I sistemi informativi delle amministrazioni dell'Interno e dei Trasporti saranno collegati in via telematica per garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio delle patenti di guida e l'acquisizione di quelli relativi alla loro revoca.
Lo stabilisce il decreto del ministero dell'Interno 24 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per consentire la sperimentazione delle procedure di scambio delle informazioni. Lo scambio delle informazioni avverrà tra il sistema informativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzato e amministrato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e quello del ministero dell'Interno, realizzato e amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
La procedura prevede che il ministero dei Trasporti trasmetta al ministero dell'Interno, entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, l'elenco dei candidati; il ministero dell'Interno provvede a rendere disponibile alle prefetture il sistema per la trasmissione, in via telematica, delle informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio delle patenti, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le sedute di esame.
Alle prefetture affluiscono infatti le informazioni, per mezzo del collegamento telematico con il sistema informativo del casellario giudiziale e delle questure, le quali provvedono entro le 24 ore successive alla richiesta mediante risposta positiva o negativa della sussistenza del requisito ostativo; dopo aver provveduto alla cancellazione di quelli non pertinenti, le prefetture procedono alla lettura dei dati, per verificare l'eventuale sussistenza di situazioni ostative, e alla trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio delle patenti di guida ai soggetti per i quali non sussistono i requisiti.
La procedura prevede che il ministero dei Trasporti trasmetta al ministero dell'Interno, entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, l'elenco dei candidati; il ministero dell'Interno provvede a rendere disponibile alle prefetture il sistema per la trasmissione, in via telematica, delle informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio delle patenti, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le sedute di esame.
Alle prefetture affluiscono infatti le informazioni, per mezzo del collegamento telematico con il sistema informativo del casellario giudiziale e delle questure, le quali provvedono entro le 24 ore successive alla richiesta mediante risposta positiva o negativa della sussistenza del requisito ostativo; dopo aver provveduto alla cancellazione di quelli non pertinenti, le prefetture procedono alla lettura dei dati, per verificare l'eventuale sussistenza di situazioni ostative, e alla trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio delle patenti di guida ai soggetti per i quali non sussistono i requisiti.
FONTE: MINISTERO DELL'INTERNO 15.11.2011