Mi è piaciuto molto questo articolo "analisi" apparso su FOXPOL.it di ieri e perciò lo ripropongo:
Il ricorso avverso il verbale ovvero quello
presentato contro l´ordinanza-ingiunzione devono essere presentati nella
forma del ricorso e devono contenere specifici elementi, a pena
l´inammissibilità.
Il ricorso deve essere presentato al
giudice di pace competente per il luogo in cui è stato commesso
l´illecito amministrativo.
La sua presentazione non sospende
l´esecuzione del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione impugnata salvo
che il giudice, su richiesta dell´opponente, non disponga diversamente.
Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto
ammissibile, il giudice di pace, entro 5 giorni dal suo deposito in
cancelleria, emana un decreto che fissa l´udienza di comparizione e
determina l´acquisizione degli atti necessari.
Se è
confermato l´accertamento dell´illecito per la determinazione
dell´entità della sanzione principale, il giudice non è vincolato al
limite prefissato, che condiziona l´applicazione della sanzione da parte
dall´organo accertatore.
RICORSO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Il ricorso avverso il verbale, ovvero quello presentato contro
l´ordinanza-ingiunzione, devono essere presentati nella forma del
ricorso e ad essi si applica il rito che disciplina le controversie in
materia di lavoro.
I termini per proporre ricorso in
opposizione al verbale o all´ordinanza sono di 30 giorni (60 per
residenti all´estero). Si tratta di termini perentori tanto che quando
il ricorso è proposto oltre i termini, il giudice alla prima udienza, lo
dichiara inammissibile con sentenza.
Il ricorso può essere
proposto anche a mezzo posta, assumendo come data di presentazione
quella di spedizione della raccomandata.
Contenuto del ricorso in opposizione
Il ricorso di opposizione deve sempre contenere i seguenti elementi la cui mancanza può essere causa di inammissibilità:
• indicazione del giudice;
• nome, cognome, residenza o domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito;
•
nome, cognome, residenza o domicilio, o la dimora del convenuto; se
sono coinvolte persone giuridiche, associazioni o comitati, il ricorso
deve indicarne la denominazione e la sede;
• l´oggetto della domanda;
• indicazione del titolo in base al quale ricorre;
•
l´esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda
la domanda con le relative conclusioni; cioè motivi per cui ci si oppone
con estremi del verbale o dell´ordinanza-ingiunzione del prefetto,
fornendone numero di protocollo, autorità che l´ha emessa, data di
emissione e di notificazione (si deve sempre allegare copia
dell´ordinanza o del verbale con la prova dell´avvenuta notificazione;
•
l´indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in
comunicazione;
• richiesta del ricorrente (causa pretendi), con
impugnativa delle sanzioni accessorie, anche per motivi diversi da
quelli per cui si ricorre contro il verbale o l´ordinanza-ingiunzione;
• firma del ricorrente (o di suo procuratore speciale),
• eventuale richiesta di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato o delle relative sanzioni accessorie.
Presentazione del ricorso in opposizione
Il ricorso può essere presentato al giudice di pace competente
per il luogo in cui è stato commesso l´illecito amministrativo,
alternativamente, mediante:
• deposito presso la cancelleria del giudice di pace adito, che ne rilascia copia per ricevuta;
• spedizione in plico postale raccomandato, diretto alla cancelleria del giudice di pace adito.
La presentazione del ricorso, in carta semplice, è tuttavia
soggetta al pagamento del contributo unificato e delle spese
forfetizzate.
L´opponente può presentare ricorso
personalmente o a mezzo procuratore; non è prescritta l´assistenza di un
legale, anche se in molti casi è consigliabile.
È sempre
obbligatorio allegare al ricorso una copia del verbale da cui risulti
chiaramente la data di contestazione o notificazione. Infatti, spetta
sempre all´opponente, attraverso l´allegazione della prova della data in
cui è avvenuta la notificazione, la dimostrazione del rispetto del
termine per la presentazione del ricorso.
Possibilità di sospendere provvisoriamente l´applicazione delle sanzioni accessorie
La presentazione del ricorso non sospende l´esecuzione del
verbale o dell´ordinanza-ingiunzione impugnata, salvo che il giudice, su
richiesta dell´opponente, non disponga diversamente.
Infatti, se ricorrono gravi e documentati motivi il giudice nella prima
udienza di comparizione, sentite le parti, può disporre, con ordinanza
non impugnabile, la sospensione dell´applicazione delle sanzioni
principali ed accessorie già irrogate fino alla decisione nel merito
dell´opposizione.
Al procedimento di sospensione
dell´applicazione delle sanzioni accessorie si applicano, in quanto
compatibili, le regole del processo civile sull´adozione di misure
cautelari.
PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Il giudizio d´opposizione costituisce un ordinario processo di
cognizione, svolto con il rito del lavoro, con un procedimento
particolarmente snello ed ha per oggetto l´atto amministrativo con il
quale un organo di polizia stradale o il prefetto hanno applicato una
sanzione amministrativa.
Valutazione preliminare dell´ammissibilità del ricorso
Il giudice, ricevuto il ricorso ed acquisita copia del verbale o
dell´ordinanza-ingiunzione, compie una prima verifica formale del
ricorso stesso per vagliarne l´ammissibilità processuale e può
dichiarare con sentenza che il ricorso è
• inammissibile perché:
- presentato oltre i termini previsti, da persona non legittimata, ovvero a giudice incompetente per territorio,
- notificato a soggetto non legittimato, o carente di uno di quegli
elementi sopra indicati come indispensabili per la sua valida
compilazione,
- presentato dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta o dopo aver presentato un ricorso al prefetto;
• ammissibile, fissando contemporaneamente la data dell´udienza di comparizione.
Costituzione del contraddittorio tra le parti e deposito degli atti
Se il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è ritenuto
ammissibile, il giudice di pace, entro 5 giorni dal deposito, emana un
decreto che fissa l´udienza di comparizione delle parti e determina
l´acquisizione degli atti necessari.
Tra il giorno di
deposito del ricorso e quello dell´udienza di comparizione non devono
decorrere più di 60 giorni (80 per notificazioni effettuate all´estero).
Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l´udienza
di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria,
all´opponente, o al suo procuratore, e ai soggetti cui spetta la
legittimazione passiva, anche a mezzo fax o per via telematica
all´indirizzo elettronico indicato.
Il legittimato passivo
del giudizio (cioè il prefetto) o quello della diversa amministrazione
non statale da cui dipende l´agente accertatore) sono obbligati a
presentare - almeno 10 giorni prima dell´udienza nella cancelleria del
giudice - copia del verbale dell´organo di polizia stradale che ha
compiuto l´accertamento, nonché elementi di prova dell´avvenuta
contestazione o notificazione dell´infrazione per consentire a chi ha
effettuato il ricorso di documentarsi adeguatamente.
Mancata presentazione dell´opponente alla prima udienza
Se alla prima udienza l´opponente o il suo difensore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede
sulle spese.
L´effetto, tuttavia, non è automatico. Infatti,
il giudice di pace non pronuncia l´ordinanza di convalida del verbale
se:
• l´illegittimità del provvedimento risulta evidente, già dalla documentazione allegata dall´opponente.
•
rileva un´omissione corrispondente dell´amministrazione che non si è
costituita o non ha presentato la documentazione richiesta per
legittimare la pretesa sanzionatorio.
In nessun caso,
tuttavia, l´effetto automatico della conferma può essere interpretato
nel senso opposto, cioè di accoglimento dell´opposizione, senza
valutazione di merito, qualora l´amministrazione legittimata passiva non
si sia costituita.
Poteri istruttori del giudice
Il giudice di pace ha poteri istruttori molto ampi. Infatti, su
richiesta delle parti o anche d´ufficio, ha la possibilità di acquisire
documentazione probatoria di ogni tipo, di citare ed ascoltare testimoni
senza particolari formalità.
L´unico limite alle
acquisizioni di prove d´ufficio delle prove sembra essere costituito,
come si è detto, dalla necessità che le prove stesse siano funzionali a
verificare l´esistenza dei vizi che sono stati eccepiti dall´opponente
nel ricorso o comunque precisati nel giudizio.
Anche a fronte
dell´acquisizione di prove in modo viziato, tuttavia, la particolare
natura del procedimento esclude che si verifichino nullità assolute
perché i vizi di acquisizione possono essere sempre sanati durante il
giudizio. In ogni momento infatti il giudice può indicare alle parti
irregolarità di atti o documenti e assegnare un termine per provvedervi.
Partecipazione delle parti alle udienze e poteri istruttori
Durante tutto il procedimento sia l´opponente sia il legittimato
passivo possono stare in giudizio personalmente, cioè senza necessità
di difensore, oppure avvalersi di un legale che li sostituisca alle
udienze.
L´amministrazione legittimata passiva può naturalmente avvalersi di uno o più funzionari delegati che la rappresentino.
Non è obbligatorio l´intervento dell´agente di polizia che ha
accertato o verbalizzato l´infrazione anche se, spesso, viene citato dal
giudice per avere maggiori ragguagli sul fatto.
Formazione della prova in dibattimento
La legge impone che il giudice si pronunci per l´accoglimento
totale dell´opposizione, tutte le volte che non vi sono sufficienti
prove della responsabilità dell´opponente.
L´onere di provare
l´esistenza del fatto illecito e la colpevolezza del trasgressore o la
responsabilità dell´obbligato in solido spettano, perciò, all´organo di
polizia stradale che ha redatto il verbale e all´amministrazione,
legittimata passiva nel giudizio.
Tuttavia, pur con gli
inevitabili limiti connessi all´applicazione del principio
sopraenunciato, il verbale di contestazione assume, nel giudizio di
opposizione, il valore di prova privilegiata da cui può fondarsi la
dimostrazione dell´esistenza del fatto illecito contestato. Nonostante
il valore di atto pubblico riconosciuto al verbale di accertamento,
nella sua valutazione, il giudice può confutare la ricostruzione dei
fatti fornita dagli accertatori, qualora l´accertamento sia avvenuto in
condizioni che possano dar luogo a un´erronea rappresentazione della
realtà. Per confutare tale erronea rappresentazione non è necessaria la
presentazione di querela di falso.
La pubblica
amministrazione, legittimata passiva, per adempiere a tale onere, può
introdurre nel giudizio documenti esplicativi dell´attività di
accertamento, ma non può integrare una motivazione carente del verbale.
DECISIONE DEL RICORSO ED ESITI
Se l´opponente si presenta e il contraddittorio è regolarmente
instaurato, il corso normale del giudizio si articola in una o più
udienze (dibattimento), necessarie alla valutazione degli atti e dei
fatti a conclusione dei quali il giudice provvede all´emissione della
sentenza. Il giudice esaurita la discussione orale della causa invita le
parti a precisare le loro conclusioni e quindi può:
• pronunciare
immediatamente la sentenza leggendone immediatamente il dispositivo ed
eventualmente redigendo, leggendo e depositando in cancelleria
(contestualmente) anche la relativa motivazione;
• fissare una nuova
udienza, su richiesta delle parti, concedendo loro un termine non
superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinviando la
causa all´udienza immediatamente successiva alla detta scadenza per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Possibili contenuti della sentenza
Dopo il dibattimento e la precisazione delle conclusioni delle
parti, il giudizio si conclude con una sentenza che può avere diversi
contenuti, quali:
• sentenza di rigetto dell´opposizione, quando il
giudice valuta l´infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente: in
questo caso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali;
• sentenza di accoglimento, che può essere parziale, totale o semplicemente modificativa dell´entità della sanzione applicata.
Valutazione della sanzione da parte del giudice in caso di rigetto dell´opposizione
Il giudice accoglie l´opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell´opponente e con la relativa
sentenza può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto e
così pure l´ordinanza che, se occorre, può modificare anche
limitatamente all´entità della sanzione dovuta (che è determinata in una
misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale). Non si applica
l´art. 113, c. 2 CPC e quindi non è consentito decidere secondo equità.
Se l´opposizione viene respinta (ed è perciò confermato
l´accertamento dell´illecito), per la determinazione dell´entità della
sanzione principale il giudice non è vincolato al limite prefissato da
parte dall´organo accertatore e determina l´importo della sanzione in
una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla
legge per la violazione accertata.
Questo principio, sancito
più volte dalla Corte costituzionale, ha un´importante conseguenza: la
sanzione pecuniaria può essere fissata dal giudice anche in misura pari a
quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
Se
invece il giudice, rigettando il ricorso, non ha determinato nella
sentenza la sanzione applicabile, il ricorrente è tenuto a pagare:
•
la somma richiesta a seguito dell´iscrizione a ruolo del verbale (metà
del massimo edittale più le spese di accertamento, di notificazione e
processuali);
• la somma richiesta dall´ordinanza-ingiunzione, più
le spese processuali, se il ricorso era stato presentato avverso
l´ordinanza ingiunzione del prefetto;
Il caso non
dovrebbe tuttavia ricorrere per l´espressa previsione del comma 11
dell´art. 7 del DLG n. 150/2011, secondo cui in caso di rigetto del
ricorso, il giudice determina l´importo della sanzione (tra il minimo e
il massimo edittale). Il giudice, peraltro, può disporre la
rateizzazione del pagamento della sanzione.
Quando rigetta
l´opposizione, il giudice non può escludere l´applicazione delle
sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Esecuzione della sentenza di rigetto dell´opposizione
La sentenza di rigetto del ricorso costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice. Il pagamento
della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla
notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio
dell´amministrazione cui appartiene l´organo accertatore, con le
modalità di pagamento da questa determinate.
L´esecuzione
della sentenza può effettuarsi con riscossione coatta mediante ruolo
esattoriale (ingiunzione fiscale quando in vigore), se necessario.
Spese di giudizio e risarcimento dei danni
Se il ricorso è respinto, il giudice condanna l´opponente al
pagamento delle spese processuali che possono essere riscosse
coattivamente dall´amministrazione procedente.
Se il ricorso è
accolto, invece, il giudice può condannare l´amministrazione
legittimata al pagamento delle spese processuali sostenute ovvero, se
ricorrono giusti motivi, può compensarle tra le parti.
Il
giudice di pace, invece, con la stessa sentenza di accoglimento
dell´opposizione non può liquidare gli eventuali danni che
l´applicazione del provvedimento impugnato, anche provvisoria, ha
arrecato al ricorrente.
Per ottenere il risarcimento di tali
danni, infatti, l´opponente deve agire in separato giudizio secondo le
forme ordinarie del rito civile.
RIMEDI CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE
La sentenza del giudice di pace è appellabile al tribunale nche
qualora venga effettuato il pagamento della sanzione come stabilito
nella medesima sentenza
Contro la sentenza di appello è ammesso il ricorso in Cassazione