lunedì 30 gennaio 2012

Gestione in giudizio delle opposizioni a contestazione di violazioni al CdS

Mi è piaciuto molto questo articolo "analisi" apparso su FOXPOL.it di ieri e perciò lo ripropongo:

Il ricorso avverso il verbale ovvero quello presentato contro l´ordinanza-ingiunzione devono essere presentati nella forma del ricorso e devono contenere specifici elementi, a pena l´inammissibilità.
Il ricorso deve essere presentato al giudice di pace competente per il luogo in cui è stato commesso l´illecito amministrativo.
La sua presentazione non sospende l´esecuzione del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione impugnata salvo che il giudice, su richiesta dell´opponente, non disponga diversamente.
Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto ammissibile, il giudice di pace, entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria, emana un decreto che fissa l´udienza di comparizione e determina l´acquisizione degli atti necessari.
Se è confermato l´accertamento dell´illecito per la determinazione dell´entità della sanzione principale, il giudice non è vincolato al limite prefissato, che condiziona l´applicazione della sanzione da parte dall´organo accertatore.

RICORSO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Il ricorso avverso il verbale, ovvero quello presentato contro l´ordinanza-ingiunzione, devono essere presentati nella forma del ricorso e ad essi si applica il rito che disciplina le controversie in materia di lavoro.
I termini per proporre ricorso in opposizione al verbale o all´ordinanza sono di 30 giorni (60 per residenti all´estero). Si tratta di termini perentori tanto che quando il ricorso è proposto oltre i termini, il giudice alla prima udienza, lo dichiara inammissibile con sentenza.
Il ricorso può essere proposto anche a mezzo posta, assumendo come data di presentazione quella di spedizione della raccomandata.

Contenuto del ricorso in opposizione

Il ricorso di opposizione deve sempre contenere i seguenti elementi la cui mancanza può essere causa di inammissibilità:
• indicazione del giudice;
• nome, cognome, residenza o domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito;
• nome, cognome, residenza o domicilio, o la dimora del convenuto; se sono coinvolte persone giuridiche, associazioni o comitati, il ricorso deve indicarne la denominazione e la sede;
• l´oggetto della domanda;
• indicazione del titolo in base al quale ricorre;
• l´esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; cioè motivi per cui ci si oppone con estremi del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione del prefetto, fornendone numero di protocollo, autorità che l´ha emessa, data di emissione e di notificazione (si deve sempre allegare copia dell´ordinanza o del verbale con la prova dell´avvenuta notificazione;
• l´indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
• richiesta del ricorrente (causa pretendi), con impugnativa delle sanzioni accessorie, anche per motivi diversi da quelli per cui si ricorre contro il verbale o l´ordinanza-ingiunzione;
• firma del ricorrente (o di suo procuratore speciale),
• eventuale richiesta di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato o delle relative sanzioni accessorie.

Presentazione del ricorso in opposizione

Il ricorso può essere presentato al giudice di pace competente per il luogo in cui è stato commesso l´illecito amministrativo, alternativamente, mediante:
• deposito presso la cancelleria del giudice di pace adito, che ne rilascia copia per ricevuta;
• spedizione in plico postale raccomandato, diretto alla cancelleria del giudice di pace adito.

La presentazione del ricorso, in carta semplice, è tuttavia soggetta al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate.
L´opponente può presentare ricorso personalmente o a mezzo procuratore; non è prescritta l´assistenza di un legale, anche se in molti casi è consigliabile.
È sempre obbligatorio allegare al ricorso una copia del verbale da cui risulti chiaramente la data di contestazione o notificazione. Infatti, spetta sempre all´opponente, attraverso l´allegazione della prova della data in cui è avvenuta la notificazione, la dimostrazione del rispetto del termine per la presentazione del ricorso.

Possibilità di sospendere provvisoriamente l´applicazione delle sanzioni accessorie

La presentazione del ricorso non sospende l´esecuzione del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione impugnata, salvo che il giudice, su richiesta dell´opponente, non disponga diversamente.
Infatti, se ricorrono gravi e documentati motivi il giudice nella prima udienza di comparizione, sentite le parti, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell´applicazione delle sanzioni principali ed accessorie già irrogate fino alla decisione nel merito dell´opposizione.
Al procedimento di sospensione dell´applicazione delle sanzioni accessorie si applicano, in quanto compatibili, le regole del processo civile sull´adozione di misure cautelari.

PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Il giudizio d´opposizione costituisce un ordinario processo di cognizione, svolto con il rito del lavoro, con un procedimento particolarmente snello ed ha per oggetto l´atto amministrativo con il quale un organo di polizia stradale o il prefetto hanno applicato una sanzione amministrativa.

Valutazione preliminare dell´ammissibilità del ricorso

Il giudice, ricevuto il ricorso ed acquisita copia del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione, compie una prima verifica formale del ricorso stesso per vagliarne l´ammissibilità processuale e può dichiarare con sentenza che il ricorso è
• inammissibile perché:
- presentato oltre i termini previsti, da persona non legittimata, ovvero a giudice incompetente per territorio,
- notificato a soggetto non legittimato, o carente di uno di quegli elementi sopra indicati come indispensabili per la sua valida compilazione,
- presentato dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta o dopo aver presentato un ricorso al prefetto;
• ammissibile, fissando contemporaneamente la data dell´udienza di comparizione.

Costituzione del contraddittorio tra le parti e deposito degli atti

Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto ammissibile, il giudice di pace, entro 5 giorni dal deposito, emana un decreto che fissa l´udienza di comparizione delle parti e determina l´acquisizione degli atti necessari.
Tra il giorno di deposito del ricorso e quello dell´udienza di comparizione non devono decorrere più di 60 giorni (80 per notificazioni effettuate all´estero).
Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l´udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all´opponente, o al suo procuratore, e ai soggetti cui spetta la legittimazione passiva, anche a mezzo fax o per via telematica all´indirizzo elettronico indicato.
Il legittimato passivo del giudizio (cioè il prefetto) o quello della diversa amministrazione non statale da cui dipende l´agente accertatore) sono obbligati a presentare - almeno 10 giorni prima dell´udienza nella cancelleria del giudice - copia del verbale dell´organo di polizia stradale che ha compiuto l´accertamento, nonché elementi di prova dell´avvenuta contestazione o notificazione dell´infrazione per consentire a chi ha effettuato il ricorso di documentarsi adeguatamente.

Mancata presentazione dell´opponente alla prima udienza

Se alla prima udienza l´opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese.
L´effetto, tuttavia, non è automatico. Infatti, il giudice di pace non pronuncia l´ordinanza di convalida del verbale se:
• l´illegittimità del provvedimento risulta evidente, già dalla documentazione allegata dall´opponente.
• rileva un´omissione corrispondente dell´amministrazione che non si è costituita o non ha presentato la documentazione richiesta per legittimare la pretesa sanzionatorio.

In nessun caso, tuttavia, l´effetto automatico della conferma può essere interpretato nel senso opposto, cioè di accoglimento dell´opposizione, senza valutazione di merito, qualora l´amministrazione legittimata passiva non si sia costituita.

Poteri istruttori del giudice

Il giudice di pace ha poteri istruttori molto ampi. Infatti, su richiesta delle parti o anche d´ufficio, ha la possibilità di acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, di citare ed ascoltare testimoni senza particolari formalità.
L´unico limite alle acquisizioni di prove d´ufficio delle prove sembra essere costituito, come si è detto, dalla necessità che le prove stesse siano funzionali a verificare l´esistenza dei vizi che sono stati eccepiti dall´opponente nel ricorso o comunque precisati nel giudizio.
Anche a fronte dell´acquisizione di prove in modo viziato, tuttavia, la particolare natura del procedimento esclude che si verifichino nullità assolute perché i vizi di acquisizione possono essere sempre sanati durante il giudizio. In ogni momento infatti il giudice può indicare alle parti irregolarità di atti o documenti e assegnare un termine per provvedervi.

Partecipazione delle parti alle udienze e poteri istruttori

Durante tutto il procedimento sia l´opponente sia il legittimato passivo possono stare in giudizio personalmente, cioè senza necessità di difensore, oppure avvalersi di un legale che li sostituisca alle udienze.
L´amministrazione legittimata passiva può naturalmente avvalersi di uno o più funzionari delegati che la rappresentino.
Non è obbligatorio l´intervento dell´agente di polizia che ha accertato o verbalizzato l´infrazione anche se, spesso, viene citato dal giudice per avere maggiori ragguagli sul fatto.

Formazione della prova in dibattimento

La legge impone che il giudice si pronunci per l´accoglimento totale dell´opposizione, tutte le volte che non vi sono sufficienti prove della responsabilità dell´opponente.
L´onere di provare l´esistenza del fatto illecito e la colpevolezza del trasgressore o la responsabilità dell´obbligato in solido spettano, perciò, all´organo di polizia stradale che ha redatto il verbale e all´amministrazione, legittimata passiva nel giudizio.
Tuttavia, pur con gli inevitabili limiti connessi all´applicazione del principio sopraenunciato, il verbale di contestazione assume, nel giudizio di opposizione, il valore di prova privilegiata da cui può fondarsi la dimostrazione dell´esistenza del fatto illecito contestato. Nonostante il valore di atto pubblico riconosciuto al verbale di accertamento, nella sua valutazione, il giudice può confutare la ricostruzione dei fatti fornita dagli accertatori, qualora l´accertamento sia avvenuto in condizioni che possano dar luogo a un´erronea rappresentazione della realtà. Per confutare tale erronea rappresentazione non è necessaria la presentazione di querela di falso.
La pubblica amministrazione, legittimata passiva, per adempiere a tale onere, può introdurre nel giudizio documenti esplicativi dell´attività di accertamento, ma non può integrare una motivazione carente del verbale.

DECISIONE DEL RICORSO ED ESITI

Se l´opponente si presenta e il contraddittorio è regolarmente instaurato, il corso normale del giudizio si articola in una o più udienze (dibattimento), necessarie alla valutazione degli atti e dei fatti a conclusione dei quali il giudice provvede all´emissione della sentenza. Il giudice esaurita la discussione orale della causa invita le parti a precisare le loro conclusioni e quindi può:
• pronunciare immediatamente la sentenza leggendone immediatamente il dispositivo ed eventualmente redigendo, leggendo e depositando in cancelleria (contestualmente) anche la relativa motivazione;
• fissare una nuova udienza, su richiesta delle parti, concedendo loro un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinviando la causa all´udienza immediatamente successiva alla detta scadenza per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Possibili contenuti della sentenza

Dopo il dibattimento e la precisazione delle conclusioni delle parti, il giudizio si conclude con una sentenza che può avere diversi contenuti, quali:
• sentenza di rigetto dell´opposizione, quando il giudice valuta l´infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente: in questo caso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali;
• sentenza di accoglimento, che può essere parziale, totale o semplicemente modificativa dell´entità della sanzione applicata.

Valutazione della sanzione da parte del giudice in caso di rigetto dell´opposizione

Il giudice accoglie l´opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell´opponente e con la relativa sentenza può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto e così pure l´ordinanza che, se occorre, può modificare anche limitatamente all´entità della sanzione dovuta (che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale). Non si applica l´art. 113, c. 2 CPC e quindi non è consentito decidere secondo equità.
Se l´opposizione viene respinta (ed è perciò confermato l´accertamento dell´illecito), per la determinazione dell´entità della sanzione principale il giudice non è vincolato al limite prefissato da parte dall´organo accertatore e determina l´importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Questo principio, sancito più volte dalla Corte costituzionale, ha un´importante conseguenza: la sanzione pecuniaria può essere fissata dal giudice anche in misura pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
Se invece il giudice, rigettando il ricorso, non ha determinato nella sentenza la sanzione applicabile, il ricorrente è tenuto a pagare:
• la somma richiesta a seguito dell´iscrizione a ruolo del verbale (metà del massimo edittale più le spese di accertamento, di notificazione e processuali);
• la somma richiesta dall´ordinanza-ingiunzione, più le spese processuali, se il ricorso era stato presentato avverso l´ordinanza ingiunzione del prefetto;

Il caso non dovrebbe tuttavia ricorrere per l´espressa previsione del comma 11 dell´art. 7 del DLG n. 150/2011, secondo cui in caso di rigetto del ricorso, il giudice determina l´importo della sanzione (tra il minimo e il massimo edittale). Il giudice, peraltro, può disporre la rateizzazione del pagamento della sanzione.
Quando rigetta l´opposizione, il giudice non può escludere l´applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Esecuzione della sentenza di rigetto dell´opposizione

La sentenza di rigetto del ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell´amministrazione cui appartiene l´organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
L´esecuzione della sentenza può effettuarsi con riscossione coatta mediante ruolo esattoriale (ingiunzione fiscale quando in vigore), se necessario.

Spese di giudizio e risarcimento dei danni

Se il ricorso è respinto, il giudice condanna l´opponente al pagamento delle spese processuali che possono essere riscosse coattivamente dall´amministrazione procedente.
Se il ricorso è accolto, invece, il giudice può condannare l´amministrazione legittimata al pagamento delle spese processuali sostenute ovvero, se ricorrono giusti motivi, può compensarle tra le parti.
Il giudice di pace, invece, con la stessa sentenza di accoglimento dell´opposizione non può liquidare gli eventuali danni che l´applicazione del provvedimento impugnato, anche provvisoria, ha arrecato al ricorrente.
Per ottenere il risarcimento di tali danni, infatti, l´opponente deve agire in separato giudizio secondo le forme ordinarie del rito civile.

RIMEDI CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

La sentenza del giudice di pace è appellabile al tribunale nche qualora venga effettuato il pagamento della sanzione come stabilito nella medesima sentenza
Contro la sentenza di appello è ammesso il ricorso in Cassazione