domenica 18 dicembre 2011

Polizia Veterinaria in Sicilia:Modello IV elettronico per le movimentazioni intraregionali di bovini, ovi-caprini e suini.

Anche la Regione Sicilia si adegua al resto della penisola (con DECRETO 27 settembre 2011), che aveva già approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina, modificando l'allegato IV (GU n. 149 del 29-6-2006)


DECRETO 27 settembre 2011.
Modello IV elettronico per le movimentazioni intraregionali di bovini, ovi-caprini e suini.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato conR.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei  dipartimenti regionali.Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino dei Servizi sanitari regionali;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l’attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi di animali della specie bovina e suina”;
Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002, concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE;
Visto il D.M. 4 maggio 2006, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - modifica allegato IV;
Visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 concernente la protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il D.M. 16 maggio 2007, che abroga il D.M. 4 maggio 2006 e sostituisce l’allegalo IV del D.P.R. n. 317/96;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, concernente “Attuazione della direttiva n. 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini”;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, ove è espressamente previsto che i detentori, per la compilazione e trasmissione del modello IV, possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l’utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa;
Vista la decisione comunitaria CE n. 132 del 13 febbraio 2006 che sancisce l’ufficialità della BDN e ne riconosce il carattere pienamente operativo;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inerente il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il D.M. 2 luglio 1992, n. 453, con cui è stato adottato il regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il D.M. 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante, il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Considerato che la Banca dati nazionale bovina contiene tutte le informazioni relative alle strutture, agli operatori e agli animali, garantendo il valore di riferimento ufficiale ai dati ivi registrati, in particolare a quelli anagrafici e strutturali;
Considerato che il livello di operatività della Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica ed il grado di implementazione delle aziende e degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina a livello regionale, consentono la tracciabilità delle movimetazioni animali;
Considerato che l’accesso degli operatori alla Banca dati nazionale, per le operazioni registrazione e di validazione, avviene esclusivamente mediante l’utilizzo di certificato
elettronico di identità;
Vista la nota prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, relativa alle problematiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi, tubercolosi e leucosi -
Implementazione Sistema SANAN con cui il Ministero del lavoro, salute e politiche socia1i, tra l’altro, ha fatto presente che l’immissione e l’aggiornamento nel sistema SANAN dei dati relativi ai controlli ed allo stato sanitario delle aziende, sono requisiti essenziali per la valutazione oggettiva sullo stato di avanzamento dei piani di eradicazione e sulla loro efficacia;
Considerato che in ossequio alla nota ministeriale prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, si è provveduto ad implementare ed aggiornare il sistema SANAN con i dati dell’attività corrente ed i dati storici fino all’anno 2006 compreso;
Considerato che la Banca dati nazionale ha predisposto la funzionalità per la stampa del modello IV nonché per la generazione e gestione dello stesso in modalità elettronica;
Considerato che la completezza dei dati e l’elevato livello di implementazione della Banca dati nazionale raggiunto in Sicilia possono consentire l’utilizzo del modello
IV in modalità elettronica;
Ritenuto di dovere vietare l’utilizzo di modelli IV compilati manualmente con le indicazioni relative alle aziende ed ai capi, al fine di evitare errori di trascrizione e/o di successiva interpretazione che possono determinare anomalie in Banca dati nazionale;
Ritenuto, altresì, di potere procedere all’utilizzazione, in fase sperimentale e limitatamente alle movimentazioni intra regionali, del modello IV in modalità elettronica COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
16 28-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 45
quale strumento per un migliore controllo delle movimentazioni da parte degli organi ufficiali e per snellire i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli animali;
Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello IV, che scorta le movimentazioni di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina, dovrà essere compilato e stampato utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità presente nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica nel sito del Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.sanita.it).
Art. 2
1. Il modello IV che scorta le movimentazioni intraregionali di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, provenienti da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica o, comunque, non sottoposti a divieto di spostamento,
potrà essere generato in modalità elettronica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
2. Il modello IV che scorta le movimentazioni intraregionali di animali appartenenti alla specie suina, provenienti da aziende accreditate nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus o, comunque, non sottoposti a divieto di spostamento, potrà essere generato in modalità elettronica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
3. La validazione del modello IV elettronico, effettuata in Banca dati nazionale dal servizio veterinario competente tramite l’utilizzo dell’apposita funzione, sostituisce la firma, qualora prevista, del veterinario ufficiale apposta in calce alla sezione attestazione sanitaria.
Art. 3
1. Il trasportatore è tenuto a richiedere al detentore una copia cartacea generata alla fine del processo di elaborazione del mod. IV elettronico che deve scortare gli animali fino a destinazione. A fine destinazione tale copia deve essere trattenuta dal trasportatore.
2. L’archivio ufficiale dei modelli IV elettronici è tenuto presso la Banca dati nazionale, dell’anagrafe zootecnica.
Art. 4
Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dal presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. l96/99.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regionale della salute, all’indirizzo   www.regione.sicilia.it/sanita.
Palermo, 27 settembre 2011.
RUSSO