domenica 29 gennaio 2012

Igiene degli alimenti – Quadro di sintesi

Tutti i riferimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali in materia di igiene degli alimenti.
FIDA – Federazione nazionale dettaglianti dell’alimentazione

Igiene degli alimenti – Quadro di sintesi

Consiglio nazionale – Roma 4 febbraio 2009


Comando e controllo

 

L.    30.04.62 n. 283 Disciplina igienica alimenti e bevande.

DPR 26.03.80 n. 327 Regolamento attuazione disciplina igienica.


Autocontrollo aziendale

 

Nuovo concetto di valutazione del rischio.

Dlgs 26.05.97 n. 155 - HACCP

Manuali di corretta prassi igienica (ruolo delle Federazioni di categoria).
Formazione professionale; libretto idoneità sanitaria.


Nuovo diritto alimentare europeo

Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. GUCE L 31 del 01.02.2002.

Nel Regolamento 178 sono riportati i principi della legislazione alimentare:
-          Alimenti sicuri: principio di precauzione (art. 14);
-          Presentazione degli alimenti (art. 16);
-          Responsabilità degli operatori del settore: gestione delle crisi (art. 17)
-          Rintracciabilità dei prodotti (art. 18);
-          Notifica/cooperazione con le autorità competenti (artt. 19-20).

Conferenza Stato/Regioni:
-          Accordo 28.07.05 Linee guida rintracciabilità in soGURI 294 del 19.12.2005
-          Provvedimento 15.12.2005 Linee guida sistema di allerta in GURI 9 del

     12.01.2006



Pacchetto igiene

I principali regolamenti del pacchetto comunitario sull’igiene degli alimenti sono:

Igiene generale:                        Reg. 852/2004 (7 principi HACCP)
Igiene prodotti origine animale:  Reg. 853/2004
Igiene controlli ufficiali:              Reg. 854/2004
Igiene controlli ufficiali:              Reg. 882/2004
Criteri microbiologici:                 Reg. 2073/05
Igiene mangimi:                        Reg. 183/05





Il Regolamento 852/CE/2004 obbliga l’operatore alimentare ad adottare le seguenti misure igieniche specifiche:
- applicazione di procedure necessarie per conseguire gli obiettivi del Regolamento;
- conformità ai criteri microbiologici per gli alimenti;
- mantenimento della catena del freddo;
- conformità ai requisiti di controllo della temperatura degli alimenti;
- campionamento ed analisi;
Gli operatori commerciali del settore alimentare devono attenersi alle norme riportate nell’Allegato II che riporta i requisiti relativi a locali, postazioni mobili, traporto, impianti, scarti alimentari, alimentazione dell’acqua, igiene del personale, alimenti processo di produzione, incarti e confezionamento, trattamento a caldo,  formazione del personale.

Il Regolamento n. 853/2004/CE stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Nel Regolamento 853/CE/2004 vengono stabilite le procedure per:
- registrazione e approvazione degli stabilimenti;
- salute animale e marchiatura di identificazione;
- importazione di prodotti di origine animale.
Nell’Allegato III sono stabilite misure igieniche specifiche per ungulati domestici, pollame, selvaggina da allevamento, selvaggina selvatica, carne trita, preparazioni, carne separata meccanicamente, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi vivi, prodotti ittici, latte di stalla e latticini, uova e prodotti di uova, cosce di rana e lumache, grassi animali, stomaci, vesciche e intestini trattati, gelatina.

Il Regolamento n. 854/2004/CE stabilisce regole specifiche dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Ai sensi del Regolamento, l’audit sulle buone pratiche di igiene comprende:
- informazioni sulla filiera alimentare;
- strutturazione e manutenzione degli impianti;
- igiene pre e post operativa;
- igiene del personale;
- formazione (igiene, procedure);
- controllo degli infestanti;
- qualità dell’acqua;
- controllo della temperatura;
- entrata-uscita dei prodotti alimentari (documenti);
mentre l’audit HACCP verte su:
- applicazione costante e adeguata delle procedure;
- conformità dei criteri microbiologici;
- conformità riguardo ai residui, alla contaminazione e alle sostanze proibite;
- assenza di pericoli fisici.
Particolari attenzioni devono essere verificate al controllo delle competenze del personale, verifica delle registrazioni rilevanti e campionamenti ogni volta che è necessario.

Ai sensi del Regolamento 882/CE/2004, se viene identificata una non conformità, l’autorità competente adotta misure al fine di garantire che gli operatori del settore alimentare pongano rimedio alla situazione attraverso:
- imposizione di misure di risanamento;
- limitazione o proibizione della collocazione sul mercato;
- richiamo, ritiro, distruzione;
- autorizzazione ad utilizzare i prodotti per altri impieghi;
- sospensione o ritiro della autorizzazione dello stabilimento;
- sospensione, chiusura completa o parziale;
- sospensione o ritiro della autorizzazione dello stabilimento;
- in caso di lotti provenienti da paesi terzi: sequestro, distruzione, rispedizione.
Altre misure ritenute appropriate.

Il Regolamento n. 2073/2005 definisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari in relazione al “pacchetto igiene” in vigore dal 1 gennaio 2006.
Per quanto concerne tale Regolamento, l’allegato 1 riporta sia i criteri di sicurezza alimentare per alcune categorie di alimenti  relativi a Listeria monocytogenes, Salmonella, enterotossine stafilococciche, Enterobacter sakazakii, E.coli, istamina con la relativa interpretazione dei risultati, sia i criteri di igiene del processo (diversi a seconda della tipologia di prodotto: carne, lattiero-caseari,uova, pesci, ortaggi frutta e derivati).
Se necessario, gli operatori del settore alimentare responsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi, in conformità all’allegato 2, per verificare se i criteri sono rispettati per l'intera durata del periodo di conservazione. In particolare ciò si applica agli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica in quanto mezzo di diffusione di tale batterio.
Interessante quanto stabilito all'articolo 9 che prevede che gli operatori del settore alimentare analizzino gli andamenti dei risultati delle prove e, in caso di una tendenza verso risultati insoddisfacenti, adottino provvedimenti adeguati.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, con deroga transitoria fino al 31 dicembre 2009 per i valori di Salmonella nella carne macinata, preparazioni a base di carne e nei prodotti a base di carne da consumare cotti immessi sul mercato nazionale di uno Stato membro.



 PROVVEDIMENTI Conferenza Stato/Regioni

Provv.  09.02.06 Linee guida Reg. 852/2004 in soGURI 259 del 07.11.06

Provv.  09.02.06 Linee guida Reg. 853/2004 in soGURI 259 del 07.11.06

Intesa 05.06.03 deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 2 853 del 2004. soGURI 36 del 13.02.07.

Intesa 05.06.03 deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovini e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 2 853 del 2004. soGURI 36 del 13.02.07.

Intesa 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007. soGURI n. 36 del 13.02.07.

Intesa linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. SoGURI n. 36 del 13.02.07

Provvedimento 16.11.06. Linee guida sui prodotti della pesca in soGURI 68 del 22.03.07

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". (Repertorio atti n. 93/CSR del 10 maggio 2007).
soGURI n. 124 del 30.05.07
 
ALTRI REGOLAMENTI COMUNITARI


-Reg. n. 1774/2002: Sottoprodotti di origine animale non uso umano.
-Reg. n. 921/2004 Latte e prodotti a base di latte: norme sanitarie produzione e commercializzazione. GUCE L163 del 30.04.04
-Reg. n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
-Reg. n. 37/2005 Controllo temperature alimenti surgelati. GUCE L338 del 22.12,05
-Reg. n. 183/2005 Igiene mangimi. GUCEL35 del 08.0205
-Conferenza Stato/Regioni 18.04.07
Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi. GURI 107 del 10.05.07
-Reg. n. 2075/2005: Carni: contaminazioni trichine. GUCE L338 del 22.12.05
-Determinazione 10 maggio 2007 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. (Repertorio n. 94/CSR del 10 maggio 2007). soGURI n. 124 del 30.05.07
-Reg. n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
-Regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – GUCE L 281/8 del 25.10.2007
-Regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sulle carni – GUCE L -281/12 del 25.10.2007
-Regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale – GUCE L 320/13 del 6.12.2007
-Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – GUCE L 322/12 del 7.12.2007
-Regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca – GUUE L 277/8 del 18.10.2008
-Regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli – GUUE L 277/15 del 18.10.2008
 

SANZIONI TRACCIABILITA’

D.Lgs. n. 190/2006 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento 178/2000/CE in GURI 118 del 23.05.2006


SANZIONI IGIENE

Dlgs 06.11.07 n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. SoGURI n. 261 del 09.11.2007 in vigore dal 24.11.2007

LE NOVITA’

Nuove procedure di registrazione o riconoscimento.

DIA – Dichiarazione di inizio attività - Planimetria e relazione tecnica
         (sostituisce precedente autorizzazione sanitaria; abolisce parere preventivo
          dell’A.S.L.)
          Presentazione: Sportello unico attività produttive del Comune
          Da Sportello a Dipartimento prevenzione A.S.L. per predisposizione
          registro imprese alimentari  (1° gennaio 2009)
DIA SEMPLICE: gli operatori non soggetti ad autorizzazione sanitaria ex art. 2  L. 30.04.62 n. 283 Disciplina igienica alimenti e bevande; efficacia immediata.
DIA DIFFERITA: gli operatori soggetti ad autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 30.04.62 n. 283 Disciplina igienica alimenti e bevande; 30/45 giorni; possibile sopralluogo ASL.
La più complessa procedura di RICONOSCIMENTO si differenzia da quella di registrazione (semplice o differita) perché si applica ai prodotti di origine animale (Reg. 853/2004) o se prescritto in precedenza dalla legislazione nazionale, e non senza che l’azienda abbia ricevuto obbligatoriamente almeno un’ispezione da parte dell’A.U.S.L.
Notifica di: - qualsivoglia cambiamento significativo;
                - chiusura dello stabilimento / esercizio.
False dichiarazioni: DPR n. 445 del 28.12.2000
La gestione delle DIA è di competenza regionale.

Controllo ed addestramento del personale: un salto di qualità dal punto di vista culturale.

La pubblica Amministrazione può delegare i controlli ad organismi terzi.

 
Abruzzo        DGR   n.  950  del 21.08.2006
        Determinazione n. DG11/124 del 10.09.2008
                   (deroghe per i prodotti tradizionali - (criteri microbiologici)

Basilicata      DGR n. 1119 del 08.08.2007
                   Determinazione n. 359 del 14.05.2008

Calabria        DGR n. 32 del 19.01.2007
                    DGR n. 523 del 30.07.2007
                    DGR n. 194 del 03.03.2008  (criteri microbiologici)

Campania      DGR  n.  796  del 16.06.2006 (Reg. 853/2004)
         DGR  n.  797  del 16.06.2006 (Reg. 852/2004)
         DGR n. 1976 del 16.11.2007 (criteri microbiologici)
                    DGR n. 1972 del 1611.2007 (deroga macellazione)

Emilia R.        DGR n. 970 del 02.07.2007
         Determina n. 9746 del 27.07.07
         Circ. sanità n. 965 del 30.07.07
                    DGR n. 1669 del 12.11.2007 (deroga macellazione)

Friuli VG        DGR.  n. 3160  del 22.12.2006
                    Circ. n. 1332/ul-c/2-7071/99 del 11.04.1999

Lazio             DGR  n.  275  del 16.05.2006
         Determina n. 2145 del 21.07.2006
         Circ. n. n. 11459/4V/15 del 30.01.2007
         Determina n. 1663 del 09.05.2007
         Determinazione direttore n. 3795 del 29.10.2007
         (criteri microbiologici)
                    DGR n. 1043 del 28.12.2007 (sostituzione paragrafo)

Liguria          DRG n. 386 del 20.04.2006
                    DGR   n. 1465  del 15.12.2006
                    Circ. n. 175364/77 del 27.12.2006

Lombardia     LR      n.     8  del 0204/2007
        Circ. sanità n. 11 del 06.04.2007
        DGR n. 4502 del 03.04.2007
                    Decreto direttoriale n. 4221 del 28.02.2007

Marche         DGR n. 339 del 27.03.2006
                   DGR n. 741 del 27.06.2006
                   DGR n. 340 del 16.04.2007
                   DGR n. 1366 del 26.11.2007 (deroga macellazione)
                   DGR n. 1367 de 26.11.2007 (produzione primaria)

Molise          DGR n. 1394 del 28.11.2007
       DGR n. 1395 del 28.11.2007
       DGR n. 57 del 28.01.2008 (deroga macellazione)
                  DGR n. 372 del 08.04.2008 (libretto sanitario)
 
Piemonte      LR    n.     38  del 29.12.2006 (somministrazione)
                   DGR n. 62 del 28.05.2007 (Reg. 852/2004)
        DGR n. 80-7606 del 26.11.2007
        DGR n. 4-9933 del 03.11.2008
        Indicazioni operative riguardanti l’attuazione e l’applicazione
        omogenea sul territorio della Regione Piemonte dei contenuti del
        Regolamento CE/853/2004 recante norme specifiche in materia di
        igiene per gli alimenti di origine animale e procedure per il
        riconoscimento delle unità produttive
                   Bur n. 47 del 20 Novembre 2008

Puglia           DGR   n.  713  del 28.05.2007
        DGR n. 158 del 19.02.2008 (criteri microbiologici)
        DGR n. 1924 del 21 ottobre 2008
        “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del
         parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
        alimentari. Indicazioni operative e approvazione modulistica”
        Modifiche ed integrazioni.
                    Bur n. 181 del 24 Novembre 2008

Sardegna      LR     n.      5  del 18.05.2006

Sicilia           Decreto 27.02.2008 (registrazione operatori)

Toscana        GPGR n.   40/r  del 01.08.2006
        DGR   n.  133 del 25.0208 (criteri microbiologici)
        Delibera n. 583 del 28.07.2008 (applicazione sanzioni)
        Deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 28 luglio 2008
        Linee di indirizzo per la verifica dell’applicazione del decreto
        legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in materia di sicurezza   
        alimentare
        Bur  n. 32 del 6 Agosto 2008
        Testo coordinato della dpgr 1 agosto 2006 n. 40/R (Regolamento di
        attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 Parlamento europeo e
        del Consiglio del 29 aprile 2004 all’igiene dei prodotti alimentari e del
        regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del 
        Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia
        di igiene per gli alimenti di origine animale)
                   Bur n. 27 – 8 Agosto 2008
 
Trentino AA   DGP n. 1755 del 01.09.2006
        DGP n. 2645 del 15.12.2006
        Delibera ASL n. 695/2007
        DGP n. 1528 del 20.07.2007
        DGP n. 159 del 01.02.2008 (libretto sanitario)
                   DGP n. 1438 del 28.04.2008 (registrazione operatori)
 
Umbria          DGR  n.  791  del 18.05.2005
         DGR  n.  295  del 22.02.2006
         DGR  n.  510  del 02.04.2007
         Dd    n. 5723 del 22.08.2007
         Dd    n. 8624 del 30.09.2008
         Sospensione temporanea rilascio libretti idoneità sanitaria
         in attesa definitiva soppressione - Proroga
         Bur 47 del 22.10.2008
         Dd n. 8626 del 30.09.2008
         DDGGRR n. 1199 e n. 1826/2003
         Requisiti igienico sanitari commercio prodotti alimentari
         sulle aree pubbliche: ulteriore differimento termini di adeguamento
         al 30 settembre 2009
                    Bur n. 47 del 22.10.2008

Valle d’Aosta  Rr n. 2 del 11.10.07 (somministrazione)

Veneto          DGR n. 2950 del 11.10.05 Latte crudo
                    DGR n. 1041 del 11.04.2006
                    DGR n. 2016 del 03.07.07 PMI
                    DGR n. 2019 del 22.07.2008 (libretto sanitario ora formativo)
                    DGR n. 2560 delm16.09.08 Carni rosse trichinella

OBIETTIVI POLITICI DELLA FIDA

1.    Elaborazione Testo unico sicurezza alimentare, come previsto dalla Legge di Semplificazione 2001 (Legge 29.07.2003 n. 229 - art. 6), che disciplini uniformemente sul territorio nazionale i contenuti essenziali delle dichiarazioni di inizio attività e delle domande di autorizzazione.

2.    Riordino del sistema sanzionatorio; con particolare riferimento alle responsabilità del settore primario ed, all’interno dello stesso settore commerciale, alle differenti capacità professionali ed organizzative tra le piccole e le medio-grandi strutture.

3.    Coordinamento dei controlli (Reg. 882 – art. 5) con un piano pluriennale ed una soluzione condivisa sui troppi Enti controllori. Lo Stato deve assicurare  una vigilanza costante, professionalmente ineccepibile, ma anche coerente.

4.    Costituzione di un’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, con un Comitato scientifico indipendente.
Per il coordinamento politico e di indirizzo viene oggi previsto un Organismo guidato dal Ministero della Salute, con la presenza del Ministero dell’Agricoltura, della Conferenza Stato / Regioni ed il supporto degli Organismi di rappresentanza delle categorie interessate.
Sarebbe necessaria, invece, un’Autorità slegata dal Ministero gestore, e quindi del tutto indipendente, a cui possano rivolgersi le Regioni, le imprese ed i cittadini, facendo tutti affidamento sull’autorevolezza scientifica dei componenti l’Autorità.

GLOSSARIO

- Acqua potabile: l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati dalla normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Alimento (o prodotto alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento.
- Analisi del rischio: processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.
- Analisi dei pericoli: processo che consiste nel raccogliere e valutare informazioni relative ai pericoli e alle condizioni che portano alla loro presenza, al fine di decidere quali di essi sono importanti per la sicurezza dei prodotti alimentari e andranno pertanto affrontati nell’ambito del piano HACCP.
- Autorità competente: l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Reg. CE o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo.
- CCP Punto critico di controllo: uno stadio del processo produttivo o distributivo in cui il controllo può essere applicato ed è essenziale per prevenire od eliminare un pericolo per la sicurezza alimentare o ridurlo ad un livello accettabile.
- CP Punto di controllo: identificato dall’analisi dei pericoli come essenziale al fine di controllare la probabilità dell’introduzione o della proliferazione nel prodotto o nell’ambiente di pericoli per la sicurezza dei prodotti alimentari.
- Codex Alimentarius: ente responsabile di stabilire standard riconosciuti internazionalmente , codici professionali e linee guida, uno dei quali è l’HACCP.
- Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.
- Comunicazione del rischio: lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio.
- Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.
- Contaminazione: la presenza o l’introduzione di un pericolo.
- Equivalente: riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi.
- Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi.
- Gestione del rischio: processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo.
- HACCP: un sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli di carattere rilevante per la sicurezza dei prodotti alimentari.
- Igiene degli alimenti: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto.
- Imballaggio: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore.
- Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.
Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che
svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti.
- Legislazione alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità Europea che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.
- Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- Pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento, o condizione in cui un alimento si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.
- Prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.
- Prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca;
- Prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
- Produzione primaria, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
- Recipiente ermeticamente chiuso: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli.
- Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
- Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo.
- Stabilimento: ogni unità di un’impresa del settore alimentare.
- Trattamento: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.
- Valutazione del rischio: processo su base scientifica costituito da quattro fasi:
individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio.