mercoledì 25 gennaio 2012

non è rilevante che il veicolo sia stato sottoposto a sequestro....

Per l´applicazione della confisca amministrativa, disposta dal giudice nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, non è rilevante che il veicolo sia stato sottoposto a sequestro.

 Cass. Pen. - Sent. 20/12/2011 n. 46997

 Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 10.11.2009 il GIP del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di C.F. la pena ritenuta di giustizia - e concordata tra le parti ai sensi dell´art. 444 c.p.p. - per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell´art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d´Appello di Genova denunciando la mancata confisca del veicolo, obbligatoria in relazione al reato contestato al C. - muovendo dal rilievo della insufficienza della mera intestazione formale del veicolo ai fini dell´appartenenza del veicolo stesso a persona estranea al reato - e sollecitando l´applicazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale prevista per l´ipotesi di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, ove risultasse dimostrata tale situazione.

Ha presentato memoria il difensore del C. con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati; nè le considerazioni di cui alla memoria difensiva inducono a valutazioni di segno contrario.

Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine alla confisca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo.

La disposizione normativa di cui all´art. 186 C.D.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". In particolare, lo specifico richiamo nell´art. 186, come novellato, all´art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi all´alcoltest e di guida sotto l´influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all´art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all´art. 91 disp. att. c.p.p., con riferimento al veicolo che, nella concreta fattispecie, non risulta essere stato sottoposto a confisca.

Ma, pur con l´entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l´obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell´ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l´applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Nè rileva che il veicolo oggetto della confisca non sia stato sottoposto a sequestro, trattandosi di statuizione che scaturisce obbligatoriamente dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.

Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest´ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), non integra un´ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).

Sul punto concernente la confisca, l´impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale che si pronuncerà al riguardo tenuto conto di quanto sopra precisato, procedendo agli opportuni accertamenti in punto di fatto circa l´effettiva appartenenza o meno del veicolo condotto dal C. a persona estranea al reato: a tale ultimo riguardo mette conto precisare che, ove il veicolo risultasse appartenente a persona estranea al reato, dovrà trovare applicazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e così come dedotto dal P.G. ricorrente, la disposizione di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, già in vigore alla data in cui è stato commesso il reato (22 settembre 2009) per il quale al C. è stata applicata la pena patteggiata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente alla confisca del veicolo ed alla conseguente durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Sanremo.