non è rilevante che il veicolo sia stato sottoposto a sequestro....
Per l´applicazione della confisca amministrativa, disposta dal
giudice nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena,
non è rilevante che il veicolo sia stato sottoposto a sequestro.
Cass. Pen. - Sent. 20/12/2011 n. 46997
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
sentenza in data 10.11.2009 il GIP del Tribunale di Genova ha applicato
nei confronti di C.F. la pena ritenuta di giustizia - e concordata tra
le parti ai sensi dell´art. 444 c.p.p. - per il reato di guida in stato
di ebbrezza ai sensi dell´art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
Ha
proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d´Appello di Genova denunciando la mancata confisca del veicolo,
obbligatoria in relazione al reato contestato al C. - muovendo dal
rilievo della insufficienza della mera intestazione formale del veicolo
ai fini dell´appartenenza del veicolo stesso a persona estranea al reato
- e sollecitando l´applicazione della durata della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida quale prevista per l´ipotesi di
appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, ove risultasse
dimostrata tale situazione.
Ha presentato memoria il difensore del C. con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.
Il
ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati; nè le considerazioni
di cui alla memoria difensiva inducono a valutazioni di segno
contrario.
Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine
alla confisca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni in ragione
dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in
vigore nelle more del processo.
La disposizione normativa di cui
all´art. 186 C.D.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio
2010, n. 120, art. 33, recante "Disposizioni in materia di sicurezza
stradale". In particolare, lo specifico richiamo nell´art. 186, come
novellato, all´art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n.
120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente
ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di
riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida
in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi
all´alcoltest e di guida sotto l´influenza di sostanze psicotrope), è
ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in
precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da
questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore
operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa
della confisca di cui all´art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di
reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della
procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che
risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all´art. 91 disp.
att. c.p.p., con riferimento al veicolo che, nella concreta fattispecie,
non risulta essere stato sottoposto a confisca.
Ma, pur con
l´entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo
l´obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima
dell´ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto
con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale
sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della
patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione
della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge
quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto
avviene già per l´applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca
con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al
prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato), salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Nè
rileva che il veicolo oggetto della confisca non sia stato sottoposto a
sequestro, trattandosi di statuizione che scaturisce obbligatoriamente
dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena e salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato.
In effetti, la
trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo non implica la violazione del principio di legalità
previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni
amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione", quest´ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa".
Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2,
lett. c)), non integra un´ipotesi di condotta illegale amministrativa,
ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una
sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
Sul punto
concernente la confisca, l´impugnata sentenza deve essere pertanto
annullata, con rinvio al Tribunale che si pronuncerà al riguardo tenuto
conto di quanto sopra precisato, procedendo agli opportuni accertamenti
in punto di fatto circa l´effettiva appartenenza o meno del veicolo
condotto dal C. a persona estranea al reato: a tale ultimo riguardo
mette conto precisare che, ove il veicolo risultasse appartenente a
persona estranea al reato, dovrà trovare applicazione, quanto alla
durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di
guida, e così come dedotto dal P.G. ricorrente, la disposizione di cui
alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, già in vigore alla data
in cui è stato commesso il reato (22 settembre 2009) per il quale al C.
è stata applicata la pena patteggiata.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente alla confisca
del veicolo ed alla conseguente durata della sospensione della patente
di guida e rinvia per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di
Sanremo.