«Ordinanze Ztl illegittime» Annullate le "multe" (sanzioni amministrative)
LEGGI & CAVILLI. Il giudice di pace, ispirandosi alla Cassazione e al Tar della Campania, accoglie il ricorso presentato da una automobilista entrata 61 volte. Per l'organo giudicante sono di competenza della dirigenza comunale, mentre risultano firmate dai sindaci Sironi e Zanotto
Verona. Sbaglia una lettera e demolisce la Ztl. Fa ricorso per non pagare una multa e spazza via 11 anni di divieti e contravvenzioni. Automobilisti alla riscossa. Che succede? Nientepopodimeno che la Zona a traffico limitato a Verona non esiste perché è nata con un vizio di forma: non doveva essere un sindaco a istituirla, ma un dirigente comunale. Lo dice la legge, lo ha scoperto l'avvocato Edoardo Giacino che difendeva l'automobilista e lo ha ribadito nella sua sentenza (3568/11), destinata a far sicuramente rumore, il giudice di pace Carlo Degani nella causa civile promossa da Flora Carlotti contro il Comune.
RAGIONI DI DIRITTO. E' scritto in stretto burocratese, nero su bianco, in tre paginette, ma nella sostanza è un provvedimento chiarissimo. Cos'è accaduto? E' presto detto. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso presentato contro il Comune da Flora Carlotti che si era vista recapitare a casa 61 contravvenzioni per avere violato i varchi della Ztl, «priva della necessaria autorizzazione». Non deve pagarle poiché, ha sancito il magistrato: «...L'opposizione è fondata e va pertanto accolta». E lo spiega: «Il Giudice di pace ha il potere di sindacare, incidentalmente, la legittimità degli atti amministrativi e, in caso ravvisi la sussistenza di un vizio di legittimità, può disapplicare l'atto amministrativo viziato». In soldoni dice: se le ordinanze che hanno istituito la Ztl sono illegittime, di conseguenza, lo sono anche le contravvenzioni elevate in suo nome.
RAGIONI DI FATTO. Ma andiamo con calma. Cosa è successo? Perché le ordinanze che hanno creato la Ztl dovrebbero essere illegittime? Partiamo dall'inizio e diciamolo subito: è tutta colpa di una targa, o meglio, di una lettera, e lo racconta bene il sito Veronaparla.com. Flora Carlotti, che abita in centro, quando chiese il pass per la Ztl trascrisse male una lettera per avere il permesso: la invertì (invece di RL scrisse LR ) senza accorgersene e per tre mesi passò sotto l'occhio elettronico in tutta tranquillità. Poi un giorno la sgradita sorpresa: 61 multe e quasi 6mila euro da pagare. Flora Carlotti rimase interdetta, un disastro. Tuttavia pensava di risolvere l'inghippo dimostrando al Comune che l'autovettura in questione era sua e che si era trattato solo di un errore. Ma niente.
La signora Carlotti si è rivolta allora all'avvocato Giacino, che inizialmente con Palazzo Barbieri ha optato per la linea morbida facendo leva sulla "buona fede". Niente da fare. L'avvocato allora si messo a studiare leggi, fascicoli, ordinanze, disposizioni, codici finché è incappato nel testo Unico sugli enti locali istituito nel 2000.
SORPRESA. Bingo! Perché? Perché né il sindaco Michela Sironi che ha introdotto la Ztl proprio nel 2000 (ma alcuni mesi dopo l'emanazione del Testo unico), né il sindaco Paolo Zanotto, che l'ha ampliata nel 2005, avevano tenuto conto delle modifiche nelle competenze che il testo unico aveva nel frattempo istituito tra organi comunali (sindaco, giunta, consiglio e dirigenti): al sindaco spettano le funzioni di «indirizzo politico», al dirigente spetta la «gestione ordinaria». E poiché l'avvocato ha dimostrato che la Ztl non è una faccenda politica, ecco che il giudice ha dato ragione alla signora Flora annullandole tutte le multe, poiché, spiega: «... i due provvedimenti (Sironi-Zanotto ndr) inerenti la disciplina della circolazione nella Ztl appaiono affetti dal vizio di legittimità inerente l'incompetenza dell'Organo emanante (sic!) dato che i provvedimenti in tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali rientrano nella competenza della dirigenza comunale». «Accertata perciò l'illegittimità delle ordinanze sulla base delle quali emessi gli opposti verbali, dette ordinanze vanno, con riferimento ai rapporti de quibus, disapplicate facendo, conseguentemente, venire meno la legittimità delle pretese sanzionatorie».
Fin qui la sentenza, che ha superato la contraria giurisprudenza (era il 2006 ndr) del Tar del Veneto. E sul problema delle spese? Salomonica la decisione del giudice. Ecco cosa dice: «Attesa, infine, la complessità della questione di diritto sollevata nella presente causa nonché la divergente giurisprudenza formatasi sul punto, si reputa sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio».
COMPENSAZIONE. Magra consolazione per il Comune che ora rischia di essere preso d'assalto da orde di automobilisti imbufaliti, ma pronti a sventolare la sentenza sotto Palazzo Barbieri.
FONTE: www.larena.it