Cassazione Civile, Sez. II, 04 Ottobre 2011, n. 20308
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C.M. proponeva innanzi al giudice di pace di omissis opposizione ad un verbale di accertamento della locale Polizia municipale per la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6, sostenendo l'erronea applicazione di detta norma in quanto l'autovettura si trovava in sosta in un parcheggio a pagamento. Con sentenza depositata il 16.8.2005 il G.d.P. di omissis accoglieva l'opposizione, rilevando che dal verbale risultava che l'autovettura della ricorrente si trovava al momento del fatto in un'area di parcheggio a pagamento, e che mentre la sosta oltre il tempo consentito è sanzionata dall'art. 157 C.d.S., quella nelle aree di parcheggio a pagamento senza il previo pagamento del ticket è sanzionata a termini dell'art. 7 C.d.S.. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di omissis, formulando un solo motivo di annullamento. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione il comune ricorrente deduce la violazione falsa applicazione dell'art. 15 C.d.S. e dell'art. 157 C.d.S., commi 6 e 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. L'art. 157 C.d.S., comma 6 prevede due distinte ipotesi, la prima è quella della sosta limitata, permessa, cioè, per un tempo limitato, nel qual caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio del parcheggio, vale a dire mediante l'esposizione del c.d. disco-orario; la seconda è quella sosta regolamentata, che ricorre allorchè esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione. Tale ultima previsione rimanda all'art. 7 C.d.S., lett. f), che attribuisce al sindaco il potere di stabilire aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta. La violazione dell'art. 157, comma 6 cioè la mancata esposizione del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro, è sanzionata dal comma 8. A sua volta, l'art. 7 C.d.S., comma 15 contempla due diverse ipotesi: la prima sanziona i casi di sosta vietata in cui la violazione si protragga oltre le 24 ore; la seconda la sosta limitata o regolamentata - e dunque le due ipotesi di cui all'art. 157 C.d.S., comma 6 cit. - nel qual caso la sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Il riferimento alla protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, rende palese la circostanza che la sanzione prevista dalla norma si applica solo allorquando vi sia una reiterazione della condotta, e dunque la norma non sanziona la prima violazione, che è invece sanzionata a termini dell'art. 157 C.d.S., comma 8. Conclusivamente, sostiene parte ricorrente, il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro è sanzionata in base all'art. 157 C.d.S., comma 8 mentre la protrazione della sosta oltre il limite indicato nella zona soggetta a disco orario, ovvero oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il ticket del parchimetro, è sanzionata a termini dell'art. 7 C.d.S., comma 15. 2. - Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto modo di provvedere su analoga fattispecie (e analogo ricorso) con sentenza n. 4847/08, osservando che il giudice del merito è incorso in un'erronea interpretazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6, "laddove ha ritenuto che tale disposizione contempli la sola fattispecie in cui, nelle zone in cui la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaro e visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. In contrario è invece agevole osservare che il comma in commento si compone anche di un secondo alinea, stabilendo che ove esiste un dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. Ne deriva che la disposizione in oggetto prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l'autoveicolo
senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui, come risulta pacificamente avvenuto nel caso di specie, esso è espressamente previsto. Che poi l'espressione dispositivo di controllo di durata della sosta utilizzata dalla norma in esame valga a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda discende dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f). Del tutto non pertinente è, invece, il richiamo fatto dal giudice di pace alla disposizione di cui all'art. 7 C.d.S., comma 15, che disciplina e sanziona la ben diversa ipotesi della violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell'infrazione". Ritiene la Corte di dare continuità a tale precedente, in quanto basato su di una del tutto condivisibile esegesi dei testi normativi richiamati, cui va aggiunto che la norma dell'art. 7 C.d.S., comma 15 più che comminare una sanzione si limita a regolare il meccanismo di aumento della somma dovuta per il caso del prolungarsi della violazione, altrove e altrimenti prevista e sanzionata, del divieto di sosta. 3. - Il ricorso va, dunque, accolto, e con cassazione sostitutiva la causa va decisa nel merito rigettando l'opposizione. 4. - Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quelle del presente procedimento di cassazione, considerato che al momento della proposizione della domanda giudiziale non si era ancora formato alcun precedente di legittimità sulla questione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione
senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui, come risulta pacificamente avvenuto nel caso di specie, esso è espressamente previsto. Che poi l'espressione dispositivo di controllo di durata della sosta utilizzata dalla norma in esame valga a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda discende dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f). Del tutto non pertinente è, invece, il richiamo fatto dal giudice di pace alla disposizione di cui all'art. 7 C.d.S., comma 15, che disciplina e sanziona la ben diversa ipotesi della violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell'infrazione". Ritiene la Corte di dare continuità a tale precedente, in quanto basato su di una del tutto condivisibile esegesi dei testi normativi richiamati, cui va aggiunto che la norma dell'art. 7 C.d.S., comma 15 più che comminare una sanzione si limita a regolare il meccanismo di aumento della somma dovuta per il caso del prolungarsi della violazione, altrove e altrimenti prevista e sanzionata, del divieto di sosta. 3. - Il ricorso va, dunque, accolto, e con cassazione sostitutiva la causa va decisa nel merito rigettando l'opposizione. 4. - Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quelle del presente procedimento di cassazione, considerato che al momento della proposizione della domanda giudiziale non si era ancora formato alcun precedente di legittimità sulla questione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione