Adozione dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
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LEGGE 5 aprile 2011, n. 5 (Regione Sicilia).Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale
"Stralcio"
Art. 6.
Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 22 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.
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Legge n.122/2010 che modifica la legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed introduce, con l'art. 49 la Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
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DECRETO 6 novembre 2009 REGIONE SICILIA.Semplificazione della dichiarazione di inizio attività per la produzione primaria di cui al decreto 27 febbraio 2008, relativo a linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari.
Modello
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA` (D.I.A.) AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE
IMPRESE ALIMENTARI (REGOLAMENTO CE N. 852/2004)
DECRETO 6 NOVEMBRE 2009 DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ:
SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA
PRODUZIONE PRIMARIA DI CUI AL DECRETO 27 FEBBRAIO 2008
IMPRESE ALIMENTARI (REGOLAMENTO CE N. 852/2004)
DECRETO 6 NOVEMBRE 2009 DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ:
SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA
PRODUZIONE PRIMARIA DI CUI AL DECRETO 27 FEBBRAIO 2008
ALLO SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL
COMUNE DI __________________
Oggetto: Decreto 6 novembre 2009 dell’Assessorato Regionale alla Sanità.ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL
COMUNE DI __________________
Registrazione delle attività alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n° 852
del 2004 e dell’art. 31 del Regolamento CE n° 882 del 2004.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________
(prov. di ___________) il ______________ e residente a _________________________ (prov. di
__________) in via _________________________ n° ____________ nella qualità di titolare
dell’azienda agricola omonima, nonché di operatore del settore alimentare operante nell’ambito
della produzione primaria, ai sensi del Decreto 6 novembre 2009 dell’Assessorato alla Sanità,
CHIEDE
che venga effettuata la registrazione dell’attività alimentare, esercitata dalla sottoscritta nell’ambitodella propria azienda agricola, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n° 852 del 2004 e dell’art. 31
del Regolamento CE n° 882 del 2004.
A tal fine e scopo comunica i dati relativi all’attività esercitata così riassunti:
1. DENOMINAZIONE: __________________________________________
2. RAGIONE SOCIALE: ________________________________________
3. CODICE FISCALE: __________________________________________
4. PARTITA IVA: ______________________________________________
5. SEDE OPERATIVA: _________________________________________
6. SEDE LEGALE: ____________________________________________
7. TIPO DI ATTIVITA’:
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
8. DATA DI INIZIO ATTIVITA’: __________________
9. FASCICOLO AZIENDALE: n° di validazione ________________
IL RICHIEDENTE
________________________________________
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ (prov. di Enna) il
__________________ e residente a _________________ (prov. di __________) in via
_________________ n° ______, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett.
a), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 (certificazione antimafia),
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
dichiarazioni mendaci, di formazione e/o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successivemodificazioni.
IL DICHIARANTE
Autenticazione Firma ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
(in alternativa all’autenticazione, allegare copia di un documento d’identità)
____________________________________________
(in alternativa all’autenticazione, allegare copia di un documento d’identità)
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Decreto 20 Novembre 2007 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.(GU n. 301 del 29-12-2007)
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"Stralcio"
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- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
Circolare Assessoriale 9 ottobre 2003, n. 8 Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 novembre 2003, n. 49.Con Circ.Ass. 9 febbraio 2004, n. 1 sono state apportate modifiche alla presente circolare.
"Stralcio"
Sono pervenuti a questa Amministrazione diversi quesiti circa alcune modalità applicative della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le amministrazioni
comunali, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle sottoelencate
problematiche.
Art. 2, comma 2, lettera d), legge regionale n. 28/1999. Produttori agricoli
La norma in argomento prevede che nel territorio della Regione le disposizioni contenute nella
legge regionale n. 28/1999 non si applicano ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione e le
modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto: orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è stato
sostituito il contenuto dell'art. 2135 del codice civile con la ridefinizione dell'imprenditore agricolo
e delle attività che possono essere svolte dal medesimo.
Pertanto, nel caso di attività di vendita svolta da imprenditori agricoli e loro associati occorre fare
riferimento al predetto decreto e non più alla legge n. 59/1963.
Si ritiene, infatti, che il predetto decreto legislativo in virtù del rinvio dinamico alla normativa
nazionale previsto dalla legge regionale n. 28/1999 trovi applicazione nel territorio della Regione
siciliana.
In ordine ai requisiti previsti per l'esercizio della suddetta attività si richiama, in particolare, il
parere del MAP prot. n. 547636 del 5 febbraio 2003.
Con il suddetto parere il Ministero, sebbene confermi che il predetto decreto legislativo n.
228/2001, nel prevedere l'istituto della comunicazione non fa esplicito richiamo al possesso dei
requisiti dei locali nei quali esercitare, al rispetto dei regolamenti di polizia urbana annonaria ed
igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi e alle norme urbanistiche, nonché quelle relative alla
destinazione d'uso degli stessi, ritiene comunque che il rispetto dei predetti requisiti è
imprescindibile ove i medesimi facciano riferimento all'esercizio dell'attività commerciale.
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le amministrazioni
comunali, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle sottoelencate
problematiche.
Art. 2, comma 2, lettera d), legge regionale n. 28/1999. Produttori agricoli
La norma in argomento prevede che nel territorio della Regione le disposizioni contenute nella
legge regionale n. 28/1999 non si applicano ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione e le
modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto: orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è stato
sostituito il contenuto dell'art. 2135 del codice civile con la ridefinizione dell'imprenditore agricolo
e delle attività che possono essere svolte dal medesimo.
Pertanto, nel caso di attività di vendita svolta da imprenditori agricoli e loro associati occorre fare
riferimento al predetto decreto e non più alla legge n. 59/1963.
Si ritiene, infatti, che il predetto decreto legislativo in virtù del rinvio dinamico alla normativa
nazionale previsto dalla legge regionale n. 28/1999 trovi applicazione nel territorio della Regione
siciliana.
In ordine ai requisiti previsti per l'esercizio della suddetta attività si richiama, in particolare, il
parere del MAP prot. n. 547636 del 5 febbraio 2003.
Con il suddetto parere il Ministero, sebbene confermi che il predetto decreto legislativo n.
228/2001, nel prevedere l'istituto della comunicazione non fa esplicito richiamo al possesso dei
requisiti dei locali nei quali esercitare, al rispetto dei regolamenti di polizia urbana annonaria ed
igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi e alle norme urbanistiche, nonché quelle relative alla
destinazione d'uso degli stessi, ritiene comunque che il rispetto dei predetti requisiti è
imprescindibile ove i medesimi facciano riferimento all'esercizio dell'attività commerciale.
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-CIRCOLARE N. 3472/C del 18 novembre 1999 (OGGETTO : contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda - Articolo 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.)).
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- Legge 26 luglio 1965, n. 976 .Interpretazione autentica della legge 9 febbraio1963, n. 59
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- Legge 14 giugno 1964, n. 477 recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti
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- Legge 9 febbraio 1963, n. 59.Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti
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La vendita diretta dei prodotti agricoli (in sintesi):
La vendita diretta dei prodotti agricoli (in sintesi):
Le principali innovazioni possono così riassumersi:
Possibilità per “gli imprenditori agricoli, singoli o associati” di esercitare la vendita diretta dei “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.
Diritto di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” “previa comunicazione” al Comune, “decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”(ora SCIA).
Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del “commercio elettronico”.
Estensione della disciplina prevista dall’articolo 4 anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.
Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui “continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società”.
Possibilità per “gli imprenditori agricoli, singoli o associati” di esercitare la vendita diretta dei “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.
Diritto di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” “previa comunicazione” al Comune, “decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”(ora SCIA).
Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del “commercio elettronico”.
Estensione della disciplina prevista dall’articolo 4 anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.
Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui “continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società”.
ecc.ecc.