Ordinanze obbligo delle catene o pneumatici invernali
Come ormai noto, l'art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della strada, dopo le modifiche della Legge nr. 120 del 29 luglio 2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Le ordinanze hanno lo scopo di permettere agli enti citati, ovvero al sindaco all'interno dei centri abitati, di poter disporre di uno strumento di regolamentazione cui far ricorso, per fluidificare la circolazione ed evitare blocchi, per un arco temporale predeterminato: esse sono valide, di conseguenza, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in corso.Le nuove disposizioni permettono poi agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell'osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista (da 80 a 318 euro).
Ricordiamo che basta che anche un solo utente non si adegui alla prescrizione per compromettere, nel momento in cui si trovi ad avere difficoltà nella marcia, l'intero sistema della circolazione e provocare
ripercussioni e disagi sul traffico che lo segue.
Nella colonna SOTTO la mappatura (DOCUMENTO IN PDF) della rete viaria , stradale ed autostradale, interessata dalla prescrizione, suddivisa per Regioni. (FONTE: POLIZIA DI STATO)
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244 KB - Ordinanze Sicilia (In Sicilia quelli dell'Anas hanno pensato bene, tra l'altro, di istituire tale obbligo nella A/19 Palermo- Catania dal km. 65.!!!! Come dire che l'automobilista, sulla carta, potrebbe teoricamente proseguire la sua marcia in autostrada oltrepassando lo svincolo "scillato" per poi "nebulizzarsi" nell'aere non appena arriva al fatidico Km.65)
- Sulla statale SS 120 denominata "dell'Etna e delle Madonie", invece, sulla carta (stante all'Ordinanza 234 / 2011), persiste l' Obbligo di che trattasi (per qualsiasi veicolo?) per cui, per accedere nel centro abitato del comune di CALTAVUTURO (il km. 30, infatti, si trova ad appena 100 metri dal centro abitato), bisognerà munirsi obbligatoriamente di catene o di pneumatici invernali .... C'è da chiedersi, se quelli dell'ANAS avessero scritto Km.32 al posto di Km. 30 (BIVIO SCLAFANI-VALLEDOLMO), cosa sarebbe potuto succedere?L'unica spiegazione dettata dalla logica sarebbe che il notevolissimo dislivello (20 metri circa) avrebbe certamente favorito l'accumulo di neve e la formazione di ghiaccio tali da creare veri e propri blocchi per la circolazione aahahahahah )
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230 KB
Via alle ordinanze per l’obbligo dei pneumatici invernali
Le novità introdotte dal Codice della Strada nell’estate del 2010 hanno l’obbiettivo di prevenire gravi rischi per la sicurezza: non essere equipaggiati con catene da neve o pneumatici invernali, laddove prescritto, oltre ad essere una violazione di legge è un atto di irresponsabilità che mette a repentaglio la sicurezza propria e altrui e che può mandare in crisi tutta la circolazione.
Il via ai controlli:
Le pattuglie della Polizia Stradale saranno infatti impegnate in una capillare attività di verifica del rispetto delle ordinanze vigenti, a beneficio di una mobilità sicura in un periodo dell’anno nel quale, proprio a causa delle condizioni meteo avverse, la circolazione stradale può farsi più complessa e difficoltosa.
Non chiamiamole gomme da neve:
Il Nuovo Codice della Strada (legge del 29 luglio 2010 numero 120) ha ribadito il ruolo centrale degli pneumatici invernali per migliorare la sicurezza stradale. Infatti, proprio il primo articolo della legge si riferisce all’argomento pneumatici ed al primo comma è prescritto che “…i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio…”. Con questa modifica il legislatore ha recepito il cambiamento tecnologico/produttivo riconoscendo il termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” in quanto si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni nella stagione fredda, non solo in caso di neve. Inoltre, la norma introduce una equivalenza tra pneumatici invernali e “catene a bordo”, senza il limite “in caso di neve”.
Le ordinanze di obbligo
Con il termine “catene a bordo” nell’ordinanza si consente ai proprietari e/o gestori delle strade di emanare apposite Ordinanze in applicazione all’art. 6 del Codice della Strada, indicando lo specifico periodo temporale, senza più il vincolo della presenza di neve sul manto stradale. L’inosservanza di queste Ordinanze comporta la contestazione di sanzioni pecuniarie da parte degli organi di polizia con l’aggiunta anche del provvedimento di interdizione del transito fino a quando il conducente non provveda a disporre di pneumatici invernali o di catene da neve.
E’ altresì fondamentale controllare l’omologazione dei propri pneumatici invernali, in quanto se fermati e trovati in difetto si può incorrere ad una sanzione che parte dalle 98 euro e vedere ritirata la carta di circolazione, fino a quando non si dimostrerà l’uso di pneumatici omologati.
Classificazione: 11.13.1/1
ORDINANZA n° 497
OGGETTO:Istituzione dell’obbligo di circolazione, su tutte le strade provinciali della Provincia di Varese,con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli.
Ordinanza n° 497
IL DIRIGENTE del SETTORE VIABILITÀ e TRASPORTI
Premesso che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade provinciali, da parte degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali;
Premesso inoltre che, in tali evenienze occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombro neve;
Ritenuto che, ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità è necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli definiti dall’art.n.54 del CdS, di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero che siano muniti a bordo di idonei mezzi antisdrucciolevoli, lungo tutta la rete viaria provinciale di competenza;
Visti gli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° lettera e) del Nuovo Codice della Strada ( D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ), come modificato dall’art.n.1 della Legge n.120 del 29/07/2010;
Vista la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21/07/1998;
ORDINA
L’istituzione, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ogni anno solare, relativamente agli autoveicoli definiti all’art.n.54 del C.d.S., dell’obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di competenza, per Legge, della Provincia di Varese, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli ( catene ) adeguati allo stesso tipo di veicolo.
Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
A norma dell’art.n.3 comma 4° della L.241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall’art.n.37 comma 3° del D.Ls n°285/92 ( Nuovo Codice della Strada ) sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.n.74 del D.P.R. n°495/92.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica verticale regolamentare ( Fig. II 330 art.n. 135 Reg. CdS ), prevista dal vigente Codice della Strada ( D.Ls n°285/92 ) e connesso Regolamento di attuazione ed esecuzione ( D.P.R. n°495/92 ), a cura e spese dell’Amministrazione Provinciale di Varese.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art.n.12 del vigente Codice della Strada ( D.Lvo 30/04/1992 n°285 ).
In base a quanto sopra istituito, la presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole ( ai sensi dell’art.n.7 comma 3° del CdS -DLvo n°285/92 ) propedeutico all’eventuale adozione di similari ordinanze da parte dei Sindaci che intendano disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro centri abitati.
Il Dirigente del Settore
f.to ( Dott. Ing. Damiano Bosio )
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Ma come si montano le catene?