lunedì 9 gennaio 2012

MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 23 dicembre 2011, n. 33, Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

La PA dice addio ai certificati

E’ entrata in vigore la disposizione che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano più chiedere certificati a cittadini e imprese

Una piccola rivoluzione, sicuramente la fine di un’era: dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti.
Tale cambiamento, fortemente voluto dal precedente Ministro Brunetta e portato avanti dall’attuale Ministro Patroni Griffi, è conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.
In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000,
«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»
Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Al contrario, in base al nuovo art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi”;
senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile.
In virtù delle norme appena entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all’interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituirà violazione dei doveri d’ufficio e sarà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Appare chiaro come la piena attuazione di tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa e, in particolare, del Codice dell’Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere “reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente”).
Infatti l’art. 58 CAD dispone che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive…. le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”.
Visto che le linee guida sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA, alle amministrazioni non resta che provvedere al necessario adeguamento tecnologico ed organizzativo.
Non resta che dire una cosa allora: “Addio certificati, di sicuro non ci mancherete!”
Fonte: http://www.leggioggi.it

Normativa di riferimento:
-         Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)
-         D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)
-         Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011
-         Circolare del Ministero dell’interno n. 33 del 23 dicembre 2011
 Allegato:  testo art 15 legge 183_2011 CERTIFICAZIONI PA.doc
Allegato:  direttiva_ministro_n.14 CERTIFICAZIONI PA.pdf
Allegato:  Circolare n. 33 2011 CERTIFICAZIONI PA.pdf


Modulistica autocertificazione







Presidenza del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2011
Prot. n. 14/2011
Oggetto: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato D.P.R. n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:
a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis) del comma 2 dell'articolo 74, del D.P.R. n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della L. n. 183 del 2011;
c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del D.P.R. n. 45 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli “idonei controlli, anche a campione” di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della L. n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del D.P.R. n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente.... le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".
Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005 prevede che "... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato D.P.R. n. 445 del 2000.".
Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del D.Lgs. n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del D.P.R. n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della L. n. 183 del 2011, e quelle del D.Lgs. n. 82 del 2005.
Il Dipartimento della funzione pubblica provvedere, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Filippo Patroni Griffi