sabato 28 gennaio 2012

Norme sul controllo per la commercializzazione dei prodotti ittici

Ministero delle Politiche Agricole Decreto 10 novembre 2011 "Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09". (Commercializzazione dei prodotti ittici).
 
Circolare del 12 gennaio 2012


Oggetto:
Ministero delle Politiche Agricole - Decreto 10 novembre 2011: "Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09". (Commercializzazione dei prodotti ittici).


Il decreto in oggetto,  recante   norme sul  controllo per la commercializzazione  dei prodotti ittici, è stato pubblicato nella  G.U. del 31/12/ 2011 n. 304  ed è in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Il provvedimento attua le disposizioni contenute nel  Regolamento (CE) n.1224/09 e nel Regolamento (CE) n. 404/11, riguardanti gli adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e  tracciabilità (ossia la possibilità  di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti ittici nelle diverse fasi a partire dalla produzione fino alla vendita al dettaglio), nonché agli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.

Ad esso è seguita la pubblicazione nella G. 14 gennaio 2012 n.11 e sul sito web istituzionale del Ministero del decreto direttoriale,  datato 28 dicembre 2011 n.155  con i relativi allegati (dichiarazione/assunzione in carico; note di vendita; documento di trasporto; registrazione presso il portale delle politiche agricole da parte degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita), che individua le  procedure e le modalità attrattive degli adempimenti previsti dallo stesso  decreto  10 novembre 2011 . 

Il decreto direttoriale, in sintesi, individua procedure e modalità attuative per la suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la registrazione degli operatori che acquistano i prodotti messi in prima vendita per  assicurarne la rintracciabilità nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

I destinatari del decreto del 10 novembre sono gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ( art.3).

Per operatore si intende ogni persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici.

Si evidenzia che per vendita al dettaglio si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita agli ingrossi.  

L’elenco, non tassativo, dei destinatari  è il seguente:
·         imprenditori ittici (il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le attività connesse);
·         primi acquirenti (gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita cioè vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista);
·         organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Reg. (CE) n. 104/00 e successive modifiche;
·         titolari dei centri di raccolta; 
·         titolari dei centri di vendita all’asta;
·         trasportatori.

Le norme  non si applicano  agli imprenditori ittici che vendono direttamente al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca (valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale).

I soggetti suindicati devono adottare un sistema di tracciabilità per tutte le partite dei prodotti ittici, con riferimento  a  tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

In vista della commercializzazione tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono suddividersi in partite anteriormente alla prima vendita, con le eccezioni previste dal regolamento CE n.1224/09 (art. 4).

Per la prima immissione sul mercato i prodotti pescati vanno ceduti ad un centro di vendita all’asta registrata o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.

Gli operatori acquirenti i prodotti della pesca messi in prima vendita, devono registrarsi nel portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale. Non sono tenuti a tali adempimenti gli acquirenti di prodotti non superiori a 30 Kg di peso esclusivamente destinati al consumo privato (art. 5).

Gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva e con un fatturato annuo minore di 200.000 euro per le prime vendite,  sono tenuti alla  dichiarazione di assunzione in carico, entro le 48 ore dalla fine dello sbarco in uno stato membro, da trasmettersi in via telematica per mezzo del portale ministeriale, oppure in formato cartaceo alle autorità marittime del territorio in cui avviene l’assunzione in carico. 

Entro 24 ore dal completamento dello sbarco, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale, sono tenuti alla dichiarazione di assunzione in carico tramite la sezione del portale ministeriale, gli operatori con un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro ( art. 6).

Entro 48 ore dalla prima vendita, sono tenuti alla trasmissione delle note di vendita, possibilmente in formato elettronico tramite il portale del ministero o in formato cartaceo alle Autorità marittime del luogo di sbarco, gli acquirenti registrati, i centri di vendita all’asta e le organizzazioni di produttori, con un fatturato annuo per le prime vendite  inferiore a 200.000, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia.

I soggetti di cui sopra ma con  un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro inseriscono le informazioni  nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell’apposita sezione del portale, secondo le modalità individuate dal decreto direttoriale. Sono esonerati dagli  adempimenti di cui sopra gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 Kg destinati unicamente al consumo privato (art. 7).

Il decreto, infine, definisce tempi, modi,  documentazione di trasporto  per gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco, nonché le condizioni di esonero dai suddetti adempimenti (art. 8).


Decreto Direttoriale 28/12/2011, n.155 recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE)n. 1224/09


Il decreto individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal D.M. 10 novembre 2011, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. Sono stati adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dallo stesso D.M. 10 novembre 2011:
- Dichiarazione assunzione in carico;
- Note di vendita;
- Documento di trasporto.

Il decreto, registrato all'ufficio centrale del bilancio in data 29/12/2011 è in corso di pubblicazione nella  G.U.R.I.