No all'apertura senza limiti orari
Tar Toscana. Negozi automatici
E' legittimo il diniego del Comune all'apertura per 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana, dei «negozi automatici» che provvedono alla vendita di alimenti caldi e pronti, mediante apparecchi automatici. Così ha deciso il Tar Toscana, sezione II, sentenza del 6 ottobre 2011, n. 1154, che ha stabilito, tra l'altro, un'importante interpretazione del principio di libertà di concorrenza. Il caso riguardava una Società, chiamata «Caldo in automatico», che svolgeva attività di vendita di alimenti pronti per il consumo mediante apparecchi automatici collocati in locali adibiti esclusivamente a questa attività e senza personale addetto alla consegna dei prodotti e alla riscossione del denaro. La Società aveva chiesto l'autorizzazione al-l'apertura di questi locali per 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana, ma il Comune aveva risposto negativamente. La società aveva allora proposto ricorso al Tar, sostenendo tra l'altro che i negozi automatici costituivano una categoria speciale di esercizi pubblici assimilabili alle rosticcerie o alle gastronomie e che le limitazioni all'orario di apertura violavano la libertà di concorrenza. Il Tar ha però respinto il ricorso in base ai seguenti argomenti, tra loro collegati. I negozi automatici non sono riconducibili agli esercizi di somministrazione o di vendita, ma anche se dovessero essere considerati una categoria nuova o speciale, varrebbero per essi i limiti previsti per tutti gli altri esercizi commerciali, e non potrebbe essere consentita la loro apertura nelle ore notturne. Le limitazioni di orario per i negozi automatici non violano la libertà di concorrenza, perché il principio della libertà di concorrenza deve essere considerato in riferimento al «diritto di libero accesso al mercato di riferimento». Questo principio riguarda quindi la concorrenza «nel mercato», e non quello, più ristretto, legato «all'attività di imprenditori già presenti nel mercato di riferimento». u Di conseguenza, le limitazioni di orario per i negozi automatici non incidono negativamente sull'accesso al mercato di riferimento. La sentenza, in riferimento al caso di specie, è esatta, ed ha il merito di avere precisato alcune significative sfaccettature di quel complesso poliedro giuridico che è il principio della libertà di concorrenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore