Per operatore si intende ogni persona
fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività
relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione,
distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici.
Si evidenzia che per vendita al
dettaglio si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il
loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale,
compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense
di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione
analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di
vendita agli ingrossi.
L’elenco, non tassativo, dei
destinatari è il seguente:
·
imprenditori ittici (il titolare di
licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata
o societaria, l’attività di pesca professionale e le attività connesse);
·
primi acquirenti (gli operatori che
acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita cioè vendita dal
peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista);
·
organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Reg. (CE) n. 104/00 e successive
modifiche;
·
titolari dei centri di raccolta;
·
titolari dei centri di vendita
all’asta;
·
trasportatori.
Le norme non si applicano agli imprenditori ittici che vendono
direttamente al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca
(valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale).
I soggetti suindicati devono adottare
un sistema di tracciabilità per tutte le partite dei prodotti ittici, con
riferimento a tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al
dettaglio.
In vista della commercializzazione
tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono
suddividersi in partite anteriormente alla prima vendita, con le eccezioni
previste dal regolamento CE n.1224/09 (art. 4).
Per la prima immissione sul mercato i
prodotti pescati vanno ceduti ad un centro di vendita all’asta registrata o ad
acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
Gli operatori acquirenti i prodotti
della pesca messi in prima vendita, devono registrarsi nel portale www.politicheagricole.gov.it,
secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale. Non sono tenuti a tali
adempimenti gli acquirenti di prodotti non superiori a 30 Kg di peso
esclusivamente destinati al consumo privato (art. 5).
Gli operatori che prendono in carico i
prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva e con un
fatturato annuo minore di 200.000 euro per le prime vendite, sono tenuti alla dichiarazione di assunzione in carico, entro
le 48 ore dalla fine dello sbarco in uno stato membro, da trasmettersi in via
telematica per mezzo del portale ministeriale, oppure in formato cartaceo alle
autorità marittime del territorio in cui avviene l’assunzione in carico.
Entro 24 ore dal completamento dello
sbarco, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale, sono tenuti alla
dichiarazione di assunzione in carico tramite la sezione del portale
ministeriale, gli operatori con un fatturato annuo per le prime vendite di
prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima
immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro (
art. 6).
Entro 48 ore dalla prima vendita, sono
tenuti alla trasmissione delle note di vendita, possibilmente in formato
elettronico tramite il portale del ministero o in formato cartaceo alle Autorità
marittime del luogo di sbarco, gli acquirenti registrati, i centri di vendita
all’asta e le organizzazioni di produttori, con un fatturato annuo per le prime
vendite inferiore a 200.000,
responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca
sbarcati in Italia.
I soggetti di cui sopra ma con un fatturato annuo per le prime vendite di
prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro inseriscono le
informazioni nelle note di vendita entro
24 ore dal completamento della prima vendita nell’apposita sezione del portale,
secondo le modalità individuate dal decreto direttoriale. Sono esonerati
dagli adempimenti di cui sopra gli
acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 Kg destinati
unicamente al consumo privato (art. 7).
Il decreto, infine, definisce tempi,
modi, documentazione di trasporto per gli operatori responsabili del trasporto
dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco, nonché le
condizioni di esonero dai suddetti adempimenti (art. 8).
Decreto Direttoriale 28/12/2011, n.155 recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE)n. 1224/09
Il decreto individua le procedure e
le modalità attuative degli obblighi previsti dal D.M. 10 novembre
2011, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che
acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di
assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla
vendita al dettaglio. Sono stati adottati, altresì, i modelli cartacei
dei documenti previsti dallo stesso D.M. 10 novembre 2011:
- Dichiarazione assunzione in carico;
- Note di vendita;
- Documento di trasporto.
Il decreto, registrato all'ufficio centrale del bilancio in data 29/12/2011 è in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.
- Dichiarazione assunzione in carico;
- Note di vendita;
- Documento di trasporto.
Il decreto, registrato all'ufficio centrale del bilancio in data 29/12/2011 è in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.